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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Molise 08/07/2002, n. 12
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto)1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico sull'ordinamento degli enti |
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Art. 2 - (Individuazione degli ambiti territoriali)1. Gli ambiti territoriali per la costituzione delle Comunità montane sono individuati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, a seguito del procedime |
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Art. 3 - (Procedimento di concertazione)1. La concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, intercorre tra il Presidente della Giunta regionale e le associazioni regionali rappresentative degli Enti locali e si svolge nella Conferenza regionale delle Autonomie locali, assicu |
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Art. 4 - (Modalità di costituzione delle Comunità montane) |
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Art. 5 - (Modalità di approvazione dello Statuto)1. Lo Statuto della Comunità montana è deliberato, entro 120 giorni dalla data di adozione del decreto del Presidente della Giunta |
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Art. 6 - (Modificazione degli ambiti territoriali)1. Eventuali modifiche successive degli ambiti territoriali o delle zone omogenee sono disposte ai sensi del precedente articolo 2, comma 1. |
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Art. 7 - (Disposizioni per la continuità amministrativa) |
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Art. 8 - (Riordino territoriale e adeguamento degli Statuti) |
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Art. 9 - (Fasce altimetriche e di marginalità socio - economica)1. Sono individuate, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Testo unico, tre fasce altimetriche e di marginalità socio - economica: a) I fascia: "Co |
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Art. 10 - (Modello di coerenza del territorio montano)1. Il modello di coerenza del territorio montano è determinato attraverso elaborazioni statistiche, sulla base di indicatori che tengono conto degli aspetti inerenti a: a |
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Art. 11 - (Ambito d'applicazione delle fasce altimetriche e di marginalità socio - economica)1. I parametri individuati dalla presente legge sono assunti dalla Giunta regionale come criterio principale per l'impiego delle risorse che alimentano il Fondo regionale per la montagna istituit |
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Art. 12 - (Statuto)1. Lo Statuto disciplina le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente e prevede, tra l'altro: le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresen |
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TITOLO II - ORGANI |
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Art. 13 - (Organi)1. Sono organi della Comunità montana: |
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Art. 14 - (Composizione del Consiglio comunitario)1. Il consiglio comunitario si compone di un numero di consiglieri pari al numero dei Comuni dell'ambito comunitario. Ciascun consiglio comunale elegge, tra i propri componenti, un solo consigliere comunitario. N8 2. N5 3. In materia di ineleggibilità e incompatibilità si applicano ai consiglieri della Comunità montana le disposizioni c |
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Art. 15 - (Durata in carica del Consiglio comunitario)1. Il Consiglio dura in carica cinque anni e decade, in ogni caso, in occasione della rinnovazione contemporanea della maggioranza assoluta dei Consigli dei Comuni rappresentati nella Comunità montan |
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Art. 16 - (Competenze del Consiglio comunitario)1. Il Consiglio è l'organismo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) lo statuto, i regolamenti, i criteri generali dell'ordinamento, degli uffici e dei servizi, l'assunzione di funzioni delegate da altri enti; b) l'elezione del Presidente e della Giunta, nonché l'approvazione del loro documento programmatico; c) l'approvazione della mozione di sfiducia costruttiva; |
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Art. 17 - (Scioglimento del Consiglio comunitario)1. Sono causa dello scioglimento del Consiglio della Comunità montana: a) la mancata elezione del Presidente e della Giunta entro 60 giorni dalla convalida degli eletti, dalla vacanza comunque verificatesi o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse, come pure quanto previsto al quar |
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Art. 18 - (Composizione della Giunta comunitaria) |
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Art. 19 - (Elezione della Giunta comunitaria)1. Il Presidente e i componenti della Giunta della Comunità montana sono eletti dal Consiglio nel proprio seno, con unica votazione, nella prima seduta subito dopo le nomine e comunque entro 60 giorni dalla seduta di convalida dei consiglieri di cui al comma 8 |
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Art. 20 - (Competenze e attribuzioni della Giunta comunitaria)1. La Giunta svolge collegialmente le proprie funzioni, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni compresi nella Comunità montana. 2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione |
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Art. 21 - (Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente e dei componenti dell'esecutivo)1. Le dimissioni, l'impedimento, la rimozione, la decadenza, la sospensione o il decesso del Presidente o di oltre la metà dei componenti la Giunta comportano la decadenza della stessa. L'impedimento del Presidente o dei componenti della Giunta è dichiarato dal Consiglio della Comunità, secondo modalità disciplinate dallo statuto e dal regolamento di funzionamento del Consiglio. N18 |
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Art. 22 - (Competenze del Presidente della Comunità montana)1. Il Presidente rappresenta la Comunità montana, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, è responsabile della amministrazione e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti. 2. Esercita le funzioni attribuite ad esso da |
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Art. 23 - (Controllo sugli organi della Comunità montana) |
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Art. 24 - (Controllo di legittimità)1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle Comunità montane è esercitato secondo la normativa vigente. |
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TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE |
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Art. 25 - (Organizzazione degli uffici e del personale della Comunità montana)1. Le Comunità montane disciplinano, con appositi regolamenti e in conformità dello Statuto, la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, l'attribuzione ai dirigenti o ai responsabili degli uffici o dei servizi di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, dai contratti collettivi di lavoro e con riferimento a quanto previsto in materia dal Testo unico e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
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Art. 26 - (Segretario della Comunità montana)1. La Comunità montana ha un segretario titolare, dirigente e dipendente di ruolo, che deve essere in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza o in Econo |
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Art. 27 - Organizzazione delle funzioni dirigenziali |
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Art. 28 - (Collaborazione dei servizi regionali)1. Per la predisposizione dello Statuto, dei regolamenti e per le attività di costituzione del nuovo ordinamento, le Comunità mont |
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TITOLO IV - PROGRAMMAZIONE E RAPPORTI ISTITUZIONALI |
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Art. 29 - (Piano di sviluppo)1. Ciascuna Comunità montana predispone il piano pluriennale di sviluppo sociale ed economico del territorio di cui all'articolo 28 del Testo unico. |
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Art. 30 - (Procedure di approvazione)1. La Giunta comunitaria predispone il piano di sviluppo tenendo conto del piano regionale di sviluppo, delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale e intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei comuni interessati. |
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Art. 31 - (Programmi annuali operativi di esecuzione)1. La Comunità montana annualmente, sulla base del piano pluriennale di sviluppo, adotta il programma annuale operativo di esecuzio |
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Art. 32 - (Interventi speciali)1. Gli interventi speciali, di cui all'articolo 1, |
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Art. 33 - (Rapporti con gli altri enti)1. Gli enti locali e gli altri enti operanti negli ambiti territoriali delle Comunità montane sono tenuti a collaborare con le stes |
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Art. 34 - (Gestione associata di funzioni comunali)1. Ai sensi del Testo unico e della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, spetta alla Comunità montana l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni ricadenti nel suo ambito o ad essi delegate, nonché la gestione associata di servizi comunali che interessino in tutto o in parte il territorio della Comunità montana. 2. Ai fini dell'attuazione delle |
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Art. 35 - (Gestione associata dei servizi)1. Le Comunità montane, nell'ambito delle competenze conferite, provvedono alla gestione dei servizi pubblici locali con le forme p |
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Art. 36 - (Forme di cooperazione - Accordi di programma)1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, le Comunità montane possono stipulare tra loro, con le Am |
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Art. 37 - (Consultazione permanente sulle politiche per la montagna)1. Al fine di assicurare la consultazione permanente sulle politiche regionali per la montagna, la Conferenza regionale delle autono |
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TITOLO V - FINANZA E CONTABILITÀ |
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Art. 38 - (Risorse finanziarie)1. Le Comunità montane hanno autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale applicabili anche alle Comunità montane. 2. La finanza della Comunità montana è costituita da: |
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Art. 39 - (Finanziamenti, fondo regionale e criteri di ripartizione tra le Comunità montane)1. La Regione concorre al finanziamento delle attività delle Comunità montane attraverso: a) la ripartizione del fondo statale per i piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità montane, eventualmente accreditato alla Regione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93; b) il contributo regionale sulle spese correnti per il funzionamento degli organi e degli uffici delle Comunità montane; c) la copertura de |
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Art. 40 - (Criteri di ripartizione dei fondi)1. Per il fondo regionale per la montagna di cui alla legge regionale 2 settembre 1999, n. 29, in attuazione della legge n. 97 del 31 gennaio 1994, e per ogni necessità di ripartizione di fondi di competenza regiona |
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Art. 41 - (Contabilità, bilanci, contratti e revisione)1. Le Comunità montane ordinano la loro attività finanziaria, di bilancio, contabile, contrattuale e di revisione mediante norme s |
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Art. 42 - (Norme di organizzazione)1. Al fine di: a) assicurare un monitoraggio sistematico sullo stato di attuazione della presen |
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TITOLO VI - NORME FINANZIARIE, ABROGAZIONE E DICHIARAZIONE D'URGENZA |
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Art. 43 - (Autorizzazione di spesa)1. Per i fini di cui all'articolo 39, comma 2, lettera a), della presente legge si utilizza una quota parte delle autorizzazioni di spesa |
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Art. 44 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà mediante imputazione sui capitoli di spesa previsti dall |
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Art. 45 - (Abrogazione di norme)1. Sono abrogate le leggi regionali 22 maggio 1973, n. 8; 30 maggio 1973, n. 11; 12 luglio 1977, n. 19 e 11 giugno 1999, n. 19, nonc |
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Art. 46 - (Dichiarazione di urgenza)1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno |
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Tabella A
Provincia di CAMPOBASSO
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