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L. R. Abruzzo 09/03/2023, n. 11

Disposizioni sull'organizzazione delle attività dell'Assemblea del CRAM per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 10/07/2023, n. 33
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - (Sostegno ai Comuni per l'attuazione di interventi finanziati dallo Stato o dall'Unione Europea)

N1

1. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie dei Comuni della Regione, con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, per l'attuazione di investimenti finanziati nell'ambito di programmi nazionali o europei, la Regione interviene con un anticipo di risorse finanziarie da restituire da parte degli assegnatari entro l'esercizio di erogazione, in ossequio al principio di cui al punto 5.5 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

2. Le risorse di cui al comma 1

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Art. 3 - Modifiche all'art. 20 della L.R. n. 16/2020 e interpretazione autentica della L.R. n. 10/2004

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

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Art. 4 - Modifiche all'articolo 20 della L.R. n. 6/2023 e alla L.R. n. 32/2021

1. - 2. Omissis

3. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32 (Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna) è inserito il seguente:

"Art. 4

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Art. 5 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

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Dalla redazione