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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 03/03/2010, n. 7
L. R. Abruzzo 03/03/2010, n. 7
- L.R. 20/12/2023, n. 58
- L.R. 22/08/2022, n. 21
- L.R. 30/10/2015, n. 33
- L.R. 19/06/2012, n. 28
- L.R. 28/04/2010, n. 10
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CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE |
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Art. 1 - Finalità della legge1. La presente legge regionale persegue la propria finalità in coerenza con i principi ge |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni della presente legge si applicano per l’espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili necessari per l’esecuzione, |
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Art. 3 - Competenza in materia di espropri1. L’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità è competente all’emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative che si rendano necessarie per la realizzazione dell’opera medesima, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5. 2. Costituiscono autorità esproprianti la Regione, le Province, i Comuni, le Città Metropolitane e le Unioni di Comuni, nonché ogni alto ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente. N5 3. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private dichiarate di pubblic |
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Art. 4 - Monitoraggio degli atti che dichiarano la pubblica utilità1. La Giunta regionale svolge funzioni di indirizzo e coordinamento dell’esercizio delle funzioni espropriative al fine di una gestione omogenea ed unitaria della materia. |
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CAPO II - FUNZIONI DELEGATE |
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Art. 5 - Conferimento di funzioni espropriative della Regione1. La Giunta regionale conferisce agli Enti Locali, con distinti provvedimenti dirigenziali, le funzioni di “autorità espropriante” congiuntamente alle funzioni di esecuzione della relativa procedura, relativamente a opere pubbliche di propria competenza o ad opere private dichiarate di pubblica utilità in base alla normativa vigente. 2. La potestà di delega agli Enti Locali, prevista dal comma 1, si esercita: a) nei confronti di un Comune, quando le opere si realizzano esclusivamente nel territorio comunale; a-bis) nei confronti del Comune in cui ricadono prevalentemente le opere da realizzare, nel caso di interventi che interessano i territori di più Comuni limitrofi; N7 a-ter) nei confronti del Comune in cui si realizza l'impianto di produzione o utilizzazione principale, nel caso di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, o di c |
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Art. 6 - Opere dei Consorzi industriali e di bonifica1. I Consorzi per lo Sviluppo Industriale della Regione Abruzzo, per le opere riferite all |
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Art. 7 - Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria1. Nei casi in cui la Giunta regionale è soggetto beneficiario dell’espropriazione, l� |
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CAPO III - NORME PROCEDURALI |
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Art. 8 - Vincoli derivanti da piani urbanistici1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero di una sua variante generale, con il quale il bene stesso è riservato ad opere di pubblica utilità |
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Art. 9 - Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali1. Il vincolo preordinato all’esproprio, ai fini della localizzazione di un’opera pubb |
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Art. 10 - Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo preordinato all’esproprio1. All’interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, senza preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, opere di infrastrutturazione a rete per la cui realizzazione necessiti l’imposizione di servitù che non pregiudicano l’attuazione della destinazi |
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Art. 11 - Partecipazione degli interessati1. Al fine della partecipazione al procedimento degli interessati e del proprietario del b |
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Art. 13 - Disposizioni in tema di pubblicità1. Fermo restando quanto previsto al capo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate mediante raccomandata A/R ovvero tramite messo comunale, con eccezione di quanto previsto all’art. 23, comma 1, lett. g) del citato D.P.R. n. 327 in ordine all’obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili. |
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Art. 14 - Espropriazione o occupazione anticipata, con determinazione urgente dell’indennità provvisoria1. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, definita anche in relazione alla particolare natura delle opere, può essere disposta l’espropriazione o l’occupazione anticipata, contestualmente alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria, di immobili co |
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Art. 15 - Commissioni Provinciali Espropri1. Ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 327/2001 è istituita, in ogni Provincia la Commissione competente alla determinazione dell’indennità definitiva di esproprio cui sono attribuiti i compiti stabiliti dal richiamato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.. 2. L’istituzione della commissione è delegata alla Provincia territorialmente competente. 3. Tale Commissione è composta: a) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede; b) dall’Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico Erariale, o suo delegato; c) dall’Ingegnere Capo del Genio Civile o suo delegato; |
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Art. 17 - Disposizioni in materia di servitù1. In materia di calcolo dell’indennità per l’imposizione di servitù sono fatte salve le norme previste all’articolo 44 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. |
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Art. 17-bis - Servitù di allagamento1. Le procedure espropriative da attivare per la realizzazione di casse di espansione hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà. |
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CAPO IV - REALIZZAZIONE DI OPERE PER INFRASTRUTTURE LINEARI ENERGETICHE E PER IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI DI COMPETENZA REGIONALE |
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CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 20 - Disposizioni transitorie1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti espropriativi in |
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Art. 21 - Disposizioni finanziarie1. La presente legge regionale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regiona |
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Art. 22 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
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