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L. R. Abruzzo 28/01/2004, n. 10

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
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TITOLO I
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Abruzzo nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 157/1992, in attuazione delle direttive comunitarie e le convenzioni internazionali, disciplina la tutela della fauna selvatica ed il prelievo venatorio secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e fruizione delle risorse naturali.

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Art. 2 - Funzioni amministrative

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Art. 3 - Consulta regionale

1. Per assolvere le proprie funzioni la Giunta regionale si avvale dei pareri dell'Osservatorio Faunistico regionale (di seguito OFR) e della Consulta regionale della caccia istituita presso la Giunta regionale quale organo tecnico-consultivo della Giunta regionale stessa.

2. La Consulta regionale è composta da:

a. il componente pro-tempore la Giunta preposto al settore caccia con funzioni di presidente, in caso di impedimento o assenza lo sostituisce il direttore regionale competente;

b. gli assessori Provinciali pro-tempore o consiglieri delegati alla caccia;

c. due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale ed operanti

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Art. 4 - Consulta Provinciale

1. Presso la Provincia è istituita la Consulta Provinciale della caccia, quale organo tecnico-consultivo della Provincia stessa.

2. La Consulta Provinciale è composta da:

a. l'assessore Provinciale pro-tempore o consigliere preposto al settore caccia con funzioni di presidente, in caso di impedimento o assenza lo sostituisce il coordinatore del settore caccia;

b. due rappresentanti delle organizzazioni profes

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Art. 5 - Osservatorio faunistico regionale, cattura temporanea ed inanellamento

1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale e il rapporto con l'ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Regione istituisce un Osservatorio Faunistico regionale (di seguito indicato OFR);

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Art. 6 - Divieto di uccellagione e di cattura di mammiferi - allevamento amatoriale

1. È vietata ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e mammiferi selvatici nonché la distruzione ed il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 5, e l'attività di cattura esercitata dalla Provincia.

2. Per il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, le Province, gli agenti di vigilanza, le associazioni, gli organismi e gli altri soggetti operanti in materia, si avvalgono del "centro recupero rapaci e selvatici", di cui alla L.R. n. 73/198

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Art. 7 - Albo regionale degli allevamenti di fauna selvatica

1. Al fine di un miglioramento qualitativo della fauna selvatica d'allevamento abruzzese e della valorizzazione e tutela del patrimonio genetico della

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TITOLO II
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Capo I - Pianificazione faunistico venatoria
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Art. 8 - Destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

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Art. 9 - Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria

1. Al fine di consentire alle Amministrazioni Provinciali la predisposizione dei piani faunistici territoriali omogenei, tenuto conto del documento orientativo dell'INFS e dei criteri elaborati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 157/1992, sentiti l'OFR e la Consulta regionale della caccia, la Giunta regionale fornisce alla Provincia i criteri e gli indirizzi per l'elaborazione di detti piani.

2. Gli indirizzi ed i criteri contengono:

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Art. 10 - Piani faunistico-venatori provinciali

1. Entro 60 giorni dal ricevimento degli indirizzi di cui al comma 2 dell'art. 9, le Province predispongono piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei tra loro con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali, comprensivi altresì delle superfici delle foreste demaniali ivi ricadenti, destinate ad essere utilizzate ai fini faunistico-venatori.

2. I piani Provinciali di cui al comma 1 devono essere approvati dal Consiglio Provinciale su proposta della Provincia sentita la consulta Provinciale della caccia. La validità programmatoria di detti piani decorre dall'approvazione del piano faunistico venatorio regionale. Fino a tale data permangono in vigore i piani faunistico venatori Provinciali precedenti.

3. I piani faunistico venatori corredati di relativa cartografia sulle scelte territoriali operate hanno durata quinquennale e devono prevedere:

a) le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

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Art. 11 - Piani di miglioramento ambientale e di immissione della fauna selvatica

1. Le Province, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 9, predispongono piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la sosta dell'avifauna migratoria, la riproduzione di fauna selvatica autoctona, nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite cattura di selvatici presenti in soprannumero nei Parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici in accordo con gli enti gestori, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'OFR e s

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Art. 12 - Piano faunistico-venatorio regionale

1. La Regione, verificata la compatibilità dei piani faunistico-venatori Provinciali con gli indirizzi di cui all'art. 9, li coordina nell'ambito del

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Art. 13 - Verifica dei programmi faunistico-venatori Provinciali

1. Le Province trasmettono alla Giunta regionale improrogabilmente entro il 15 aprile di ogni anno:

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Art. 14 - Fondi chiusi: utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia

1. L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione, si considerano in attualità di coltivazione:

a) i terreni con coltivazioni erbacee da seme;

b) i frutteti specializzati;

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TITOLO II
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Capo II - Gli strumenti della pianificazione faunistico-venatoria
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Art. 15 - Oasi di protezione

1. Le oasi di protezione di cui alla lettera a) del comma 3, dell'art. 10, sono destinate alla conservazione della fauna selvatica favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie al fine di preservare il flusso delle correnti migratorie, privilegiando, altresì, il territorio a

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Art. 16 - Zone di ripopolamento e cattura

1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui alla lettera b), comma 3, dell'art. 10, sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato di natura, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili al loro ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio. Esse devono essere costituite in terreni idonei e non destinate a coltivazioni

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Art. 17 - Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica

1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 10, sono istituiti di preferenza su terreni demaniali, dalle Province che ne curano la gestione. Essi hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da

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Art. 18 - Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani per le gare cinofile - aree cinofile

1. Le Province, sentite le Consulte provinciali della caccia, autorizzano le istituzioni delle zone di cui alla lettera e) del comma 3 dell'art. 10, destinate all'addestramento, all'allenamento dei cani delle razze da caccia ed aree cinofile permanenti per lo svolgimento delle gare cinofile e ne affidano la gestione agli ATC, alle associazioni venatorie, cinofile e sportive ovvero ad imprenditori agricoli singoli od associati.

2. Le zone destinate alla cinofilia, di cui al comma 1, sono di due tipi:

a) zona addestramento cani;

b) area cinofila.

3. Le zone di addestramento cani possono essere costituite su superfici continue di te

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TITOLO III - Organizzazione del prelievo venatorio
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Art. 19 - Documenti per l'esercizio dell'attività venatoria

N1

1. L'attività venatoria può essere esercitata da chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia in possesso dei seguenti documenti:

a) licenza convalidata di porto di fucile per uso caccia;

b) polizze assicurative previste al comma 8 dell'

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Art. 20 - Abilitazione venatoria

1. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia e per il rinnovo in caso di revoca. L'abilitazione si consegue a seguito del superamento di esami pubblici dinanzi alla Commissione Provinciale.

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Art. 21 - Licenza di porto di fucile per uso di caccia

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è un atto rinnovato in conformità alle leggi di Pubblica Sicurezza.

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Art. 22 - Commissione d'esame: composizione, nomina e modalità di funzionamento

1. La Commissione d'esame, istituita per ogni provincia, ha sede presso l'Ufficio regionale individuato dalla Giunta regionale, ed è composta da:

a) un esperto in materia che la presiede, designato dal componente la Giunta regionale preposto al Settore Caccia;

b) due esperti particolarmente qualificati, di cui un supplente, per ogni materia di esame prevista nell'articolo 24, designati dalle associazioni venatorie riconosciute a liv

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Art. 23 - Designazione e compiti della Amministrazione Provinciale

1. Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale provvede, entro 20 giorni dalla richiesta, a fornire agli Uffici competenti della Giunta regionale le

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Art. 24 - Esami

1. L'esame per il conseguimento all'abilitazione venatoria deve in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla cacci

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Art. 25 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita:

a) con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;

b) con fucile con canna ad anima rigata a car

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TITOLO IV - Organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e per la programmazione dei prelievi venatori
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Capo I - Ambiti territoriali di caccia - associazioni venatorie
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Art. 26 - Caccia programmata

1. L'esercizio venatorio sul territorio agro-silvo-pastorale ricompreso nel piano faunistico-venatorio regionale è ammesso nella forma della caccia programmata.

2. L'attività venatoria nelle aree contigue ai Parchi nazionali e regionali, individuate ai sensi dell'art. 32, comma 2 della legge n. 394/1991, si svolge nella forma della caccia programmata riservata ai cacciatori

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Art. 27 - Delimitazione dei confini ed istituzione degli ambiti territoriali di caccia

1. Le Province, sentita la Consulta provinciale della caccia, delimitano, in coincidenza di confini naturali o di manufatti rilevanti, e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, gli ambiti territoriali di caccia all'interno del territorio agro-silvo-pastorale.

2. La Giunta regionale, qualora riscontri il mancato adeguamento agli indirizzi regionali di cui all'art. 9, comunica le osservazioni formulate alla Provincia interessata che deve recepire le stesse entro 30 giorni dalla l

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Art. 28 - Accesso e partecipazione dei cacciatori agli ATC

1. La Giunta regionale, in base ai dati forniti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, indica alle Province l'indice di densità venatoria per ogni ATC e il numero massimo entro cui devono essere contenute le ammissioni autorizzate a norma del comma 8. Nel rispetto di tali indici, le ammissioni dei cacciatori non residenti in Abruzzo sono consentite, con le priorità previste dal comma 6 ed in base a criteri di reciprocità, secondo quote determinate da intese interregionali promosse dalla Giunta regionale.

2. Le Province a loro volta, effettuate le iscrizioni di cui ai commi 4 e 5 comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno ai comitati di gestione, l'elenco dei cacciatori iscritti e il numero dei cacciatori che possono essere ulteriormente ammessi, in ogni ATC, derivato dall'applicazione dell'indice di densità venatoria indicato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.

3. I comitati di gestione devono soddisfare le richieste di ammissione dei cacciatori, fino al limite della disponibilità fissata, con le prescrizioni di cui ai commi 1 e 6.

4. Il cacciatore ha diritto all'accesso nell'ATC istituito nel corrispondente comprensorio in cui risiede, o in cui è nato o dove è stabilmente dimorante per motivi di pubblico servizio, previa rinuncia dell'ATC di residenza, ovvero nell'ATC all'interno del quale è localizzato l'appostamento fisso di cui è titolare. La Provincia competente su specifica ed iniziale richiesta inoltrata dagli interessati improrogabilmente entro il 15 marzo di ogni anno, iscrive i cacciatori negli ATC di competenza. Nelle annate successive a quella della prima iscrizione e fermo restando il possesso dei requisiti necessari, il cacciatore conferma l'iscrizione all'ambito di competenza inoltrando alla Provincia competente, entro il termine del 15 marzo di ogni anno, ricevuta dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione all'ATC in cui è stato iscritto nella stagione precedente. Qualora il versamento venisse effettuato oltre la data del 15 marzo, si applica la sanzione prevista al comma 4, lett. a), dell'articolo 53.

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Art. 29 - Associazioni venatorie e loro compiti

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Si considerano associazioni venatorie quelle riconosciute a livello nazionale ed indicate all'art. 34 della legge n. 157/1992.

3. Ai fini della presente legge sono considerate associazioni venatorie gli organi regionali delle associazioni di cui al comma 2 purché abbiano una stabile organizzazione a livello regionale e Provinciale con adeguati organi periferici.

4. Le associazioni venatorie, oltre ai compiti loro affidati dalla legge n. 157/1992, provvedono a:

a) organizzare i cacciatori e tutelare i loro interessi;

b) promuovere e diffondere tra i cacciatori, una conoscenza venato

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Art. 30 - Statuto degli ATC - Denominazione

1. La Regione adotta uno statuto tipo degli ATC. L'assemblea dei cacciatori iscritti e ammessi stagionalmente ai sensi dell'art. 28, su proposta del comitato di gestione e sulla base dello statuto tipo approvato dal Consiglio regionale, adotta lo statuto entro sei mesi dalla costituzione dell'ATC

2. Lo statuto disciplina:

a) l'ammissione, la sospensione, l'espulsione dei cacciatori;

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Art. 31 - Funzioni e compiti dei comitati di gestione degli ATC

1. I comitati di gestione degli ATC sono strutture associative di natura privata che perseguono, nell'interesse pubblico, i fini della programmazione delle attività faunistico-venatorie della legge n. 157/1992 così come definite dalla presente legge e soggetti legittimati all'impugnazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi che incidano sull'esercizio dell'attività venatoria e le attività di cui al presente articolo.

2. I Comitati di gestione:

a) promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, disciplinano le modalità di prelievo nel rispetto del calendario venatorio;

b) decidono sull'ammissione, sospensione, ed espulsione dei cacciatori;

c) deliberano sulle quote di partecipazione dei cacciatori iscritti ed ammessi, nel rispetto del limite massimo fissato dalla Conferenza di cui all'art. 35, con facoltà di riduzione della quota fino al 50% per i cacciatori iscritti ultrasettantenni;

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Art. 32 - Composizione e funzionamento dei comitati di gestione degli ATC

1. Sono organi dell'ATC:

a) l'assemblea dei cacciatori;

b) il comitato di gestione;

c) il Presidente;

d) il revisore dei conti. N13

2. L'assemblea dei cacciatori iscritti aventi l'accesso all'ATC è composta da un numero massimo di 100 delegati dei cacciatori designati dalle rispettive associazioni venatorie che ne informano i comitati di gestione per l'adozione degli adempimenti di competenza. L'assemblea deve essere sentita per:

a) adozione del bilancio di previsione annuale;

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Art. 33 - Gestione finanziaria degli ATC

1. Il comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità finanziarie che gli derivano dalle entrate delle quote di partecipazione, da quelle rimesse dalla Provincia nel quadro del riparto dei contributi regionali e di altre entrate previste dalla legge.

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Art. 34 - Partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC

1. Le modalità di partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC, al quale sono iscritti e/o ammessi, sono fissate con il programma annuale degl

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Art. 35 - Conferenza permanente degli Ambiti Territoriali di Caccia

1. Al fine di ottimizzare ed armonizzare l'attività programmatoria della gestione faunistico-venatoria ed ambientale degli ATC sul territorio regionale è costituita presso il settore caccia della Giunta regionale la Conferenza Permanente degli

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Art. 36 - Doveri del cacciatore

1. Negli ATC il cacciatore ha, tra l'altro, il dovere di:

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Art. 37 - Divieti negli ATC

1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, negli ATC è fatto divieto:

a) di detenere selvaggina abbattuta a chiunque non sia legittimato ad esercitare l'attività venato

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TITOLO IV - Organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e per la programmazione dei prelievi venatori
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Capo II - Forme di caccia
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Art. 38 - Esercizio della caccia

1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco ed il falco, l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale nelle seguenti forme:

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Art. 39 - Esercizio venatorio da appostamento fisso

1. Sono considerati fissi gli appostamenti costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio per almeno una stagione di caccia.

2. Per gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica, collocati in terra ferma, gli impianti devono avere una stabile occupazione di sito definita.

3. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Provincia ed ha validità di 4 anni.

4. La domanda deve essere corredata con planimetria a scala 1:25000 indicante l'ubicazione dell'appostamento ed inoltre è subordinata al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato e fatte salve le eventuali ulteriori autorizzazioni di legge.

5. Non sono considerati fissi gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungul

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Art. 40 - Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento

1. La Regione, su parere dell'OFR, emana norme regolamentari per disciplinare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento.

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TITOLO IV - Organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e per la programmazione dei prelievi venatori
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Capo III - Strutture private per la caccia e la produzione della selvaggina
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Art. 41 - Aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie

1. Le Province, su richiesta degli interessati e sentito il parere dell'OFR e della Consulta Provinciale della caccia, entro il limite massimo dell'8% del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare l'istituzione, nel limite massimo del 3% del territorio agro-silvo-pastorale, di aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico. In particolare le aziende faunistiche-venatorie devono perseguire la conservazione, la protezione e il miglioramento ambientale; la tutela delle caratteristiche naturali, orografiche, geomorfologiche, idriche e vegetazionali tipiche della zona; nonché la tut

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Art. 42 - Allevamenti - Tassidermia

1. La Regione, su proposta delle Province, con apposito regolamento, in sintonia con i disciplinari Provinciali relativi ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica di cui all'art. 17, disciplina gli allevamenti di fauna selvatica condotti sia sotto forma amatoriale e dilettantistica di cui all'art. 6 che professionale di cui al presente articolo ed all'art. 7.

2. Gli allevatori che intendono produrre fauna selvatica sotto forma di impresa, inclusi i titolari dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, devono richiedere formale autorizzazione all'Amministrazione Provinciale competente per territorio

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TITOLO V - Specie cacciabili e calendario venatorio
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Art. 43 - Specie cacciabili e periodi di attività venatoria - calendario venatorio

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie e per i periodi indicati dalla legge n. 157/1992, art. 18, comma 1 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Giunta regionale può modificare in presenza di adeguati piani faunistico-venatori, previo parere dell'OFR, i termini di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge n. 157/1992 per determinate specie di fauna selvatica in relazione alle diverse situazioni ambientali Provinciali, i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio.

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Art. 44 - Controllo della fauna selvatica

N2

1. La Giunta regionale, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, o per malattie o altre calamità, può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della L. 157/1992; il divieto o la riduzione può riguardare tutto il territorio regionale o solo determinate località e/o tutte o solo talune forme di caccia.

2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla

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Art. 45 - Importazione di fauna selvatica dall'estero

1. Le specie selvatiche autoctone utilizzabili a scopo di ripopolamento venatorio e di miglioramento genetico devono provenire, preferibilmente, da catture effettuate in aree protette, centri di produzione di fauna sel

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TITOLO VI - Revoca istituti faunistici privati - tassa regionale - promozione - risarcimento danni
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Art. 46 - Revoca degli istituti faunistici privati

1. Le autorizzazioni dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie sono soggette a revoca.

2. L'autorizzazione di centro privato di riproduzione di fauna selvatica è r

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Art. 47 - Tassa di concessione regionale

1. Le risorse finanziarie per il perseguimento dei fini previsti dalla presente legge e dalla legge n. 157/1992, sono assicurate dalle seguenti tasse di concessione regionale relative a:

a) abilitazione all'esercizio venatorio;

b) licenza di appostamento fisso da caccia;

c) concessione di azienda

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Art. 48 - Attività promozionale Provinciale

1. Le Province provvedono periodicamente alla pubblicazione o all'acquisto di un opuscolo a stampa per consentire agli aspiranti cacciatori un'adeguata e specifica preparazione venatoria.

2. Le Province provvedono, altresì, alla pubblica

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Art. 49 - Contributi ai proprietari e conduttori dei fondi. Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica

1. Una quota del fondo regionale annuale di cui all'art. 56, per una percentuale così come determinata dall'art. 55, è destinata per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio predisposti dalla Provincia o dal Comitato di gestione, che contemplino tra l'altro:

a) la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché di riproduttori per il periodo autunnale;

b) l'acquisto e la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;

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TITOLO VII - Divieti - trasgressioni - vigilanza - sanzioni
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Art. 50 - Altri divieti

1. Oltre quanto previsto dall'art. 21 comma 1 della legge n. 157/1992, è vietato:

a) cacciare l'avifauna selvatica migratoria ad una distanza minore di 1000 metri dai valichi montani interessati dalle r

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Art. 51 - Vigilanza venatoria

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle Province. Gli agenti dipendenti della Provincia rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza in conformità a quanto disposto dalla lettera a), comma 1, dell'art. 27, della legge n. 157/1992. Essi possono portare durante il servizio e per i compiti d'istituto le armi da caccia di cui all'art. 20, nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui al comma 5, dell'art. 5, della legge n. 65/1986.

2. Ferme restando le altre disposizioni della legge n. 65/1986, gli agenti dipendenti dalle Province, ai quali sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per lo svolgimento di attività di vigilanza venatoria, esercitano tale attribuzione nell'ambito territoriale dell'ente d'appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, portando senza licenza le armi di cui sono dotati.

3. Gli agenti dipendenti dalla Provincia

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Art. 52 - Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 51 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o di arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui al comma 2 dell'art. 19, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata e possono inoltre segnalare alle competenti autorità la violazione delle norme in materia ambientale.

2. Nei casi previst

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Art. 53 - Sanzioni amministrative

1. La violazione di norme che prevedono la irrogazione della sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

2. Il contenzioso venatorio è affidato alla Provincia competente per territorio. Ad essa vanno inoltrati i procedimenti verbali di contestazione elevati dagli agenti addetti alla vigilanza.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti all'ente cui è affidato il contenzioso venatorio a parziale recupero delle spese sostenute per il predetto servizio.

4. Salvo che il fatto non costituisca un reato previsto dall'art. 30 della legge n. 157/1992 o non sia altrimenti sanzionato dall'art. 31 della stessa legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) abrogata

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Art. 54 - Rapporto sull'attività di vigilanza

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 2, la Giunta regionale entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette al Ministro delle po

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TITOLO VIII - Disposizioni finanziarie - transitorie - finali - di coordinamento
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Art. 55 - Finanziamenti regionali

1. Nello stato di previsione della spesa corrente del bilancio regionale sono previsti i seguenti finanziamenti:

a) un finanziamento in favore della Giunta regionale per le spese dovute alla stampa del calendario venatorio annuale, dei tesserini regionali di caccia e per eventuali incarichi di studio in materia faunistico-venatoria;

b) un finanziamento in favore delle amministrazioni Provinciali per le iniziative promozionali di cui all'art. 48;

c) un finanziamento in favore delle amministrazioni Provinciali per i contributi alle associazioni venatorie di cui al comma 5 dell'art. 29;

d) un finanziamento in favore delle amministrazioni Provinciali per l'espletamento delle ulteriori funzioni amministrative previste dalla presente legge.

2. La Regione determina annualmente, con legge di appro

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Art. 56 - Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione dell'entrata, lo stanziamento del Cap. 11621 concernente "tasse di concessione regionale per l'esercizio dell'attività venatoria" comprende gli introiti determinat

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Art. 57 - Norme di coordinamento

1. In applicazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 2, il piano faunistico-venatorio regionale di cui all'art. 12 ed i piani faunistico-venatori provinciali di cui all'art. 10, promuovono la concentrazione delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica all'interno delle aree regionali protette. Così da far coincidere il più alto livello di salvaguardia dei valori naturalistici, storici e culturali e di consentire l'attività venatoria su territori finitimi precedentemente vincolati alle predette destinazioni.

2. La Regione, d'intesa con la Provincia e l'ente gestore delle aree sottoposte a vincoli di tutela, provvede a verificare la congruenz

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Art. 58 - Esercizio venatorio da parte dei cittadini dell'unione europea e dei paesi extraeuropei

1. L'esercizio dell'attività venatoria in Abruzzo è altresì consentito ai cittadini comunitari e dei paesi extraeuropei, maggiori di anni 18, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano abilitati, nell'ambito dell'ordinamento normativo dello stato di residenza, all'esercizio dell'attivi

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Art. 59 - Esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE

Abrogato

 

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Art. 60 - Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'entrata in vigore dei regolamenti regionali da emanare ai sensi della presente legge cessano di trovare applicazione le disposizioni regolamentari adottate in forza delle disposizioni di legge previgenti.

2. Fatto salvo il disposto di cui al comma 1, sono abrogate le leggi regionali sotto elencate ed ogni altra disposizione normativa regionale in contrasto con la presente legge:

a) L.R. 3 giugno 1993, n. 22;

b)

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Art. 61 - Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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