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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Marche 27/10/2022, n. 6
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Regolam. R. Marche 27/10/2022, n. 6
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Art. 2 - (Indirizzi generali)1. La programmazione per lo sviluppo del settore della SAB si espleta nel rispetto della vigente normativa europea e statale in materia di semplificazione, libertà di stabilimento, tutela della concorrenza, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e proporzionalità nel perseguimento delle finalità elencate all’ |
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Art. 3 - (Divieto di uso della plastica)1. Per l’espletamento della attività di somministrazione di alimenti e bevande e vietato l’utilizzo dei prodotti di plastica oxo-degradabile e dei |
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Art. 4 - (Trasmissione dei dati)1. In un’ottica di collaborazione tra enti ed al fine di consentire la raccolta, l’analisi ed il monitoraggio dei dati relativi agli esercizi di somministrazione, i Comuni si impegnano a trasm |
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Art. 5 - (Tipologia dell’attività)1. Secondo quanto previsto dall’articolo 75 della L.R. 22/2021, gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia, la quale comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei limiti previsti dal relativo titolo abilitativo sanitario. 2. Gli esercizi di cui al c |
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Art. 6 - (Definizioni)1. Per superficie di somministrazione di alimenti e bevande s’intende l’area cui accede il pubblico attrezzata per il consumo di alimenti o bevande, compresa l’area occupata da banchi, mobili e altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. 2. |
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Art. 7 - (Denominazioni)1. Fermo restando quanto indicato all’art. 5 comma 1 del presente Regolamento, le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono assumere le seguenti denominazioni, fatte salve eventuali disposizioni comunali specifiche: a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti, dotati di servizio al tavolo; b) esercizio con cucina tipica: esercizi di cui alla lettera a) in cui è prevalente l’utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale; c) tavola calda, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina, ma privi di servizio al tavolo; |
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Art. 8 - (Indirizzi per i Comuni)1. Nello stabilire i criteri, le modalità e le procedure relativi alle autorizzazioni, alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e alle comunicazioni i Comuni/Unioni di Comuni devono rispettare le finalità e i principi generali fissati dalla L.R. 22/2021 e dal presente Regolamento, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: a) caratteristiche e sviluppo urbanistico del territorio; b) traffico, mobilità inquinamento acustico, ambientale e cambiamenti climatici in termini di mitigazione e adattamento; c) rispetto della disciplina di tutela di cui alla Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio; d) tutela dei locali storici, tutela dell’ordine pubblico, pubblica sicurezza e sicurezza stradale; e) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse artistico, ambientale, storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione; f) esistenza |
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Art. 9 - (Riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio)1. Per quanto compatibile, si applica l’art. 12 del Regolamento 4 del 7 giugno 2022 (Disciplina dell’attività di commercio in sede fissa, in attua |
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Art. 10 - (Localizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)1. I criteri comunali per la localizzazione delle attività sono definiti in modo da prevenire addensamenti di traffico, disturbo alla quiete o alla sicurezza pubblica e simili, evitando com |
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Art. 11 - (Caratteristiche dei locali)1. I locali destinati all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, debbono comunque avere una superficie adeguata per assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore, tale da garantire l’agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell’attività esercita |
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Art. 12 - (Indirizzi ai Comuni per l’utilizzo di suolo pubblico mediante dehors)1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute in questo Regolamento volte alla valorizzazione e riqualificazione dei luoghi del commercio, i Comuni possono concludere accordi o intraprendere forme di collaborazione con altri soggetti istituzionali e privati. 2. Tali accordi possono avere ad oggetto l’individuazione di standard u |
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Art. 13 - (Criteri in materia di occupazione di suolo pubblico)1. I Comuni, nell’adozione degli atti in materia di occupazione di suolo pubblico, tengono conto dei seguenti criteri: a) salvaguardia delle aree di particolare valenza storico-ambientale o socio-economica; b) adeguatezza degli arredi urbani; |
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Art. 14 - (Requisiti di onorabilità e professionali per l’esercizio dell’attività)1. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 14 delle L.R. 22/2021. 2. Per l’esercizio dell’attività è inoltre richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) aver frequentato con esito positivo, un corso professionale per il commercio o per la preparazione o somministrazione degli alimenti, istituito ai sensi delle normative regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano; |
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Art. 15 - (Disposizioni particolari per l’esercizio dell’attività)1. Nell’ambito dell’attività di somministrazione nel domicilio del consumatore o catering di cui all’articolo 74, comma 1, lettera e), della L.R. 22/2021, è comunque vietata l’attività di cottura e di preparazione cibi all’interno del locale mediante l’uso delle cucine ivi istallate, fatta eccezione per le cucine mobili in dotazione agli esercenti l’attività di catering regolarmente autorizzate. I Comuni possono stabilire ulteriori disposizioni per disciplinare l’attività all’interno del loro territorio, nel rispetto della |
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Art. 16 - (Procedimento per il rilascio del titolo abilitativo)1. L’apertura di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande o il trasferimento di sede è soggetta a autorizzazione nelle zone sottoposte a tutela mediante programmazione. 2. L’istanza per il rilascio del titolo abilitativo è presentata utilizzando la modulistica pubblica regionale o nazionale. Essa contiene: a) le generalità del richiedente, il numero di iscrizione alla CCIAA competente per territorio nonché l’indicazione dell’eventuale preposto; b) la dichiarazione |
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Art. 17 - (Ampliamento o riduzione dell’esercizio)1. L’ampliamento o la riduzione della superficie di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a comunicazione da inviare al SUAP del Comune competente. La superficie oggetto di ampliamento deve essere attigua all’area originariamente utilizzata per l’attività. Essa contiene le generalit |
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Art. 18 - (Attività accessorie)1. La SCIA/Autorizzazione all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, fatto salvo il rispetto delle disposizioni sul diritto d’autore, abilitano anche a: a) l’installazione e l’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora della musica strumentale e dal vivo e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti; b) l’effettuazione di intrattenimenti musicali senza ballo. 2. Tali attività sono consentite, anche nelle superficie adibite a dehors, a condizione che gli ambienti non siano allestiti in modo da configurare un’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento e non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso. |
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Art. 19 - (Vendita per asporto e a domicilio)1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che possono somministrare, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia igienico-sanitaria e d |
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Art. 21 - (Attività di somministrazione temporanea)1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande previa presentazione della comunicazione al SUAP competente. L’attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle |
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Art. 22 - (Show cooking all’interno di esercizi in sede fissa o su aree pubbliche)1. Coloro che svolgono attività di somministrazione possono collaborare con altri esercenti per organizzare eventi di show cooking all’interno di esercizi in sede fissa o nei luoghi in cui si svolge l’attività di commercio su aree pubbliche, edicole e simili |
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Art. 23 - (Home Restaurant)1. L’attività di home restaurant deve essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge 22/2021 e del presente Regolamento. 2. L’attività di home restaurant deve essere svolta in un locale non adibito ad esercizio pubblico e può prevedere un numero massimo di coperti pari a 10. |
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Art. 24 - (Orari)1. In conformità a quanto previsto all’art. 88 della L.R. 22/2 |
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Art. 25 - (Piano comunale di valorizzazione)1. Al fine di prevedere misure per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio, con particolare riguardo alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e del territorio regionale e dirette in particolare agli esercizi di somministrazione che si |
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Art. 27 - (Gestione di reparto)1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato può affidare la gestione di uno o più di tali reparti a uno o più soggetti in possesso dei |
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Art. 28 - (Subingresso)1. Il trasferimento della proprietà dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte e il trasferimento della gestione sono soggetti a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio utilizzando la modulistica regionale o nazionale. 2. Al subingresso per atto tra vivi e per il trasferimento in gestione si provvede mediante la presentazione della comunicazione che deve avvenire entro novanta giorni dalla stipula dell’atto di trasferimento e determina d’ufficio la reintestazione, con efficacia immediata, nei confronti del subentrante, del titolo abili |
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Art. 29 - (Variazioni)1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale e il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell’ubica |
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Art. 30 - (Decadenza, sospensione e revoca del titolo abilitativo. Inibizione dell’attività)1. Il titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività di somministrazione decade ed il provvedimento concessorio per l’occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui sia presente, è revocato: a) qualora l’attività non sia ripresa dopo la sospensione di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza; b) qualora il titolare dell’esercizio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su richiesta con motivata istanza, non lo attivi entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione o di presentazione della SCIA, nel caso in cui il locale, ove si svolge l’attività, non necessiti di opere edilizie che comportino il rilascio di apposito ti |
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Art. 31 - (Cessazione dell’attività)1. In caso di cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande il titolare deve trasmettere entro trenta giorni al Comune in cui h |
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Art. 32 - (Modifiche al R.R. 3/2022)1. All’art. 36 aggiungere il seguente comma 5 "Il Comune con proprio regolamento stabilisce che il tesserino di hobbista o creativo è valido per cinque anni dall |
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Art. 33 - (Modifiche al R.R. 4/2022)1. Alla tabella 3 "Medie strutture di vendita" inserire in MS1 la seguente locuzione "con superficie di vendita da 201 a 400 mq". |
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Art. 35 - (Disposizioni transitorie e finali)1. I Comuni adeguano i propri Regolamenti alle presenti disposizioni entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. In attesa si applicano le disposizioni vigenti in quanto compatibili. 2. È abrogato il Regolamento n. 5/2011 e le disposizioni regolamentari o regolatorie comunque non compatibili con il presente Regolamento, con decorrenza a partire dall’entrata in vigore dello stesso. In caso di mancato adeguamento restano applicate ed applicabili le norme del presente regolamento. |
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