Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 27/01/2016, n. 1, così recitava:

“Art. 9 - (Esercizio associato di funzioni)

1. Le forme associative previste dalla presente legge svolgono obbligatoriamente le funzioni fondamentali dei Comuni, le funzioni ed i compiti e servizi già espletati dalle Comunità montane ed ogni altra funzione conferita, trasferita o delegata dalla Regione ai Comuni.

2. Tra le Unioni di comuni e tra comuni della stessa unione è possibile, mediante l’istituto della convenzione, lo svolgimento in forma associata di servizi che si prestino alla realizzazione di economie di scala se svolti in forma associata ovvero che debbano rispondere a particolari esigenze.

3. Tra Comuni appartenenti a diverse Unioni di comuni, è possibile svolgere servizi in forma associata mediante l’istituto della convenzione per soddisfare particolari esigenze a condizione che l’unione di appartenenza non abbia attivato lo stesso servizio.

4. I Comuni superiori a 5.000 abitanti possono aderire all’esercizio associato di funzioni organizzate dalle Unioni di comuni mediante apposite convenzioni.”

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