Articolo modificato dall’art. 7, comma 1, della L.R. 08/01/2005, n. 1 e, successivamente, abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 46 - Valutazione di impatto ambientale

1. La Regione è competente per la procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante i progetti di opere indicati nell'Allegato A al D.P.R. 12 aprile 1996, nonché quelli elencati all'art. 1 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 che non siano riservati allo Stato, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

2. Sono trasferiti alla provincia i compiti e le funzioni relativi alla valutazione di impatto ambientale ed alla procedura di verifica relativamente ai progetti di opere elencati nell'allegato B del D.P.R. 12 aprile 1996. In caso di mancato espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale da parte della provincia, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, interviene, in via sostitutiva, mediante la nomina di un commissario ad acta, entro i successivi trenta giorni, ponendo in capo agli enti inadempienti i relativi oneri finanziari.

3. Il Presidente della Giunta regionale ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta utile.

4. Con atto di Giunta regionale, la Regione indica la tipologia di opere ed interventi da assoggettare, comunque, a verifica regionale, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996.

5. Presso l'autorità competente, come individuata ai sensi dei commi precedenti istituita un'unità organizzativa, cui spetta curare l'istruttoria della procedura di valutazione di impatto ambientale e di verifica, di cui all'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996.

6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessanti le opere soggette alla procedure di V.I.A.; anche in assenza dei predetti criteri operano, comunque, le procedure di valutazione di impatto ambientale e verifica come disciplinate ai precedenti commi.

7. Qualora le opere indicate al precedente comma 2 o parti di esse vengano poste in essere in violazione delle presenti disposizioni o in difformità dai giudizi di compatibilità ambientale emessi, l'autorità competente, ai sensi del precedente comma 5 irroga, in ragione della gravità della violazione, una sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro, compresa "tra un minimo di 20.000,00 euro e un massimo di 150.000,00 euro, e nel ripristino dello stato dei luoghi ovvero, qualora sia impossibile il ripristino, nell'esecuzione di interventi di mitigazione diretti ad eliminare o a ridurre gli effetti negativi sull’ambiente prodotti dall'opera stessa equivalenti alla sanzione stessa; il provvedimento sanzionatorio, di cui al presente comma, è comunicato al soggetto cui spetta la tenuta dell'albo professionale, in cui risultano iscritti rispettivamente il trasgressore e il progettista dell'opera oggetto di sanzione.

8. Qualora l'attuazione dei seguenti progetti di infrastrutture: attrezzamento di aree industriali con una superficie interessata superiore ai 40 ha; sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha, nonché di progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha; interporti; comporti la variazione degli strumenti urbanistici in atto, la pronuncia all'esito della procedura di verifica deve avvenire nell'ambito della conferenza di servizi. Nel caso l'autorità competente ritenga necessario lo studio di impatto ambientale, il procedimento per la definizione dell'intervento si interrompe onde consentire l'espletamento della via.”

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