Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 16 - Permuta di terreni in esproprio con diritti volumetrici

1. I comuni, all’interno di piani attuativi esecutivi dello strumento urbanistico vigente, sia di iniziativa pubblica che privata, possono riservarsi una quota dei diritti volumetrici di edificazione, per la perequazione volumetrica territoriale con aree da espropriare individuate fuori dal perimetro del piano. Tali diritti volumetrici possono essere attribuiti, con accordo di cessione volontaria stipulato ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal D.Lgs 27 dicembre 2002 n. 302, ai proprietari di terreni in esproprio per pubblica utilità in luogo dell’indennità spettante per l’espropriazione.”

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