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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 03/03/1999, n. 11
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- L.R. 09/02/2000, n. 6
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TITOLO I - Norme generali |
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Art. 2 - Riordino dell'organizzazione regionale1. La Regione provvede con legge all'organizzazione dell'Amministrazione diretta ed informa ai princìpi della presente legg |
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Art. 3 - Conferenza permanente Regione-Enti locali1. La conferenza permanente Regione/Enti locali, allargata alle Autonomie funzionali per le materie di loro competenza, istituita con L.R. n. 21 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni rappresenta la sede is |
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Art. 4 - Beni e risorse da trasferire1. Con successivi atti della Giunta regionale si provvede alla puntuale individuazione e assegnazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzativ |
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Art. 5 - Affidamento a soggetti esterni di singole fasi dei procedimenti regionali1. Al fine di assicurare l'osservanza dei princìpi di economicità, efficacia ed efficienza, la Regione può ricorrere alla collaborazione con soggetti esterni, in regime di convenzione, |
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Art. 6 - Riordino dell'amministrazione indiretta della Regione1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone |
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Art. 7 - Esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 1121. I comuni esercitano la generalità delle funzioni amministrative conferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 non riservate dalla presente legge agli altri Enti locali, alle autonomie funzionali e alla Regione. |
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Art. 8 - Esercizio associato di funzioni da parte dei comuni1. Fermi restando i princìpi contenuti nella legge regionale n. 143 del 1997, al fine di garantire l'esercizio associato di funzioni da parte dei piccoli comuni, la Regione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un Programma di riordino territoriale ai sensi della L.R. n. 143 del 1997, art. 11 individuando gli ambiti territoriali e i livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite ai comuni, previa intesa della Conferenza di cui all'art. 4 della L.R. 12 agosto 1998, n. 72. |
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Art. 9 - Disciplina generale dei procedimenti1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e fermo restando quanto disposto dal comma secondo del medesimo art. 2, la Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, propone al Consiglio regionale norme di disciplina dell'esercizio delle funzioni mantenute o conferite secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi ed organismi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove aggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento |
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Art. 10 - Disciplina e semplificazione dei procedimenti di incentivazione1. Tutti i procedimenti amministrativi di incentivazione delle attività economiche ed industriali relativi a funzioni riservate alla Regione o da questa conferite agli enti locali o alle autonomie funzionali sono adeguati ai princìpi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. La stessa disciplina si applica all'attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, diritti speciali ed esclusivi o che comunque comportino l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati nonché a tutti i procedimenti amministrativi di incentivazione in cui sia previsto, a qualsiasi titolo, il concorso della Regione. 2. Con i disegni di legge di cui al comma 1 dell'articolo precedente la Giunta regionale |
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Art. 11 - Inchiesta pubblica1. La realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento che siano suscettibili di produrre rilevanti modificazioni degli assetti territoriali ed ambientali è preceduta di norma da un'inchiesta pubblica. Le categorie di interventi per i quali è necessaria l'inchiesta pubblica sono individuate con le norme di cui all'art. 9, comma 1 della presente legge. 2. I progetti preliminari degli interventi corredati dagli studi di impatto ambientale ovvero dagli studi sugli effetti |
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Art. 12 - Amministrazione consensuale1. Nell'esercizio dei compiti e funzioni loro conferiti le amministrazioni competenti ricorrono normalmente al coordinamento con le altre amministrazioni interessate, attraverso l'impiego di |
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Art. 13 - Contratto di sviluppo1. Il contratto di sviluppo territoriale, quale strumento della programmazione negoziata, persegue il fine dello sviluppo unitario e il superamento degli squilibri socio-economici del territorio, con particolare attenzione a quelli inerenti le aree montane, nonché di favorire le condizioni per la crescita economica e occupazionale delle diverse aree territoriali. 2. Il contratto di cui al comma precedente può ess |
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Art. 14 - Sistema informativo regionale1. È riservato alla Regione il coordinamento per la realizzazione del Sistema informativo regionale e della pubblica amministrazione locale. 2. La Regione realizza una rete unitaria della pubblica amministraz |
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Art. 15 - Rapporto annuale sull'attuazione della riforma amministrativa1. La Giunta regionale presenta al Consiglio un rapporto annuale sull'attuazione della rifo |
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TITOLO II - Sviluppo economico e attività produttive |
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Capo I - Disposizioni comuni |
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Art. 16 - Funzioni riservate alla Regione1. Salvo diversa espressa disposizione della presente legge, richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative: a) alla promozione della internazionalizzazione dei prodotti locali, compresa l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni, compresa la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda; |
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Capo II - Artigianato |
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Art. 17 - Conferimento di funzioni alle province1. Tutte le funzioni amministrative concernenti la materia dell’artigianato, non riservat |
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Art. 18 - Funzioni e compiti riservati alla Regione1. La Regione, fermo restando il disposto dell'articolo 52 della L.R. 12 agosto 1998, n. 72 esercita tutte le funzioni amministrative relative alla incentivazione dell'artigianato, in particolare riguardanti l'accesso al credito e la capitalizzazione, l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefìci di qualsiasi genere, comunq |
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Art. 20 - Conferimento di funzioni alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura1. Sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni amministrative e di gestione in relazione a: a) la ricerca e l'innovazione tecnologica di processo e di prodotto; b) l'adeguamento agli standard di qualità; |
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Capo III - Industria |
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Art. 21 - Definizioni e conferimento di funzioni1. Le funzioni amministrative relative alla materia industria disciplinate nel presente capo comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di mer |
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Art. 22 - Funzioni riservate alla Regione1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni relativi a: a) la programmazione industriale, comprese le attività relative alla istituzione e al coordinamento dei distretti industriali, ai programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, ai programmi di sostegno agli investimenti e all'acquisizione e al rinnovo di macchine e impianti, ai programmi di riconversione e sviluppo di imprese finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro, agli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, alla istituzione e alla gestione di servizi all'industria anche organizzati a rete; b) le funzioni di promozione, organizzazione e sostegno della cooperazione nel settore industriale realizzata attraverso cooperative di produzione e scambio di beni e servizi, fatta eccezione per quelle riservate allo stato ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e per quelle delegate alle province dal successivo articolo 25, e alle Camere |
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Art. 23 - Distretti industriali1. La Giunta regionale, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle presente legge, s |
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Art. 24 - Fondo unico regionale per le attività produttive industriali e programma regionale1. Il Fondo unico regionale per le attività produttive industriali, nel quale confluiscono le risorse statali di cui al comma 5 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e tutte le risorse regionali destinate ad interventi di sostegno alle attività produttive industriali, è finalizzato agli obiettivi indicati nel programma regionale di cui ai commi successivi. 2. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione in materia di attività produttive industriali, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 123 del 1998, la Giunta regionale predispone |
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Art. 25 - Deleghe alle province1. Sono delegate alle province, le funzioni amministrative relative: |
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Art. 26 - Funzioni attribuite ai comuni1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative: a) al rilascio delle concessioni o autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi del capo IV del decreto legislativo n. 112 del 1998; b) all'istituzione e gestione degli sportelli unici per le attività produttive. I comu |
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Art. 27 - Deleghe alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura1. Sono delegate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, salvo quelle espressamente riservate alla FIRA ed ad altri soggetti previsti dalla legislazione v |
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Capo IV - Insediamenti produttivi, servizi di assistenza alle imprese, e razionalizzazione dei procedimenti |
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Art. 28 - Deleghe di funzioni e compiti1. Sono delegate alle camere di commercio le funzioni amministrative relative alla raccolta, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 112 del 1998 nonché alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione finanziaria, contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei |
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Art. 29 - Semplificazione dei procedimenti1. Nell'ambito dei disegni di legge di cui all'art. 9, comma 1, si procede alla semplificaz |
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Capo V - Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia |
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Art. 30 - Funzioni riservate alla Regione1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservate alla Regione tutte le funzioni amministrative, non ris |
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Art. 31 - Conferimento di funzioni alle province1. Fermo restando il disposto dell'articolo 15 della L.R. 12 agosto 1998, n. 72, sono delegate alle province: |
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Capo VI - Miniere e risorse geotermiche |
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Art. 32 - Funzioni riservate alla Regione1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservate alla Regione, al fi |
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Art. 33 - Conferimento di funzioni alle province1. Sono delegate alle province: a) le fu |
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Capo VII - Vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura |
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Art. 34 - Disciplina delle funzioni della Regione1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione dall'articolo 37 comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Giunta regionale predispone annualmente una relazione generale sull'attività delle Camere di commercio e dell'Unione regionale |
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Capo VIII - Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio |
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Art. 35 - Funzioni riservate alla Regione in materia di fiere e mercati1. Richiedono l’esercizio unitario a livello regionale e sono riservate alla competenza della Regione: a) le funzioni amministrative di promozione, sostegno e incentivazione di qualsiasi tipo a valere su fondi statali e regionali, anche ai sensi del precedente articolo 15, comma 1 lettera c), comprese quelle relative a incentivazione alla commerciali |
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Art. 36 - Delega alle province1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative relative alla organizzazione dei |
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Art. 38 - Installazione ed esercizio di impianti lungo le autostrade1. Sono trasferiti ai comuni tutti i compiti relativi alle concessioni per l'installazione |
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Art. 39 - Disposizioni integrative in materia di commercio1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di promozione dell'ass |
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Capo IX - Turismo |
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Art. 40 - Funzioni riservate alla Regione1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale le funzioni amministrative e tecniche connesse: |
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TITOLO III - Territorio, ambiente ed infrastrutture |
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Capo I - Territorio, urbanistica e valutazione d'impatto ambientale |
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Art. 42 - Funzioni riservate alla Regione1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni relativi a: a) la valutazione di impatto ambientale nei casi specificatamente individuati al successivo art. 46; b) l'espressione |
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Art. 43 - Trasferimento di funzioni e compiti ai comuni1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute alla Regione e non conferite ad altri enti dal presente capo sono trasferite ai comuni. 2. In particolare sono trasferite ai comuni le funzioni relative all'approvazione dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti, nell'osservanza della pian |
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Art. 43-bis1. Il solo adeguamento dei parametri e standard di insediabilit |
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Capo II - Edilizia residenziale pubblica |
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Art. 47 - Funzioni riservate alla Regione1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni relativi a: a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti nel territorio regionale; b) l'approvazione del programma regionale per l'edilizia residenziale, con particolare attenzione al recupero del patrimonio edilizio esistente; c) l'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento disposto dal programma per l'edilizia residenziale; d) la determinazione dei limiti di costo e dei |
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Art. 48 - Funzioni e compiti conferiti alle province1. Le province predispongono e gestiscono, d'intesa con la Regione, un sistema informativo a livello provinciale |
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Art. 49 - Funzioni e compiti conferiti ai comuni1. I comuni concorrono alla predisposizione e gestione del sistema informativo a livello provinciale di cui al precedente art. 48 comma 1, rilevando per il proprio ambito territoriale il fabbisogno di e.r.p., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Regione, d'intesa con le province; individuano, inoltre, le tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati e gli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi da proporre nell'ambito dei programmi attuativi del piano regionale per l'edilizia residenziale. 2. I comuni |
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Art. 50 - Funzioni e compiti degli Istituti autonomi case popolari1. In attesa della legge regionale di riordino degli enti operanti nel settore dell'edilizi |
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Art. 51 - Risorse finanziarie1. Le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pu |
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Capo III - Protezione della natura e tutela dell’ambiente |
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Sezione I - Attività a rischio di incidente rilevante ed aree ed elevato rischio di crisi ambientale, protezione della fauna |
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Art. 52 - Conferimento di funzioni alle province1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di com |
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Art. 53 - Funzioni riservate alla Regione1. Richiedono l’esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla Regione i co |
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Sezione II - Parchi e riserve naturali |
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Art. 54 - Funzioni riservate alla Regione1. Ferme restando le funzioni dello Stato in materia di parchi naturali e riserve statali, |
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Art. 55 - Funzioni delegate alle province1. È delegata alle province l'individuazione, all’esterno dei perimetri dei parchi regio |
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Sezione III - Inquinamento idrico |
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Art. 56 - Compiti attribuiti alle province1. Salvo quanto disposto dalla L.R. 12 agosto 1998, n. 72 son |
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Sezione IV - Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico |
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Art. 61 - Funzioni e compiti riservati alla Regione in materia di inquinamento atmosferico1. Salvo quanto previsto dagli artt. 33 e seguenti della L.R. 12 agosto 1998, n. 72 richiedono l'unitario esercizio a livello regionale i compiti e le funzioni relativi a: a) l'individuazione di aree regionali o, d'intesa tra le regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento; b) l'adoz |
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Sezione V - Gestione dei rifiuti |
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Capo IV - Risorse idriche e difesa del suolo |
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Art. 63 - Funzioni riservate alla Regione1. La Regione, in materia di risorse idriche e difesa del suolo, esercita, oltre a quanto stabilito nella L.R. 12 agosto 1998, n. 72, i compiti e le funzioni, che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, relativi a: a) la pianificazione e programmazione del bacino idrografic |
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Art. 64 - Delega di funzioni alle province1. Sono delegate alle province, oltre a quanto stabilito dalla L.R. 12 agosto 1998, n. 72, le seguenti funzioni: |
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Capo V - Lavori pubblici |
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Art. 65 - Conferenza di servizi1. L'approvazione del progetto nell'ambito della conferenza di servizi convocata dall'Asses |
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Capo VI - Viabilità |
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Art. 66 - Funzioni riservate alla Regione1. N28 2. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla Regione relativamente alle strade non rientrati nella rete stradale ed autostradale nazionale di cui al D.Lgs. n. 461/1999 i compiti e le funzioni relativi a: a) la programmazione, anche ai fini del conseguimento degli standars di qualità e degli obiettivi di sicurezza e al conseguente monitoraggio della rete viaria. Tali funzioni sono esercitate attraverso il programma triennale di intervento sulla rete viaria, strumento attraverso il quale la Regione definisce gli interventi da promuovere per la riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria, nonché interventi di manutenzione straordinaria. Il |
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Art. 67 - Funzioni trasferite alle province1. Le strade già appartenenti al demanio statale e non ricomprese nella rete stradale e autostradale di cui al D.Lgs. n. 461/1999, elencate nel D.P.C.M. 21 febbraio 2000, sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti. N34 |
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Capo VII - Protezione civile |
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Art. 68 - Funzioni di rilievo regionale1. In materia di protezione civile richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e sono riservati alla Regione i compiti e le fun |
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Capo VIII - Disposizioni finali |
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Art. 70 - Funzioni già assolte dal Corpo forestale dello Stato1. In attesa della determinazione, da parte dello Stato, delle competenze del Corpo foresta |
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TITOLO IV - Servizi alla persona e alla comunità |
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Capo I - Servizi sanitari |
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Art. 71 - Funzioni di competenza della Regione1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni, non compresi nel comma 1, art. 115 né disciplinati dagli artt. 116 e seguenti del capo I del titolo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti: a) l'approvazione dei piani e programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale; b) l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle prestazioni; c) la verifica della conformità rispetto alla |
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Art. 72 - Conferenza sanitaria territoriale1. È istituita la Conferenza sanitaria territoriale composta da Sindaci o loro delegati dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale di competenza A.S.L., dal Presidente della Provincia e dai Rettori delle Università le cui sedi ricadono nella circoscrizione di una A.S.L. o loro delegati. 2. La Conferenza: a) eserc |
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Art. 73 - Comitato di distretto sanitario1. Nell'ambito della conferenza sanitaria territoriale, per ciascun distretto sanitario è istituito un Comitato di distretto composto dai sindaci dei comuni interessati ed eventualmente dai Presidenti dei consigli di |
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Art. 74 - Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie1. La Regione promuove e incentiva l'integrazione delle attività socio-assistenziali di co |
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Art. 75 - Interventi d'urgenza per emergenze sanitarie o di igiene pubblica1. Fatto salvo quanto spetta allo Stato, il Presidente della Regione emana ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o |
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Capo II - Servizi sociali |
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Art. 76 - Competenze della Regione1. La Regione esercita nella materia dei servizi sociali i compiti e le funzioni di programmazione e coordinamento previsti dalla L.R. 27 marzo 1998, n. 22 e gestisce il Fondo sociale di cui alla L.R. 17 dicembre 1996, n. 135. 2. Sono altresì di competenza della Regione le funzioni e i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione dei requisiti organizzativi e il funzionamento dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, nel rispetto degli standa |
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Art. 77 - Competenze di comuni, province e camere di commercio. Livelli ottimali di esercizio dei servizi sociali1. Ai comuni è attribuita la generalità delle funzioni amministrative e dei compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali non riservati ad altri enti locali o alla Regione. Ad essi compete, inoltre, nel rispetto delle scelte programmatiche regionali in materia sociale e sanitaria, la progettazione e la realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province. 2. I comuni esercitano, in particolare, secondo le forme e i modi di cui alla L.R. n. 22 del 1998 e nell'ambito della programmazione adottata in sede di piano sociale regionale, le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a: a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose; b) i giovani; c) gli anziani; d) la famiglia; |
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Capo III - Istruzione scolastica |
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Art. 78 - Funzioni riservate alla Regione1. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni in materia di sistema formativo integrato, attraverso l'integrazione tra politiche del lavoro, istruzione e formazione professionale. 2. Per sistema formativo integrato si intende un sistema integrato pubblico e privato comprendente le funzioni in materia di istruzione, formazione professionale e diritto allo studio e all'apprendimento. 3. Il sistema formativo integrato è volto alla formazione della persona come cittadino e come lavoratore. |
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Art. 79 - Funzioni delle province e dei comuni1. Oltre alle funzioni di cui all'art. 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il coordinamento di compiti e funzioni comunali. In particolare le province svolgono i seguenti compiti e funzioni: a) programmazione della messa in rete del scuole; |
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Capo IV - Formazione professionale |
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Capo V - Beni e attività culturali |
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Art. 81 - Valorizzazione dei beni culturali1. La Regione e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali che è di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. |
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TITOLO V - Sport spettacolo e polizia amministrativa |
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Art. 83 - Sport, spettacolo e polizia amministrativa1. In materia di sport e spettacolo e di polizia amministrativa la ripartizione dei compiti |
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TITOLO VI - Norme transitorie e finali |
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Art. 84 - Norma transitoria1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui al titolo IV della L.R. n. 72 del 1998 con esclusione degli artt. 73 e 78.
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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 45/2007.
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