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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 26/06/1997, n. 54
L. R. Abruzzo 26/06/1997, n. 54
L. R. Abruzzo 26/06/1997, n. 54
- L.R. 12/07/2007, n. 19
- L.R. 23/08/2011, n. 30
- L.R. 29/12/2011, n. 44
- L.R. 12/01/2018, n. 3
- L.R. 22/11/2001, n. 59
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TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE
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Art. 1 - Finalità |
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Art. 2 - Funzioni della Regione1. La Regione esercita le seguenti funzioni: a) programmazione, coordinamento e controllo delle attività e delle iniziative turistiche, dell’immagine e della comunicazione, anche attraverso l’emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell’organizzazione turistica regionale e locale; b) promozione in Italia e all’estero dell’immagine unitaria e co |
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Art. 3 - Programmazione regionale1. Il Consiglio Regionale, con cadenza triennale, approva le linee di sviluppo del turismo in Abruzzo e fissa in particolare gli obiettivi strategici per l'affermazione dell'immagine unitaria della Regione, per la promozione dell'offerta turistica abruzzese, per lo sviluppo delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di interesse regionale. 2 La Giunta Regionale approva entro il mese di aprile dell'anno precedente a quello di riferimento ed in attuazione delle linee poliennali di cui al primo comma una direttiva rivolta ai vari soggetti pubblici e privati, interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo abruzzese, nella quale sono indicati: |
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Art. 4 - Interventi per l'attività di promozione e commercializzazione delle imprese e associazioni turistiche1. "La Regione concorre allo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione, in linea con la programmazione regionale, proposte dalle PMC su scala regionale, dalle DMC su scala territoriale e di destinazione, dalle imprese turistiche singole o associate e dalle associazioni turistiche pro loco per quanto concerne attività ed eventi locali."N22 A tal fine destina annua |
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Art. 5 - Interventi della Regione a favore di progetti di promozione delle risorse turistiche locali, di informazione e accoglienza proposti da enti locali1. La Regione concorre a progetti di promozione, informazione e accoglienza proposti da Province, Comuni, Comunità Montane, N7 secondo le modalità stabilite dalla direttiva di cui all'art. 3, secondo comma. 2. Le iniziative di cui al prim |
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TITOLO II - RUOLO DELLE PROVINCE E DEI COMUNI |
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Art. 6 - Funzioni delle Province1. Le province esercitano, oltre alle funzioni amministrative già delegate dalla legislazione regionale, nell'ambito del rispettivo territorio, la programmazione e la promozione delle iniziative e attività di interesse turistico provinciale, ai sensi “del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)” N8 armonizzando i propri interventi con quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge. 2. Le province esercitano inoltre le funzioni amministrative relative a: |
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Art. 7 - Funzioni dei Comuni1. Ai Comuni N24 compete la valorizzazione turistica del proprio territorio, attraverso la realizzazione di interventi finalizzati alla qualificazione del sistema dell'offerta turistica e dei servizi, ivi compresi quelli di informazione, accoglienza e di intrattenimento degli ospiti. 2. A tal fine la Regione Abruzzo trasferisce ai Comuni competenti ogni propria dotazione infrastrutturale e strutturale (attrezzature, |
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TITOLO III - AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA REGIONALE-APTR
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Art. 9 - Ambito territoriale turisticamente rilevante |
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Art. 10 - Art. 22 |
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Art. 23 (Sistema Informativo Turistico di destinazione)1. La Regione Abruzzo, al fine di garantire un'immagine coordinata della destinazione Abruzzo e sviluppare un sistema di accoglienza turistica moderno ed efficiente, riconosce, coordina, disciplina, sostiene e controlla la realizzazione di un sistema informativo turistico regionale costituito da uffici e punti di informazione turistica diversificati per competenze, gamma di servizi, periodo di apertura e strategicità turistica. 2. Alla Regione compete, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 3 marzo 1999, n. |
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TITOLO IV - ASSOCIAZIONI TURISTICHE PRO LOCO |
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Art. 24 - Pro Loco1. La Regione riconosce, ai sensi della legge regionale “18 agosto 2004, n. 30 (Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni pro-loco)”,N8 le Associazioni Pro Loco quali strumenti di promozione dell'accoglienza turistica, volta in particolare a realizz |
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TITOLO V - FORUM PERMANENTE DEL TURISMO REGIONALE |
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Art. 25 - Forum permanente del turismo regionale1. Per la predisposizione del proprio programma e per l'esercizio delle competenze di indirizzo e programmazione in materia turistica, la Regione si avvale di un Forum permanente del turismo regionale, firmato da esperti e dai rappresentanti degli enti e organismi N13 come appresso indicati: a) l'assessore regionale al turismo; b) il Direttore della Direzione regionale competente; N9 c) quattro sindaci designati dalla sezione regionale dell'ANCI; d) i presidenti delle amministrazioni provinciali, o loro delegati; e) quattro rappresentanti delle comunità montane, designati dalla Associazione regionale delle Comunità Montane; f) un rapprese |
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TITOLO VI - SOPPRESSIONE DEGLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO E DELLE AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO |
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Art. 26 - Soppressione degli Enti e delle Aziende1. Gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo operanti nella Regione, già commissariati ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 4/1992, sono definitivamente soppressi a decorrere dalla data di emanazione del decreto del “Direttore generale” N3 della Giunta Regionale di cui al sesto comma. 2. “La Regione”N8 provvede alla gestione delle iniziative in corso o programmate alla data di soppressione degli enti, fino a |
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Art. 27 - Inserimento nel ruolo unico regionale del personale proveniente dagli Enti soppressi1. N30 Il personale di ruolo degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, in servizio alla data di scioglimento degli stessi, viene inquadrato nel ruolo unico del personale regionale con assegnazione funzionale all'APTR che provvede alla sua gestione, mantenendo |
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Art. 28 - Destinazione del personale1. Il personale proveniente dagli Enti disciolti ed inserito nel ruolo di cui all'art. 27 è destinato all'Azienda di promozione Turistica regionale e alle Province, anche in relazione alle funzioni delegate o attribuite con la presente legge. 2. Dopo l'approva |
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art. 29 - Istituzione nuovi capitoli di bilancio1. A partire dall'esercizio finanziario 1997 vengono istituiti nel bilancio regionale due distinti capitoli di spesa denominati rispettivamente "Contri |
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Art. 30 - Finanziamento1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge provvede, anno per anno, la legge Regionale di approvazione del bilancio di previsione. |
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 31 - Art. 35 |
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Art. 36 - Abrogazione1. La legge regionale n. 4/1992 è abrogata ad eccezione dell'allegato B e degli articoli 30, commi sesto, settimo e ottavo, 31, 32, 35 e 38. |
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Art. 37 - Norme finali1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nel restituire la legge debitamente vistata, il Governo ha osservato: a) circa gli artt. 6 quinto comma e 7 quarto comma laddove è previsto che per la copertura delle spese per l'esercizio delle funzion |
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20/11/2024
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