Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L.R. 22/11/2001, n. 59, l'assenza di soluzione di continuità agli effetti economici, previdenziali, assistenziali e di quiescenza, prevista nel presente comma, in favore del personale di ruolo degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo in servizio alla data di scioglimento degli stessi, si interpreta nel senso che, agli interessati compete anche l'indennità di buonuscita o il corrispondente trattamento di fine servizio considerando la complessiva anzianità utile a tal fine.

Dalla redazione