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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 15/11/2006, n. 39
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[Premessa] |
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Art. 10 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13 dicembre 2004, n. 441. L’art. 2 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 44 R (Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l’adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo) è sostituito dal seguente: “Art. 2 - Definizione degli interventi ammissibili a contribuzione 1. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono finalizzati alla realizzazione delle seguenti categorie di opere e lavori, elencate in ordine prioritario: a) impianti che rivestono particolare importanza sociale in quanto di collegamento fra centri abitati, corrispondenti alla tipologia A dell’allegato A; b) impianti di collegamento di sub comprensori attrezzati, corrispondenti alla tipologia B dell’allegato A; c) impianti con funzione principale di arroccamento ed accesso a situazioni turistico-economiche, corrispondenti alla tipologia C dell’allegato A; d) sostituzione con potenziamento d’impianti esistenti, corrispondenti alla tipologia D dell’allegato A; e) semplice sostituzione d’impianti esistenti, corrispondenti alla tipologia E dell’allegato A; f) potenziamento degli impianti esistenti, nonché varianti costruttive ed adeguamenti tecnici indispensabili per l’effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al D.M. 2 gennaio 1985, n. 23 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), corrispondenti alla tipologia F dell’allegato A, così come modificata dal comma 5 del presente articolo; g) nuovi impianti che non posseggono le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d) ed e). 2. Al fine di garantire una disponibilità finanziaria per gli interventi di cui alla lettera f) del comma 1 lo stanziamento di bilancio destinato annualmente al finanziamento della presente legge viene ripartito come segue: |
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Art. 11 - Entrata in vigoreLa presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettin |
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