N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 27/01/2016, n. 1, così recitava:

“Art. 8 - (Condizioni per la costituzione delle Unioni di comuni)

1. L’Unione di comuni costituita ai sensi della presente legge ha forma giuridica di ente locale ed ha le seguenti caratteristiche previste dallo statuto o da regolamento:

a) ha durata non inferiore a dieci anni, nonché la possibilità del rinnovo tacito della durata per lo stesso periodo;

b) ha autonomia organizzativa e finanziaria e un’organizzazione predisposta per l’esercizio delle funzioni regionali delegate;

c) stabilisce norme che disciplinino termini e modalità per la successione nei rapporti attivi e passivi in caso di disaggregazione di singoli comuni e in caso di scioglimento, garantendo la continuità amministrativa e dei rapporti di lavoro del personale dipendente o a qualsiasi titolo assegnato all’ente;

d) prevede che l’atto costitutivo e lo statuto dell’unione siano approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richiesta per le approvazioni statutarie;

e) individua le funzioni svolte e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei Comuni associati, dando priorità alle sedi di proprietà delle soppresse Comunità montane;

f) prevede che i sindaci dei Comuni associati siano in essa rappresentati;

g) ha, quali organi di governo: l’assemblea, il presidente e la giunta esecutiva;

h) prevede che il suo presidente sia scelto secondo un sistema di rotazione periodica tra i sindaci dei Comuni associati e che i componenti della giunta esecutiva, composta esclusivamente da sindaci dei comuni associati, non superino di un quarto, arrotondato all’unità superiore, il numero dei componenti dell’assemblea.

2. L’Unione di comuni si intende costituita laddove è formalizzata l’adesione ad essa di almeno i quattro quinti dei comuni che costituiscono l’ambito ottimale individuato dalla Regione. I restanti comuni possono aderire anche successivamente, ma non possono aderire ad altre unioni, né costituirne altre autonomamente.

3. L’Unione di comuni, ferma restando l’osservanza delle caratteristiche di cui al comma 1, fa riferimento ai principi previsti dall’ordinamento statale.”

Dalla redazione