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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Molise 24/03/2011, n. 6
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- L.R. 17/01/2013, n. 4
- Sent. Corte Cost. 09/03/2012, n. 51
- L.R. 26/01/2012, n. 2
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Art. 1 - (Oggetto, principi e finalità)1. La Regione con la presente legge adotta misure di riorganizzazione dell’esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale, al fine di elevare il livello di qualità delle prestazioni e di ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell’efficacia delle politiche pubbliche e con riferimento ad obiettivi specifici condivisi con Province e Comuni. |
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Art. 2 - (Riassetto dell’esercizio delle funzioni)1. La Giunta regionale, previa ricognizione dell’organizzazione esistente delle funzioni all’interno del siste |
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Art. 3 - (Funzioni dei Comuni)1. La generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi è attribuita, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, ai Comuni, singoli o associati, salvo che, per assicurare l’esercizio unitario, compiti e funzioni siano conferiti per legge alla Regione ovvero alle Province in r |
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Art. 4 - (Funzioni delle Province)1. Le Province esercitano le funzioni amministrative inerenti alle vaste aree sovracomunal |
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Art. 5 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita le funzioni amministrative che, per loro rilevanza, richiedono l’unitario esercizio, oltre quelle che la legge espressamente le attribuisce. 2. La Regione, al fine di realizzare l’unitario sviluppo del sistema delle autonomie locali: a) esercita l’attività di coordiname |
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Art. 6 - (Individuazione degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle funzioni fondamentali)1. La Regione individua con propria legge, previa concertazione con i Comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali o, ove questo non ancora costituito, della Conferenza regionale delle autonomie locali di cui all’articolo 9 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento delle funzioni in forma associata da parte dei Comuni ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 3, tenendo conto del necessario perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle zone montane secondo il dettato dell’ |
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Art. 7 - (Costituzione della forma associativa)1. Individuati gli ambiti ottimali per lo svolgimento delle funzioni fondamentali in forma associata, i Comuni interessati provvedono alla costituzione e all’operatività della forma associativa N8. |
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Art. 10 - (Soppressione ed estinzione delle Comunità montane)1. Il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio decreto, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la soppressione delle Comunità montane del territorio regionale e la nomina per ciascuna di esse di un Commissario liquidatore, che per le proprie attività si avvale delle strutture del soppresso ente montano; con lo stesso decreto il Presidente della Giunta regionale determina il relativo compenso. 2. Le attività e passività delle Comunità montane fanno parte di apposite gestioni liquidatorie. 3. I proventi derivanti dall’alienazione del patrimonio disponibile sono utilizzati per il ripianamento delle passività. 4. Le sopravvenienze attive e passive, accertate successivamente alla data di soppressione delle Comunità montane, sono registrate nella contabilità delle gestioni liquidatorie. 5. I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall’ordinamento degli enti locali, hanno potere di acce |
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Art. 12 - (Fondo della montagna e finanziamenti a carico del bilancio regionale)1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo delle zone montane attraverso il fondo regionale della montagna, istituito in attuazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. 2. Il fondo è alimentato dalle seguenti risorse: |
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Art. 13 - (Piano di sviluppo e programma annuale)1. Il Piano di sviluppo, che ha validità triennale, è lo strumento di programmazione locale che definisce gli indirizzi politici e g |
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Art. 15 - (Abrogazioni)1. Con effetto dalla completa estinzione delle Comunità montane sono abrogate le leggi regionali |
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Art. 16 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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