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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Marche 07/06/2022, n. 5
Regolam. R. Marche 07/06/2022, n. 5
Regolam. R. Marche 07/06/2022, n. 5
Regolam. R. Marche 07/06/2022, n. 5
- Regolam. R. 27/10/2022, n. 6
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Titolo I |
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Capo I |
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Sezione I - Stampa quotidiana e periodica |
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Art. 1 - (Indirizzi)1. L'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui al Titolo II, Capo I, Sezione III, della l.r. 22/2021 costituisce un servizio di interesse generale ed è disciplinata nel rispetto della normativa comunitaria e statale in materia di tutela della concorrenza, efficienza, libertà di stabilimento e tutela del territorio, al fine di favorirne l'organica e razionale diffusione nel territorio regionale, garantendo il diritto al pluralismo informativo e alla diffusione della |
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Art. 2 - (Disposizioni generali)1. Il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita e deve essere quello stabilito dagli editori. 2. Le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita. 3. I punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita. 4. È vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico. Tale divieto è riferito a tutto ciò che in via diretta è sus |
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Art. 3 - (Regolamento comunale)1. I Comuni possono individuare, anche attraverso l'adozione di un proprio Regolamento, le zone nelle quali è necessario salvaguardare le esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità, nonché le zone di pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale, sentito il competente Soprintendente del Ministero dei beni |
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Art. 4 - (Indirizzi per i Comuni)1. Il Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale nonché le associazioni dei distributori e degli editori, stabilisce i criteri e le modalità per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento dell'esercizio di vendita in modo da: a) favorire l'accesso all'informazione e garantire la fruizione del servizio e il rifornimento capillare della stampa quotidiana e periodica, in particolare attraverso l'incremento della diffusione dei punti vendita nelle aree territoriali potenzialmente più rilevanti quali poli scolastici o universitari, ospedali, strutture ricettive; b) tutelare e salvaguardare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, culturale e ambientale anche urbano, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità preposte. 2. Nel definire i criteri e le modali |
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Art. 5 - (Criteri e parametri per il mantenimento e lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva di quotidiani e periodici)1. Al fine del mantenimento e dello sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva di quotidiani e periodici gli esercizi di vendita osservano i seguenti criteri qualitativi: a) garanzia di una superficie espositiva adeguata dedicata in via esclusiva alla stampa, idonea a garantire l'accesso all'informazione pluralista da parte degli utenti, tenuto conto delle esigenze diffusionali dell'utenza del territorio, nel rispetto dei parametri concretamente individuati dal Comune territorialmente competente e della eventuale dis |
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Art. 6 - (Titoli abilitativi)1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti alla SCIA da presentare al SUAP competente per territorio. 2. La SCIA deve essere inviata utilizzando la modulistica pubblica e deve contenere le seguenti dichiarazioni: - dati anagrafici e fiscali del richiedente e/o denominazione della ditta che intende esercitare l'attività; - ubicazione del locale/i e superficie di vendita; |
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Art. 7 - (Requisiti per l'esercizio attività)1. La rivendita della stampa quotidiana e periodica non è soggetta a limitazioni rispetto alla localizzazione degli esercizi e all'assortimento merceo |
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Art. 8 - (Modalità di svolgimento dell'attività)1. All'interno dei punti vendita può essere svolta qualsiasi attività commerciale compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. |
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Art. 9 - (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo della rete distributiva)1. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 45 della l.r. 22/2021 la Regione, in collaborazione con i Comuni, le istituzioni e le associazioni di categoria del settore: a) promuove l'innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità economica, l'informatizzazione e la competitività delle imprese del settore, con particolare riguardo ai punti vendita esclusivi; b) promuove, all'interno dei punti vendita esclusivi, l'integrazione della vendita di quotidiani e periodici con attività di servizio a favore di soggetti pubblici e privati tese a completare l'offerta alla clientela e a sostenere l'innovatività; c) sostiene la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e del personale; d) promuove |
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Art. 10 - (Trasmissione di dati)1. Ai fini del monitoraggio della rete distributiva a cura dell'Osservatorio del Commercio, i Comuni sono tenuti a comunicare con modalità telematica |
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Art. 11 - (Vendita on line)1. Il commercio elettronico si svolge nel rispetto delle disposizioni sovranazionali e nazionali in vigore, del principio di trasparenza e delle norme a tutela dei consumatori. 2. L'attività è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio riportante: |
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Art. 12 - (Vigilanza e sanzioni)1. Chiunque eserciti l'attività di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica in violazione delle disposizioni contenute nel presente |
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Art. 13 - (Disposizioni transitorie)1. I Comuni entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento adeguano i propri Regolamenti alle presenti disposizioni. |
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Art. 14 - (Entrata in vigore)1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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