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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 12/08/1998, n. 72
L.R. Abruzzo 12/08/1998, n. 72
- L.R. 09/02/2000, n.6
- L.R. 19/12/2001, n. 63
- L.R. 26/04/2004, n. 15
- L.R. 13/12/2004, n. 44
- L.R. 17/07/2007, n. 24
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TITOLO I - PRINCIPI E PROCEDURE DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE AGLI ENTI LOCALI E FUNZIONALI |
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Art. 1 - Autonomia e decentramento delle funzioni amministrative regionali1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 5 della Costituzione e degli altri principi costituzionali, nonché dei principi e criteri di cui alla legge 15.3.1997, n. 59, esercita direttamente esclusivamente le fu |
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Art. 2 - Principi per il conferimento delle funzioni1. Ai fini della presente legge per "conferimento" si intende trasferimento o attribuzione, o delega di funzioni e compiti e per "Enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali. 2. Ai fini dell'esercizio diretto delle funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario la Regione può, nel rispetto del principio di collaborazione di cui al successivo comma 3, avvalersi degli uffici degli enti locali e delle autonomie funzionali, mediante specifiche convenzioni, sulla base di atti di organizzazione della Giunta regionale. 3. L'individuazione delle funzioni esercitate direttamente dalla Regione e il conferimento delle altre funzioni agli enti locali e funzionali avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali: a) sussidiarietà, mediante l'individuazione delle funzioni esercitate direttamente dalla Regione e il conferimento |
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Art. 3 - Disciplina delle funzioni conferite1. Le funzioni conferite dalla Regione ai sensi della presente legge sono esercitate in piena autonomia dagli enti locali, i quali concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione, in conformità dell'art. 3 della legge 142/90. 2. La Regione esercita, ai fini di cui al primo comma, le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordi |
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Art. 4 - Conferenza permanente Regione Enti locali1. Presso la Conferenza permanente Regione-Enti locali di cui alla L.R. 21/96 e successive modificazioni ed integrazioni è costitui |
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Art. 5 - Funzioni della Regione e norma transitoria1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, tenendo conto delle disposizioni statali e regionali di attuazione della legge 59/97, elabora un piano globale di conferimento delle funzioni agli Enti locali e funzionali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, in particolare prevedendo, in successione: |
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TITOLO II - INDIVIDUAZIONE E RIPARTIZIONE DI FUNZIONI FRA GLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI DA 1 A 11 DEL 1972, DEL D.LGS. 616/77 E DELLE ALTRE DISPOSIZIONI STATALI ATTUATIVE O INTEGRATIVE DEI PREDETTI DECRETI LEGISLATIVI E DI ALTRE LEGGI NAZIONALI DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI ALLE REGIONI |
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Capo I - Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità |
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DIFESA DEL SUOLO |
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Art. 7 - Funzioni attribuite alle province1. In materia di difesa del suolo sono attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative di gestione: - la gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni interessanti la difesa del suolo; - la progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche ai sensi del R.D. 523/1904, e successive modificazioni ed integrazioni; |
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Art. 8 - Funzioni riservate alla Regione1. In materia di difesa del suolo sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative: - la delimitazione territoriale dei bacini idrografici di rilievo regionale e dei sub-bacini, sentite le province interessate; - l'approvazione del piano dei bacini idrografici di rilievo regionale no |
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BENI AMBIENTALI |
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Art. 9 - Funzioni subdelegate ai comuni1. In materia di beni ambientali restano confermate le funzioni subdelegate ai comuni e riservate alla Regione, così come disposto |
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URBANISTICA |
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ATTIVITÀ ESTRATTIVE |
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Art. 11 - Funzioni attribuite alle province1. In materia di attività estrattive sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative all'istruttoria e al rilasci |
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Art. 12 - Funzioni riservate alla Regione1. In materia di attività estrattive e acque minerali sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione e pianificazione di |
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Capo II - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche |
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RISORSE IDRICHE |
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Art. 13 - Funzioni delle province e dei comuni1. In materia di risorse idriche concernenti servizi pubblici di captazione, adduzione distribuzione di acqua ad usi civili, di fogn |
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RISORSE ENERGETICHE |
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Art. 14 - Funzioni attribuite alle province1. In materia di energia sono attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative di gestione: |
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Art. 15 - Funzioni riservate alla Regione1. In materia di energia sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative: |
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Capo III - Valorizzazione dei beni culturali e attività culturali |
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VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI |
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Art. 16 - Funzioni attribuite alle province1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative, di seguito indicate, relative alla valorizzazione dei beni culturali, con esclusione delle funzioni riservate dalla presente legge alla Regione. 2. Tutte le funzioni per i beni culturali di cui al presente articolo vengono esercitate conformemente alle disposizioni del Piano Regionale di Setto |
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Art. 17 - Funzioni riservate alla Regione1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti: a) la programmazione generale in materia di ordinamento, funzionamento e valorizzazione di musei, biblioteche, archivi, istituti culturali, complessi monumentali e aree archeologiche e l'allocazione delle risorse regionali; b) la disciplina degli standard tecnici relativi alla conservazione, integrità e sicurezza dei beni culturali, compresi i metodi e le tecniche di restauro, di catalogazione e di inventariazione, tenuto conto delle norme statali per la |
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ATTIVITÀ CULTURALI |
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Art. 18 - Funzioni delegate alle province |
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Art. 19 - Funzioni riservate alla Regione1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti: - la programmazione settoriale in materia di attività culturali e di attività dello spettacolo e l'allocazione delle risorse regionali; |
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Capo IV - Viabilità e Trasporti |
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VIABILITÀ |
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Art. 20 - Funzioni attribuite a province e comuni |
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TRASPORTI PUBBLICI LOCALI |
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Art. 21 - Funzioni riservate alla Regione e funzioni conferite agli enti locali1. In materia di trasporto pubblico locale sono di competenza della Regione tutti i compiti e le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, e in particolare: a) programmazione dei servizi di trasporto con qualsiasi modalità effettuati; b) programmazione degli investimenti secondo gli indirizzi di sviluppo e le scelte degli strumenti programmatici generali e di settore; c) ripartizione delle risorse finanziarie relative per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali; d) definizione con legge regionale dei criteri per il conferimen |
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IMPIANTI FISSI |
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Art. 22 - Funzioni della Regione e funzioni attribuite a province, comuni e comunità montane |
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Capo V - Protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali |
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PROTEZIONE DELLA FLORA |
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Art. 24 - Funzioni attribuite ai comuni1. In materia di protezione della flora restano confermate le funzioni di competenza dei comuni di cui alla L.R. 45/79 e successive |
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Art. 25 - Funzioni riservate alla Regione1. In materia di protezione della flora è riservata alla Regione la disciplina generale delle specie protette, e il censimento dell |
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PROTEZIONE DELLA FAUNA |
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Art. 26 - Funzioni della Regione e degli enti locali1. In materia di protezione della fauna selvatica e minore resta confermata la ripartizione delle funzioni fra gli enti locali così come disposto dalle LL.R |
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PARCHI E RISERVE NATURALI |
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Art. 27 - Ripartizione delle funzioni fra la Regione e gli enti locali |
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Capo VI - Caccia e pesca nelle acque interne |
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CACCIA |
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PESCA |
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Art. 29 - Ripartizione delle funzioni fra la Regione e gli enti locali1. In materia di pesca resta confermata la ripartizione delle funzioni fra gli enti locali così come disposto dalla L.R. 44/85 e su |
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Capo VII - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore |
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GESTIONE DEI RIFIUTI |
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Art. 30 - Ripartizione delle funzioni fra la Regione e gli enti locali1. In materia di gestione dei rifiuti, in attesa del nuovo "Piano regionale di gestione dei rifiuti", resta confermata la ripartizio |
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INQUINAMENTO IDRICO |
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Art. 31 - Funzioni attribuite alle province1. In materia di inquinamento idrico tutte le funzioni relative al rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque sono attribuite alle province, con esclusione delle funzioni riservate alla Regione o attribuite ai comuni dalla presente legge. 2. In particolare sono attribuite alle |
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INQUINAMENTO ATMOSFERICO |
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Art. 33 - Funzioni attribuite alle province1. In materia di inquinamento atmosferico sono attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative di gestione: |
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Art. 34 - Funzioni attribuite ai comuni1. In materia di inquinamento atmosferico sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative di gestione: |
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Art. 35 - Funzioni riservate alla Regione1. In materia di inquinamento atmosferico sono riservate alla Regione tutte le funzioni amministrative relative alla disciplina gene |
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INQUINAMENTO ACUSTICO
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Art. 36 - Funzioni attribuite alle province1. In materia di inquinamento acustico, sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti il controllo e la preve |
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Art. 37 - Funzioni attribuite ai comuni1. In materia di inquinamento acustico sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative: |
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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO |
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Art. 39 - Funzioni attribuite alle province1. In materia di inquinamento elettromagnetico sono attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative di gestione, di cui |
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Art. 40 - Funzioni riservate alla Regione1. In materia di inquinamento elettromagnetico sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative alla disciplina gener |
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Art. 41 - Vigilanza e controllo1. Nelle materie relative al presente Capo VII, le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 3, comma 2, sono esercitate med |
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Capo VIII - Formazione professionale ed edilizia scolastica |
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FORMAZIONE PROFESSIONALE |
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Art. 42 - Funzioni attribuite alle province1. Sono attribuite alle province le competenze in materia di formazione ed orientamento professionale non espressamente riservate alla Regione dal successivo art. 43. 2. Nei limiti del conferimento e nell'ambito degli indirizzi fissati dalla programmazione regionale, le province esercitano funzioni di pianificazione annuale ed attuazione di interventi integrati di orientamento, formazione ed assistenza all'inserimento lavorativo. La Regione formula annualmente un piano di riparto delle risorse finanziarie disponibili che fissa altresì criteri analitici per la redazione dei programmi provinciali di intervento. |
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Art. 43 - Funzioni riservate alla Regione1. In materia di formazione professionale sono riservate alla Regione le seguenti funzioni: 1) i rapporti con l'Unione Europea ed il Ministero del Lavoro, ed in particolare le attività finalizzate alla definizione dei programmi operativi per l'accesso al Fondo sociale europeo ed al Fondo di Rotazione, nonché la titolarità della partecipazione ai Comitati di sorveglianza; 2) la programmazione triennale degli interventi formativi, nell'ambito degli indirizzi generali stabiliti dalla legge quadro sulle politiche regionali di sostegno all'occupazione; 3) la definizione dei criteri cui ispirare le attività di vigilanza e rendicontazione; |
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EDILIZIA SCOLASTICA |
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Capo IX - Industria, commercio e artigianato |
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PROMOZIONE INDUSTRIALE |
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Art. 46 - Funzioni attribuite ai comuni1. In materia di promozione industriale sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative di gestione: |
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COMMERCIO |
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Art. 48 - Funzioni subdelegate ai comuni1. In materia di commercio sono subdelegate ai comuni le seguenti funzioni amministrative di gestione: |
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Art. 49 - Funzioni riservate alla Regione1. In materia di commercio restano ferme tutte le altre funzioni di competenza regionale, così come disciplinate dalle leggi vigent |
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ARTIGIANATO |
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Art. 50 - Funzioni attribuite e delegate alle province1. In materia di artigianato sono attribuite alle province le funzioni amministrative di gestione relative alla formazione professionale, di cui alla Parte II, Titolo I, Cap. II della L.R. 60/96 e successive modificazioni ed integrazioni. |
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Art. 51 - Funzioni attribuite ai comuni1. In materia di artigianato sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative di gestione: |
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Art. 52 - Funzioni riservate alla Regione1. In materia di artigianato sono riservate alla Regione le funzioni amministrative: - di cui all'art. 41 Parte II Titolo III della L.R. 60/96 concernenti le iniziative promozionali di interesse regionale o che vengano promosse e organizzate direttamente dalla Regione o per il tramite dei soggetti di cui al |
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Capo X - Turismo e Sport |
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TURISMO |
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SPORT |
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Art. 54 - Funzioni attribuite e/o delegate alle province ed ai comuni1. In materia di sport le funzioni amministrative di gestione, quali la promozione e l'incentivazione degli impianti e delle attivit |
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Art. 55 - Funzioni riservate alla Regione1. In materia di sport sono riservate alla Regione le funzioni di promozione e incentivazione, di cui al 1° comma del precedente ar |
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Capo XI - Agricoltura e Forestazione |
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AGRICOLTURA E FORESTAZIONE |
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Art. 56 - Funzioni riservate alla Regione e delegate a province, comunità montane e comuni per l'agricoltura e le foreste1. In materia di agricoltura e forestazione sono delegate alle province, alle comunità montane ed ai comuni "ed agli Enti Parco" N2 le funzioni amministrative di gestione di competenza regionale ad eccezione di quelle non delegate o espressamente riservate alla Regione. Fermo restando le norme e procedure previste dalle LL.RR. 53/97 e 28/94 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Regione sono riservate le funzioni relative alla predisposizione ed approvazione dei Programmi operativi di interventi comunitari, nazionali e regionali, nonché le seguenti funzioni: - i rapporti con l'U.E. e il Ministero per le Politiche agricole, in particolare per quel che concerne la definizione dei programmi operativi finalizzati all'accesso dei fondi comunitari ed al fondo di rotazione e la loro negoziazione con la Commissione Europea; - la ricerca applicata, la sperimentazione agraria, l'assistenza tecnica e la divulgazione in agricoltura; - l'informazione socio-economica di rilevanza regionale; - la valorizzazione e promozione delle produzioni agro-alimentari e gli interventi di livello regionale per l'orientamento dei consumi e per il coordinamento delle politiche nutrizionali; - la tenuta dei libri genealogici, la selezione ed i controlli funzionali sul bestiame e il miglioramento genetico; - il demanio tratturi; - il demanio forestale regionale; - gli interventi per la lotta contro gli incendi boschivi; - il Servizio fitosanitario regionale; - le autorizzazioni in materia di produzione e distribuzione di materiale seminale ed embrionale; - la delimitazione delle aree colpite da |
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Capo XII - Sicurezza Sociale |
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SICUREZZA SOCIALE |
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Art. 57 - Funzioni della Regione e degli enti locali1. Il comune è titolare delle funzioni amministrative concernenti la sicurezza sociale. |
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Capo XIII - Assistenza scolastica e diritto allo studio |
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ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO |
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Art. 58 - Funzioni attribuite alle province1. Tutte le funzioni amministrative di cui alla L.R. 78/78 e successive modificazioni ed integrazioni, sono attribuite alle province |
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Art. 59 - Funzioni riservate alla Regione1. In materia di diritto allo studio restano riservate alla Regione tutte le altre funzioni amministrative disciplinate dalle leggi |
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Capo XIV - Emigrazione e immigrazione |
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EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE |
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Art. 60 - Funzioni delegate alle province e ai comuni1. Sono delegati alle Amministrazioni provinciali gli interventi in materia di emigrazione disciplinati dall'art. 19 lett. e), g) (punti 1-2) della L.R. 79 |
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Art. 61 - Funzioni riservate alla Regione1. In materia di emigrazione e immigrazione restano riservate alla Regione le altre funzioni di competenza regionale di cui alla L.R |
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Capo XV - Lavori pubblici: opere pubbliche - edilizia residenziale pubblica - espropriazioni |
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OPERE PUBBLICHE |
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Art. 62 - Funzioni riservate alla Regione e funzioni delegate alle province ed altri enti locali1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative: - la responsabilità dell'attuazione dei programmi operativi regionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'U.E., escluse la realizzazione e la gestione degli interventi; - la programmazione, progettazione, esecu |
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EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |
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Art. 63 - Funzioni delegate alle province1. In materia di edilizia residenziale pubblica sono delegate alle province le seguenti funzioni amministrative: |
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Art. 64 - Funzioni attribuite ai comuni1. In materia di edilizia abitativa sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative di gestione: |
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Art. 65 - Funzioni riservate alla Regione e ai comuni1. In materia di edilizia residenziale pubblica e di edilizia abitativa restano ferme le ulteriori funzioni esercitate dalla Regione |
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ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ E DI OCCUPAZIONE PROVVISORIA E DI URGENZA |
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Art. 68 - Competenza del Presidente della Giunta regionale1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in ordine ai procedimenti espropriativi per tutte le ope |
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Art. 69 - Assistenza tecnica agli enti delegati1. In materia di espropriazioni e di occupazioni provvisorie e di urgenza, l'Amministrazione regionale, attraverso il Settore Lavori |
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TITOLO III - BENI, PERSONALE E FINANZA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE AI SENSI DEL TITOLO SECONDO |
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Art. 70 - Risorse strumentali1. Fino all'approvazione del piano di ripartizione delle risorse di cui all'art. 5 i beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, attualmente utilizzati per le funzi |
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Art. 71 - Risorse finanziarie1. La presente legge attribuisce agli enti locali e funzionali le risorse finanziarie in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali ai sensi di quanto disposto dal seguente art. 79. 2. Ai sensi dell'art. 79 della presente legge le risorse di cui al comma 1 sono attribuite agli enti locali e funzionali secondo i principi della loro corresponsabilizzazione finanziaria e del collegamento tra finanziamento attribuito e funzioni esercitate. 3. In sede di prima app |
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Art. 72 - Trasferimento del personale regionale1. Per consentire agli enti locali e funzionali l'esercizio delle funzioni ad essi conferite dalla Regione ai sensi della presente legge, la Conferenza Permanente Regione-Enti locali di cui all'art. 4 individua, previa intesa con le OO.SS. maggiormente rappresentative, secondo i criteri oggettivi, sulla scorta delle funzioni previste dall'art. 5, lett. c) e d) della presente legge e delle esigenze espresse dai singoli enti locali e funzionali, il contingente di personale da destinare allo svolgimento delle f |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE DEI TITOLI II E III |
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Art. 73 - Norma transitoria1. Fino al definitivo trasferimento delle risorse strumentali, finanziarie e umane, gli enti destinatari del conferimento di funzion |
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Art. 74 - Sanzioni amministrative1. Sono di competenza degli enti destinatari delle funzioni conferite, le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amminist |
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Art. 75 - Procedimenti in corso1. Restano di competenza della Regione la definizione dei procedimenti amministrativi avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 76 - Documentazione1. La Giunta regionale provvede a trasmettere agli enti locali e funzionali, la documentazione necessaria alla individuazione delle fonti normative di riferimento e |
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Art. 77 - Funzioni conferite1. Restano di competenza degli enti locali le funzioni già conferite da leggi statali e regionali, fino all'approvazione delle legg |
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Art. 78 - Successione di norme1. Fino a quando non sarà data attuazione a quanto disposto dal titolo terzo della presente legge, per l'esercizio delle funzioni c |
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Art. 79 - Norma finanziaria1. La Regione partecipa alle spese degli enti locali derivanti dall'esercizio delle funzioni ad essi conferite secondo quanto disposto dall'art. 71, 1° comma della presente legge. 2. La determinazione delle risorse del bilancio regionale da destinare alla partecipazione alle spese di cui al 1° comma, è individuata nel limite massimo delle attribuzioni finanziarie destinate allo svolgimento diretto delle funzioni stesse, tenendo conto dei bilanci regionali degli ultimi cinque anni. Per gli esercizi finanziari successivi a quello di prima applicazione, le relative leggi di bilancio, determinano, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale di contabilità, le risorse da assegnare ai pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci, rela |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 80 - Riordino della legislazione1. Le disposizioni di cui al Titolo I della presente legge costituiscono norme di principio per tutte le successive leggi regionali |
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Art. 81 - Coordinamento1. Il coordinamento per l'attuazione della presente legge è di competenza del Settore Enti locali della Giunta regionale. |
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Art. 82 - Abrogazione di norme1. Ogni norma in contrasto con quanto disposto dalla presente legge è abrogata.
[NI=2] Modifiche introdotte dalla L.R. 26/04/2004 n. 15. [NF] |
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