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L. R. Molise 18/07/2008, n. 25

Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati.
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Art. 1 - Finalità

1. Con la presente legge la Regione Molise interviene per disciplinare il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati degli edifici ubicati sul territorio regionale con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio. Rimane fermo il rispetto delle disposizioni di cui alla Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo n.42/2004, gli interventi comportanti modifiche all'aspetto esteriore degli edifici sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti previsti dai piani paesaggistici di cui agli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici, di cui agli articoli 140, 141 e 141-bis, ovve

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Art. 2 - Definizioni

1. si intende per:

a) sottotetto: i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici o di loro parti, compresi nella sagoma di copertura, che non siano stati computati all'atto del rilascio del titolo abilitativo come volume residenziale;

b) seminterrato: piano la cui superficie laterale si presenta parzialmente controterra, per una percentuale comunque non superiore ai due terzi della superficie laterale totale;

c) interrato: piano la cui superficie laterale si presenta controterra per una percentuale superiore ai due terzi della superficie laterale totale;

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Art. 3 - Interventi di collegamento interno

1. Gli interventi per realizzare un collegamento diretto tra l'unità abitativa e locali sovrastanti, sottostanti o contigui, che co

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Art. 4 - Recupero dei sottotetti ad uso residenziale

1. Negli edifici di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al recupero all'uso residenziale dei sottotetti, purché sia garantita la sicurezza statica e siano rispettati i requisiti minimi di abitabilità previsti dai vigenti regolamenti di igiene, salvo quanto previsto per l'altezza media alla lettera a), nonché i seguenti requisiti:

a) anche in deroga ai vigenti regolamenti comunali, altezza media ponderale del sottotetto non inferiore a metri 2,20, ridotta a metri 2 per i comuni situati a quota superiore a 500 metri, calcolata dividendo

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Art. 5 - Recupero ad uso terziario o commerciale dei piani seminterrati o interrati

1. È consentito il recupero dei locali a piano terreno, seminterrati e interrati ad uso terziario o commerciale, purché sia garantita la sicurezza statica e siano rispettate le prescrizioni dei vigenti regolamenti edilizi e le seguenti condizioni:

a) altezza interna dei locali non inferiore a m. 2,70;

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Art. 5-bis - Recupero ad uso residenziale dei pianoterra o seminterrati

N24

1. È consentito il recupero locali a pianoterra e seminterrati ad uso residenziale, purché sia garantita la sicurezza statica e siano rispettati i requisiti minimi di abitabilità previsti dai vigenti regolamenti di igiene, salvo quanto pr

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Art. 6 - Recupero ad uso residenziale e terziario dei piani porticato

1. È consentito il recupero dei piani porticato ad uso terziario o residenziale, purché sia garantita la sicurezza statica e siano rispettati i normali requisiti di abitabilità e di agibilità previsti dai vigenti regolamenti di igiene e le seguenti condizioni:

a) N6

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Art. 7 - Standard urbanistici

1. Il recupero dei sottotetti all'uso residenziale di cui all'articolo 4, il riutilizzo di locali a piano terreno, seminterrati e interrati ad uso terziario o commerciale, di cui all'articolo 5, e il recupero dei porticati ad uso residenziale o terziario di cui all'articolo 6 sono ammessi in deroga ai parametri e agli indici urbanistici vigenti e adottati. N22

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Art. 8 - Disposizioni finali

1. Sono o restano abrogate tutte le disposizioni regionali incompatibili con la presente legge.

1-bis. Nei limiti del suo ambito di applicazione temporale ed ogg

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