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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Marche 07/06/2022, n. 3
Regolam. R. Marche 07/06/2022, n. 3
Regolam. R. Marche 07/06/2022, n. 3
Regolam. R. Marche 07/06/2022, n. 3
- Regolam. R. 27/10/2022, n. 6
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 2 - (Indirizzi per i comuni)1. Le disposizioni relative al settore del commercio su aree pubbliche si attuano nel rispetto dei principi unionali di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi nonché semplificazione e tutela della concorrenza. 2. I Comuni regolamentano il commercio su aree pubbliche nel rispetto del presente Regolamento con l'obiettivo dell'innovazione e riqualificazione del settore, tenendo conto delle peculiarità del loro territorio, nonché dell'esigenza di contemperare il diritto dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività e dei consumatori alla fruizione di un servizio adeguato e rispondente alle diverse necessità ed esigenze. 3. La regolamentazione comunale persegue in particolare i seguenti obiettivi: a) evoluzione e innovazione della rete del commercio su aree pubbliche, con particolare riferimento alla promozione della: - qualità del lavoro; - formazione professionale degli operatori e dei dipendenti; |
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Art. 3 - (Raccordo tra enti e monitoraggio sistematico)1. Le Regioni in collaborazione con i Comuni, la Camere di Commercio, Anci, nonché assicurando il coinvolgimento delle associazioni di categoria, real |
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Art. 4 - (Trasmissione dei dati)1. In un'ottica di collaborazione tra enti ed al fine di consentire la raccolta, l'analisi ed il monitoraggio dei dati relativi al commercio su aree pubbliche, i Comuni trasmettono in formato elettronico i titoli abilitativi ed ogni altro dato utile in loro posses |
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Art. 5 - (Divieto di uso della plastica)1. Per l'espletamento della attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nonché per il consumo immediato nelle attività com |
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Art. 6 - (Esercizio dell'attività)1. L'attività di commercio su aree pubbliche: a) è libera e può essere esercitata su tutto il territorio regionale da persone fisiche, società di persone, società di capitali, cooperative e consorzi costituiti in Italia o in uno dei Paesi membri dell'Unione europea: - nel rispetto delle disposizioni europee e statali relative alla tutela della concorrenza, nonché della normativa regionale e delle disposizioni comunali; - senza limitazioni e divieti posti al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa, su aree pubbliche, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per ogni altra forma di vendita anche di tipo artigianale, agricolo e industriale; |
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Art. 7 - (Ulteriori disposizioni sui posteggi)1. L'attività di commercio su posteggio nelle fiere, nei mercati e su posteggio isolato è prioritariamente riservata agli operatori commerciali su aree pubbliche in possesso del titolo abilitativo. 2. L'autorizzazione e la contestuale concessione è subordinata alla disponibi |
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Art. 8 - (Consumo immediato di prodotti)1. Nelle attività commerciali che vendono prodotti alimentari è consentito il consumo sul posto solo all'interno dell'area mercatale definita sulla base della planimetria o perimetrazione comunale, su piani di appoggio/tavoli dedicati non apparecchiati, sgabelli, stoviglie e posate a perdere biodegradab |
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Art. 9 - (Concessioni temporanee)1. In occasione di particolari eventi, manifestazioni, spettacoli, feste comunali e patronali, il Comune può rilasciare concessioni temporanee di occupazione del suolo pubblico valide soltanto per il periodo indicato e nei limiti dei posteggi appositamente previsti. 2. La domanda su modulistica pubblica regionale o nazionale deve |
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Art. 10 - (Normativa igienico - sanitaria)1. Lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitata, è subordinato al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e |
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Capo II - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE |
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Art. 11 - (Abilitazione all'esercizio dell'attività)1. L'esercizio dell'attività di commercio itinerante, la modifica o aggiunta del settore merceologico è soggetto alla presentazione di apposita comunicazione, su modulistica pubblica regionale o nazionale, al SUAP competente per territorio nel quale l'esercente intende avviare l'attività. 2. Il relativo procedimento è disciplinato in particolare dalla legge 241/1990, dalla disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, dalla l.r. 22/2021 e dal presente Regolamen |
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Art. 12 - (Identificativo elettronico)1. Il SUAP, avvalendosi della collaborazione con altri enti, può informatizzare il procedimento di rilascio della concessioni/autorizzazioni agli operato |
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Capo III - MERCATI E FIERE |
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Art. 13 - (Individuazione di nuovi mercati e fiere)1. L'individuazione delle aree da destinare a mercati, fiere e posteggi isolati avviene nel rispetto: a) delle esigenze di tutela e valori |
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Art. 14 - (Istituzione del mercato)1. Il mercato è istituito dal Comune nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 22/2021 e dal presente Regolamento nonché dalle disposizioni nazionali e comunitarie. 2. Nell'istituire un nuovo mercato il Comune, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, suddivide il nuovo mercato in tre settori distinti: - settore alimentare; - settore non alimentare; - settore destinato alla vendita di merce usata; |
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Art. 15 - (Istituzione della fiera)1. La fiera è istituita dal Comune nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 22/2021 e dal presente Regolamento nonché dalle disposizioni nazionali e co |
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Art. 16 - (Mercati, fiere e posteggi isolati a carattere sperimentale)1. Il Comune può istituire mercati, fiere e posteggi isolati a carattere sperimentale di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno. |
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Art. 17 - (Trasferimento di sede dei mercati e delle fiere, modifiche)1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 65 della l.r. 22/2021, il Comune relativamente al trasferimento in una nuova area del mercato e fiera: - provvede a comunicare, con almeno 5 giorni di anticipo, salvo casi di urgenza o |
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Art. 18 - (Durata delle autorizzazioni e concessioni nei mercati e nelle fiere)1. La durata delle autorizzazioni e contestuale concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati è fissata dal Comune in base a quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti |
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Art. 19 - (Procedura per l'assegnazione di posteggi nei mercati e nei posteggi isolati)1. Ai fini dell'assegnazione di posteggi nei mercati o di posteggi isolati, il Comune predispone appositi bandi nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, celerità, concorrenza ed evidenza pubblica. 2. Il bando, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consum |
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Art. 20 - (Criteri per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nei mercati isolati)1. Nelle procedure di selezione per l'assegnazione su area pubblica di posteggi nei mercati o di posteggi isolati, si tiene conto dei seguenti criteri e relativi punteggi: a) anzianità di iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. L'anzianità, riferita alla ditta individuale (individuata mediante partita iva o codice fiscale nel caso in cui alla ditta non sia associata la partita iva) del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando è sommata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del titolo abilitativo ed è calcolata con i seguenti punteggi: - anzianità di iscrizione fino a 5 anni: 5 punti; - anzianità di iscrizione maggiore di 5 e fino a 10 anni: 10 punti; - anzianità di iscrizione oltre 10 anni: 15 punti; b) qualità dell'offerta FINO A PUNTI 15: l'operatore deve essere in possesso di almeno due dei seguenti criteri relativi alla qualità del prodotto: "prodotti biologici", appartenenti al "distretto biologico unico" o realizzati con "metodo biologico", a "filiera corta", a "chilometro zero", prodotti tipici locali e delle filiere marchigiane in particolare agricole, prodotti della tradizione, prodotti "Made in Italy" (prodotti di origine italiana ai sensi dell |
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Art. 21 - (Criteri per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere)1. Il Comune può assegnare annualmente i posteggi nelle fiere in base ad una graduatoria che tenga conto, nell'ordine, dei seguenti criteri: a) l'anzianità di impresa comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese della Camera di Commercio. L |
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Art. 22 - (Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati)1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su a |
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Art. 23 - (Operatore proveniente da uno stato europeo o extra europeo)1. In caso di partecipazione alle procedure da parte di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità |
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Art. 24 - (Assegnazione dei posteggi riservati nei mercati e nelle fiere)1. Il Comune stabilisce le modalità e i criteri di assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 62 lr 22/2021 nel rispetto dei principi di concorrenza, pubblicità, trasparenza e semplificazione amministrativa. All'interno del mercat |
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Art. 25 - (Mercato agricolo)1. Il Comune può istituire un mercato agricolo riservato agli imprenditori agricoli, ai produttori agricoli o agli operatori agricoli. |
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Art. 26 - (Posteggi isolati)1. I posteggi isolati sono ubicati in zone non individuabili come mercati e sono assegnati mediante apposito bando comunale. |
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Art. 27 - (Registro delle presenze)1. Il Comune tiene un registro, preferibilmente informatico, delle presenze. Nel registro sono riportati i seguenti dati: a) nome e cognome d |
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Art. 28 - (Svolgimento dell'attività da collaboratori)1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolta in assenza del titolare dell'autorizzazione da un collaboratore nel rispetto delle nor |
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Art. 29 - (Riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio)1. Al fine di consentire lo sviluppo e la valorizzazione delle attività su aree pubbliche di tipo commerciali, artigianali, turistico ricettive, artistiche, la promozione dei prodotti enogastronomici, della sapienza artigianale e della capacità imprenditoriale e la riqualificazione del tessuto urbano, il Comune, previa concertazione con le parti sociali interessate e previo parere della Soprintendenza può selezionare aree del territorio nelle quali avviare percorsi innovativi. 2. Per le finalità di cui al comma 1, le aree sono individuate sulla base: a) del valore o pregio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e culturale; |
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Capo IV - FORME PARTICOLARI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE |
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Art. 30 - (Attività su aree demaniali marittime)1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime è vietato, salvo che l'operatore abbia ottenuto apposito nulla osta da p |
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Art. 31 - (Attività su aree private)1. I privati non possono istituire mercati o fiere sulle aree di loro proprietà, né autorizzare l'utilizzo delle stesse al fine di istituire un poste |
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Art. 32 - (Attività negli aeroporti, stazioni e autostrade)1. E vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni, nelle autostrade e nelle autostazioni senza il permesso del soggetto propr |
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Art. 33 - (Attività in grandi e medie strutture di vendita, Centri commerciali, impianti di distribuzione dei carburanti)1. Le grandi e medie strutture di vendita e i Centri commerciali non possono istituire mercati di qualsiasi genere all'interno delle strutture né nei parcheggi di loro pertinenza 2. In occa |
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Art. 34 - (Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e fiere promozionali)1. Il Comune può istituire manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all'articolo 57, comma 1, lettera o), della l.r. 22/2021 e fiere promozionali di cui al comma 1, lettera p), del medesimo articolo, alle quali possono partecipare i prestatori provenie |
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Art. 35 - (Promozione del commercio equo e solidale)1. I Comuni, sentite le organizzazioni iscritte al registro regionale di cui alla l.r. 8/2008, promuovono manifestazioni ed eventi del commercio equo e solidale, in particolare: |
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Capo V - MERCATI DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO E MERCATINI DEGLI HOBBISTI E DEI CREATIVI |
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Art. 36 - (Mercati)1. Ad integrazione di quanto previsto all'art 57, lettera i) della l.r. 22/2021 ed art. 68 della medesima legge, possono essere esposti e venduti articoli di oggettistica antica, libri e stampe antichi, quadri e cornici antichi, tappeti e prodotti tessili per la casa, biancheria d'epoca, monete e oggetti filatelici, mobili antichi e comunque tutti i prodotti |
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Art. 37 - (Istituzione dei mercati di cui all'art. 36)1. II Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, istituisce e regolamenta i mercati dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo e i mercatini degli hobbisti, determinandone: |
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Art. 38 - (Assegnazione dei posteggi nei mercati)1. I posteggi di cui all'articolo 37 del presente Regolamento sono assegnati con le procedure, le tempistiche e secondo i criteri di priorità individuati dal Comune in osservanza delle disposizioni della l.r. 22/2021 e del presente Regolamento a: a) esercenti il commercio su aree pubbliche titolari di autorizzazione; b) hobbisti, collezionisti e scambisti; |
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Capo VI - SUBENTRO, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA |
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Art. 39 - (Subentro)1. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio, gli aventi diritto presentano una comunicazione al SUAP competente nel territorio sede del mercato o della fiera o del posteggio isolato entro trenta giorni dal trasferimento, allegando l'originale del titolo abilitativo, copia del contratto di cessione o gestione d'azienda e autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali ove necessari. 2. Fino alla presentazione della comunicazione di cui al comma 1, gli aventi diritto possono svolgere l'attività su posteggio esibendo l'originale del contratto di cessione o gestione d'azienda, unitamente a copia conforme all'originale dell'autorizzazione. 3. Nel caso di trasferimento per causa di morte dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio gli aventi diritto presentano comunicazione al SUAP competente nel territorio sede del mercato o della fiera entro 30 giorni dal decesso, allegando l'originale del titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulta la qualità di erede e autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di o |
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Art. 40 - (Sospensione dell'attività)1. L'operatore che svolge l'attività di commercio su aree pubbliche può presentare al SUAP competente per territorio, comunicazione di sospensione dell'attività medesima per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un |
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Art. 41 - (Revoca dell'autorizzazione e inibizione dell'attività)1. Per la revoca dell'autorizzazione o l'inibizione dell'attività esercitata in base a SCIA o titoli equipollenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, comma 2, della l.r. 22/2021. 2. In riferimento a quanto previsto al comma 1 del presente articolo: a) le assenze sono computate al soggetto titolare dell'autorizzazione e della concessione, anche se l'azienda è gestita da un terzo. Nel caso di affidamento della gestione dell'azienda o del ramo di azienda con relativa concessione di posteggio, il Comune |
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Capo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 42 - (Affidamento della gestione dei mercati e delle fiere)1. Il Comune può affidare a terzi l'organizzazione e la gestione del mercato e della fiera sulla base di apposita convenzione, contenente la disciplin |
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Art. 43 - (Obblighi degli operatori)1. Agli operatori è fatto obbligo di: a) non superare la superficie di posteggio assegnata, sia con installazioni mobili sia con esposizione di merci; b) usufruire di installazioni mobili con ancoraggio autonomo e non installare alcun tipo di appiglio su alberi, muri, sede |
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Art. 44 - (Consistenza degli esercizi)1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, il Comune invia alla struttura organizzativa regional |
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Art. 45 - (Norme transitorie e finali)1. È fatta salva l'applicazione delle norme nazionali ed europee in vigore e sopravvenute alla data di entrata in vigore del presente testo e relative alle stesse materie. In caso di contrasto tra norme nazionali, europee e le disposizioni del presente Regolamento, prevalgono le prime con conseguente disapplicazione delle norme incompatibili. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo, non |
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Art. 46 - (Entrata in vigore)1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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