N12 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 27/01/2016, n. 1, così recitava:

“Art. 14 - (Agenzia regionale per lo sviluppo dei territori montani)

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire l’Agenzia regionale per lo sviluppo dei territori montani, di seguito denominata "Agenzia".

2. L’Agenzia è ente strumentale, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, rappresenta la sede vocata a coordinare e rendere più incisive le politiche di sviluppo, in particolare nei settori strategici dell’agricoltura di montagna e delle risorse ambientali.

3. L’Agenzia ha funzioni di supporto tecnico-giuridico e di monitoraggio del processo di riforma dettato dalla presente legge.

4. L’Agenzia, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni già assegnati ad altri soggetti nel quadro delle competenze di settore, lavora in sinergia con tutti gli attori economici (enti, istituzioni, associazioni e rappresentanti del mondo del lavoro e della produzione) e svolge i seguenti compiti con riferimento ai territori montani:

a) promuove la creazione di nuove imprese;

b) attrae risorse verso aree geograficamente marginali;

c) aiuta la crescita delle imprese che operano nei territori;

d) promuove la costituzione dei distretti rurali;

e) promuove gli interventi di politica ambientale;

f) promuove le politiche di valorizzazione turistica dei territori;

g) individua gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dalle aree geograficamente marginali;

h) predispone linee guida per l’esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, favorisce l’adozione di nuovi modelli di governance e le convenzioni tra le Unioni, con l’obiettivo di dare attuazione ai principi di economicità, efficienza e riduzione delle spese.

5. L’Agenzia, per l’attuazione dei propri compiti, si attiva per:

a) reperire gli strumenti finanziari;

b) programmare l’operatività degli interventi;

c) analizzare l’impatto economico conseguente alla realizzazione degli obiettivi programmati, nonché del rapporto costi-efficacia e costi-benefici;

d) progettare, promuovere e sviluppare modelli organizzativo-gestionali innovativi, anche su base sperimentale.

6. Sono organi dell’Agenzia:

a) il Presidente;

b) il Comitato scientifico, composto da cinque membri eletti dal Consiglio regionale ed in possesso di idonei requisiti e professionalità adeguate;

c) il Direttore;

d) il Collegio sindacale, composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale.

7. Spettano al Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, la nomina del Presidente, scelto tra personalità che abbiano maturato comprovata esperienza nella gestione degli enti locali, e del Direttore.

8. La Giunta regionale adotta il regolamento di funzionamento interno dell’Agenzia comprendente anche le norme di organizzazione, di contabilità, di gestione del personale e la dotazione organica.

9. Per la prima copertura della dotazione organica dell’Agenzia si provvede prioritariamente con personale trasferito dalle soppresse Comunità montane.

10. L’indennità di carica spettante al Presidente e il trattamento economico spettante al Direttore, ove compatibili con le disposizioni di legge vigenti nel tempo, sono stabilite ed indicate nel decreto di nomina.”

Dalla redazione