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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 05/08/2021, n. 22
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- L.R. 29/06/2023, n. 8
- L.R. 30/12/2022, n. 31
- Regolam. R. 27/10/2022, n. 7
- L.R. 02/12/2021, n. 34
- L.R. 02/12/2021, n. 33
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità e principi1. L'attività disciplinata da questa legge si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata. 2. Questa legge, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa europea e statale in materia di tutela della concorrenza, disciplina l'attività commerciale allo scopo di favorire la migliore distribuzione delle merci e dei prodotti, la promozione e l'internazionalizzazione del settore ed un equilibrato sviluppo delle attività commerciali in base ai seguenti principi: a) la semplificazione e l'innovazione tecnologica delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti all'esercizio delle attività commerciali; b) la libertà di impresa e di stabilimento, la libera circolazione delle merci e la trasparenza del mercato; c) l'equilibrato sviluppo e la modernizzazione della rete distributiva in base a criteri di efficienza con particolare riguardo alla crescita qualitativa ed alla capacità competiti |
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Art. 2 - Oggetto1. Questa legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale nella regione Marche e ne stabilisce gli indirizzi. 2. Ai fini di questa legge costituiscono attività commerciale: |
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Art. 3 - Motivi imperativi di interesse generale1. L'esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 2 può trovare condizioni e limiti esclusivamente per motivi imperativi di interesse gen |
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Art. 4 - Legalità1. La Regione promuove iniziative volte a contrastare l'abusivismo commerciale e le pratiche illegali attraverso interventi ed azioni di carattere educ |
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Art. 5 - Tutela delle condizioni di lavoro e pari opportunità |
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Art. 6 - Divieto di utilizzo della plastica1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema commerciale, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea |
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Art. 7 - Ambito di applicazione e settori esclusi1. Le disposizioni di questa legge si applicano alle attività commerciali come individuate all'articolo 2. 2. Alle vendite di cui a questa legge si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 (Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) e al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229). 3. Le disposizioni di questa legge non si applicano: a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l'impianto e l'esercizio, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) se vendono esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medicochirurgici; |
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Art. 8 - Sportello unico per le attività produttive1. Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 9 - Osservatorio sulla rete commerciale1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di commercio, l'Osservatorio regionale del commercio, quale organismo permanente per l'acquisizione degli eleme |
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Art. 10 - Centri di assistenza tecnica1. Per sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria del settore del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentativi, presenti nell'ambito del Consiglio della Camera di Commercio e altri soggetti interessati possono istituire, anche in forma consortile, Centri di assistenza tecnica alle imprese ( |
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Art. 11 - Tavolo regionale di coordinamento per il commercio1. Al fine di incentivare e riqualificare le attività commerciali con particolare riferimento ai flussi di traffico, alla desertificazione dei centri storici e la tutela dell'ambiente |
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Art. 12 - Distretti del commercio1. I Comuni, singoli o associati, quali soggetti capofila, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale di intesa con quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale, senti |
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Art. 13 - Settori merceologici1. L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. |
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Art. 14 - Requisiti di onorabilità1. Non possono accedere ed esercitare l'attività di cui all'articolo 2 coloro che: a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricetta |
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Art. 15 - Requisiti professionali1. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività commerciale al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio, per la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito ai sensi delle normative delle Regioni o delle Province Autonome di Trento e Bolzano; b) av |
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Art. 16 - Regolamenti di attuazione1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e i competenti Uffici del Ministero della cultura, le associazioni dei consumatori iscritte al |
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Art. 17 - Funzioni delle Province1. Le Province in conformità al regolamento di cui all'articolo 16 e nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico stabiliscono i criteri per la pianificazione territoriale nel settore commerciale mediante il Piano territoriale di coordinamento (PTC) e in particolare quelli finalizzati ad individuare le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita attraverso la v |
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Art. 18 - Funzioni dei Comuni1. Nelle materie oggetto di questa legge sono conferite ai Comuni tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione o ad altri enti. |
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Titolo II - Attività commerciali |
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Capo I - Commercio in sede fissa |
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Sezione I - Commercio al dettaglio e all'ingrosso |
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Art. 19 - Definizioni1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute in questa sezione si intendono per: a) commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, quali esercenti attività industriali, artigianali, agricole ed alberghiere ed in genere esercenti un'attività di produzione di beni e servizi, o ad altri utilizzatori in grande, quali comunità, convivenze, cooperative tra consumatori e loro consorzi, enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della propria attività, associazioni e circoli privati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati). Tale commercio può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione; b) commercio al dettaglio, l'attività svolta in forma temporanea o permanente, da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. L'attività commerciale al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, ovvero ad entrambi; |
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Art. 20 - Sviluppo della rete distributiva1. La Giunta regionale con il regolamento attuativo di cui all'articolo 16 e nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico stabilisce in particolare: a) i criteri, i requisiti e le modalità per lo sviluppo, l'insediamento e l'adeguamento delle attività commerciali in sede fissa e per le forme speciali di vendita, per gli outlet, per i centri in sede fissa di telefonia e servizi internet, per gli esercizi polifunzionali e per le forme di condivisione degli spazi commerciali; b) le procedure semplificate ai fini del rilascio dei titoli abilitativi per l'apertura e l'ampliamento delle superfici di vendita delle medie e grandi strutture; |
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Art. 21 - Attività di vendita all'ingrosso1. Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici, è esercitato previa comunicazione effettuata a |
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Art. 22 - Attività di vendita negli esercizi in sede fissa |
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Art. 23 - Esercizi di vicinato1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie fino al limite massimo della superficie di vendita ammessa, la riduzione della superficie di vendita e la modifica di settore merceologico e la cessazione di un esercizio di |
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Art. 24 - Esercizi di vicinato e medie strutture di vendita nei centri storici1. Al fine di sostenere l'apertura di attività commerciali ed evitare la desertificazione urbana, è incentivato l'insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita presso stabili in disuso da recup |
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Art. 25 - Medie strutture di vendita1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territo |
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Art. 26 - Grandi strutture di vendita1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica di settore merceologico di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio. 2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato allo svolgimento di una conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, alla quale partecipano il Comune, la Provincia e la Regi |
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Art. 27 - Centri commerciali e parchi commerciali1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica del settore merceologico di un centro commerciale o di un parco c |
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Art. 28 - Sostenibilità ambientale, territoriale e sociale1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi di perequazione territoriale, sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, gli interventi relativi alle m |
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Art. 29 - Outlet1. Gli outlet possono assumere la forma di esercizio di vicinato, media struttura di vendita, grande struttura di vendita, centro commerciale, parco commerciale. |
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Art. 30 - Centri in sede fissa di telefonia e servizi internet1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 1° agosto |
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Art. 31 - Esercizi polifunzionali1. Nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti di tutti i co |
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Sezione II - Forme speciali di vendita al dettaglio |
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Art. 32 - Forme speciali1. Costituiscono forme speciali di vendita al dettaglio: |
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Art. 33 - Spacci interni1. L'attività di vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a cir |
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Art. 34 - Attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici1. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a comunicazione da effettuare al |
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Art. 35 - Attività di vendita per corrispondenza o tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione1. L'avvio, il subingresso e la cessazione dell'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione, sono soggetti a comunicazione da effettuare al SUAP competente per territorio nel q |
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Art. 36 - Attività di vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori1. L'avvio dell'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio con l'indicazione della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 14 e 15 e del settore merceologico interessato. 2. Durante le operazio |
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Art. 37 - Promozione commerciale1. L'esibizione, l'illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi forma di promozione commerciale presso il domicilio del consumatore o nei |
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Sezione III - Stampa quotidiana e periodica |
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Art. 38 - Finalità1. Questa sezione, nel rispetto dei principi di libertà di stabilimento, di concorrenza, di liberalizzazione e della tutela del territorio, disciplina le modalità e le condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica. |
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Art. 39 - Definizioni1. Il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio regionale, in punti vendita esclusivi e in punti vendita non esclusivi. 2. Ai fini di que |
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Art. 40 - Punti vendita esclusivi1. I punti vendita esclusivi sono gli esercizi adibiti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Essi assicurano parità di trattamento tra le diverse testate. 2. I punti vendita esclusivi possono vendere anche altri prodotti e possono svolgere qualsivoglia attività di servizio a favore di soggetti privati e pubbl |
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Art. 41 - Punti vendita non esclusivi1. I punti vendita non esclusivi sono gli esercizi adibiti, in aggiunta ad altre merci, alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali. 2. L'esercizio di un punto vendita non esclusivo è svolto nell'ambito degli stessi locali nelle seguenti attività: |
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Art. 42 - Esercizio dell'attività1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti alla SCIA di |
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Art. 43 - Forme particolari di vendita1. Sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio: a) la vendita, nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; |
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Art. 44 - Cessazione1. L'esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica cessa qualora: |
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Art. 45 - Valorizzazione dei punti vendita esclusivi1. La Regione riconosce ai punti vendita di stampa quotidiana e periodica esclusivi di seguito denominati edicole, lo svolgimento di un importante ruolo per il presidio del territorio. |
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Art. 46 - Diffusione gratuita della stampa1. L'editore che intende distribuire in forma gratuita il proprio editoriale è soggetto a comunicazione al Comune nel cui territorio vuole avviare la |
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Art. 47 - Vigilanza e sanzioni1. I Comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sull'attività di vendita e di distribuzione della stampa quotidiana e periodica e provve |
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Sezione IV - Vendite straordinarie, promozionali |
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Art. 48 - Vendite straordinarie1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite promozionali nelle quali l'esercente dett |
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Art. 49 - Vendite di liquidazione1. Le vendite di liquidazione sono effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al SUAP competente per territorio da effettuare almeno quindi |
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Art. 50 - Saldi o vendite di fine stagione1. I saldi o vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. |
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Art. 51 - Vendite promozionali1. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l' |
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Sezione V - Norme comuni |
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Art. 52 - Orari e pubblicità dei prezzi1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto degli accordi aziendali e dei contratti collettivi di lavoro. |
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Art. 53 - Affidamento reparto1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti, può affidare la gestione di uno o più reparti ad un soggetto in possesso dei |
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Art. 54 - Subingresso e cessazione e sospensione dell'attività1. In caso di trasferimento della titolarità di un esercizio di vendita al dettaglio sia come gestione che come proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte si provvede mediante comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio entro q |
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Art. 55 - Chiusura e decadenza di un esercizio commerciale1. Il Comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o dispone la decadenza del titolo abilitativo di una media o grande struttura di vendita anche sotto forma di centro o parco commerciale qualora: |
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Art. 56 - Vigilanza e sanzioni amministrative1. I Comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di commercio al dettaglio in sede fissa, provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative e ne introitano i relativi proventi. I Comuni sono altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della leg |
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Capo II - Commercio su aree pubbliche |
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Art. 57 - Definizioni1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute in questa legge si intendono per: a) commercio su aree pubbliche nel settore merceologico alimentare, non alimentare o misto, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; b) aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico ovvero aree private utilizzabili sulla base di una Convenzione stipulata con il Comune; c) somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche, l'attività di vendita per il consumo di alimenti e bevande, prodotti e detenuti nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e dei regolamenti locali di igiene e svolta mediante strutture fisse, banchi temporanei o negozi mobili a motore, posti su aree pubbliche e attrezzati all'uopo, ove, ad eccezione delle strutture fisse, gli acquirenti non possano accedere all'interno, non siano annesse aree appositamente concesse per il consumo dei prodotti venduti e non sia prevista l'assistenza del personale addetto alla somministrazione; d) mercato, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per |
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Art. 58 - Esercizio dell'attività1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato: a) su posteggi dati in concessione; b) in forma itinerante su qualsiasi area fatto salvo eventuali divieti comunali. 2. L'attività di commercio su aree pubbliche è subordinata al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui agli articoli 14 e 15. 3. Possono essere titolari di autorizzazione al commercio su aree pubb |
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Art. 59 - Attività mediante posteggio1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggi si svolge nell'ambito dei mercati, delle fiere o nei posteggi isolati, comunque istituiti. 2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP competente in cui ha sede il posteggio. Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione. 3. La modifica del settore merceologico o l'aggiunta di un settore merceologico diverso, il subingresso e la cessazione de |
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Art. 60 - Assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere e nei posteggi isolati1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere comunque istituite e nei posteggi isolati sono rilasciate tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento attuativo di cui all'articolo 16 e sono correlate alla qualità dell'offerta o alla tipologia del servizio fornito tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche, della valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile e femminile, del maggior numero di pr |
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Art. 61 - Disposizioni generali per le fiere1. Le aree destinate alle fiere, comunque istituite, sono determinate dal Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale. |
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Art. 62 - Posteggi riservati1. Il Comune nel regolamento di cui all'articolo 64 può prevedere una riserva di posteggi nei mercati e nelle fiere da destinare: a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio |
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Art. 63 - Attività di vendita in forma itinerante1. L'attività di vendita in forma itinerante è soggetta alla presentazione della comunicazione al SUAP competente per il territorio nel quale l'esercente intende avviare l'attività. 2. La comunicazione di cui al comma 1 abilita l'operatore anche: a) all'esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio nazionale; b) alla partecipazione ai mercati e alle fiere in ambito nazionale; |
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Art. 64 - Regolamento comunale1. Il Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, adotta il regolamento dei mercati e delle fiere che contiene in particolare: a) la tipologia del mercato o della fiera, specificando i giorni di svolgimento e il numero dei posteggi; b) la localizzazione e l'articolazione del merca |
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Art. 65 - Modifiche dei mercati già esistenti e trasferimento1. La modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi, la variazione di periodicità e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale. 2. Il t |
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Art. 66 - Miglioramento1. I posteggi in un mercato o in una fiera resisi liberi per rinuncia, revoca, decadenza o altre cause, esclusi i posteggi di nuova istituzione, sono assegnati prioritariamente agli operat |
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Art. 67 - Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche1. La Giunta regionale predispone il calendario regionale ufficiale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche. Il calendario, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo, elenca, in ordine cronologico e per Comune, i mercati e le fiere con |
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Art. 68 - Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo1. I Comuni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono istituire mercatini dell'antiquariato e del collezionismo a cui partecipano: a) gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ai quali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo; b) gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto |
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Art. 69 - Tavolo di monitoraggio1. La Regione, allo scopo di acquisire tutti gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi a favore del commercio su aree pubbliche e di assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'ef |
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Art. 70 - Orari di apertura1. L'orario di apertura del mercato e delle fiere è stabilito dal Comune, tenuto conto prioritariamente delle esigenze degli operatori commerciali, se |
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Art. 71 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sospensione e inibizione dell'attività esercitata in base a SCIA1. L'autorizzazione o l'attività esercitata in base a SCIA è sospesa: a) nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico, fino alla regolarizzazione del pagamento con le modalità previste dal regolamento comunale di cui all'articolo 64; b) in caso di violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, per un massimo di sei mesi; |
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Art. 72 - Sanzioni1. Chiunque esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza il necessario titolo autorizzatorio o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 14 e 15 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). 2. Chiunque eserciti l'attività di commerc |
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Art. 73 - Rinuncia1. L'operatore commerciale titolare di più autorizzazioni amministrative al commercio su aree pubbliche, che rinuncia ad una delle autorizzazioni, pu� |
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Titolo III - Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande |
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Art. 74 - Definizioni e ambito di applicazione1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute in questo titolo si intende per: a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la vendita ed il relativo servizio per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano il prodotto nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico attrezzati allo scopo; b) area aperta al pubblico, quella adiacen |
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Art. 75 - Esercizio dell'attività1. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, che comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche nei limiti previsti dalla pertinente disciplina sanitaria. 2. Nelle zone sottoposte a tutela mediante programmazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dal SUAP compe |
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Art. 76 - Disposizioni per i distributori automatici1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente destinati a tale attività è sott |
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Art. 77 - Centri rurali di ristoro e degustazione1. Sono ricompresi nella tipologia di cui al comma 1 dell'articolo 75 i centri rurali di ristoro e degustazione, la cui attività è finalizzata alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambi |
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Art. 78 - Attività escluse1. Le norme contenute in questo titolo non si applicano: |
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Art. 79 - Indirizzi e criteri regionali1. La Giunta regionale, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale, con il regolamento attuativo di cui all'articolo 16, stabilisce gli indirizzi generali ai quali si attengono i Comuni nell'adozione dei relativi atti di regolamentazione del settore, con par |
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Art. 80 - Indirizzi e criteri comunali1. I Comuni, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 79, stabiliscono i criteri, con esclusione di quello numerico, e le procedure relativi al rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie tene |
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Art. 81 - Home restaurant1. Costituisce attività di home restaurant l'evento caratterizzato dalla somministrazione di alimenti e bevande che viene effettuato presso la propria abitazi |
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Art. 82 - Ulteriori attività soggette a SCIA1. Sono soggette a SCIA, da presentare al SUAP competente per territorio, le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitate: a) negli esercizi situati all'interno delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; b) al |
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Art. 83 - Somministrazione temporanea1. L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande svolta in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone o eventi straordinari è soggetta a comunicazione da inviare al SUAP competente per territorio, valida soltanto per il periodo di effetti |
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Art. 84 - Limitazioni all'esercizio dell'attività1. I Comuni vietano la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in relazione a esigenze di interesse pubblico. Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche |
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Art. 85 - Subingresso1. Il trasferimento della titolarità, per atto tra vivi, dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e del relativo titolo abilitativo è subordinato a comunicazione unica da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. La presentazione della comunicazione deve avvenire entro novanta giorni dalla sti |
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Art. 86 - Sospensione e decadenza1. I titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di somministrazione e i provvedimenti concessori, qualora presenti, sono sospesi per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici, in caso di reiterazione per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 89. 2. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione decade ed il provvedimento concessorio per l'occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui sia presente, è revocato: |
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Art. 87 - Vigilanza e sanzioni1. I Comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande, provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne introitano i relativi prove |
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Art. 88 - Orari1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia. 2. L'orario prescelto è comunicato al Comune, in base ai criteri e alle modal |
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Art. 89 - Pubblicità dei prezzi1. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto: a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella ben visi |
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Art. 90 - Monitoraggio1. Ai fini dell'attività di programmazione regionale e comunale la Giunta regionale organizza, nell'ambito del sistema informativo integrato regionale |
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Titolo IV - Impianti di distribuzione dei carburanti |
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Art. 91 - Oggetto1. Questo titolo stabilisce i principi, i criteri e le regole fondamentali per l'ammodernamento degli impianti di distribuzione dei carburanti, allo sc |
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Art. 92 - Definizioni1. Ai fini di questo titolo, si intende per: a) rete, l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatto (GPL), metano, nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici o alimentati con idrogeno; b) carburanti per autotrazione, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas naturale, compreso il biometano sia in forma liquida (GNL) che in forma compressa (GNC) per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, ivi compresi i combustibili alternativi di cui alla lettera a) del com |
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Art. 93 - Funzioni amministrative1. I Comuni, nel rispetto delle disposizioni di cui a questa legge, del regolamento attuativo di cui all'articolo 16 e delle disposizioni nazionali ed |
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Art. 94 - Rete ordinaria, autostrade e raccordi autostradali1. I Comuni per la rete ordinaria di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 93 provvedono: a) al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti; N14 b) al rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli impianti dalla posizione originaria ad altra all'interno del territorio co |
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Art. 95 - Nuovi impianti1. N8 Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, i nuovi impianti devono prevedere la presenza contestuale di benzina e gasolio, con obbligo di erogazione del gas naturale, in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalità self-service e devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui al numero 1) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del d.lgs. 257/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Non sono soggetti all'obbligo di erogazione del gas naturale di cui al comma 1, gli impianti che presentino una delle seguenti impossibilità tecniche, fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dal comune competente: a) per il gas nat |
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Art. 96 - Tipologie di impianti1. Gli impianti funzionanti con la presenza del gestore non hanno vincoli all'utilizzo di apparecchiature self-service pre-pagamento durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della lic |
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Art. 97 - Disciplina urbanistica |
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Art. 98 - Servizi accessori1. Presso gli impianti di distribuzione carburanti possono essere esercitate attività commerciali, ivi compresi gli esercizi di vicinato, nonché le r |
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Art. 99 - Regolamento regionale1. La Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 16 stabilisce in particolare: a) gli indirizzi per l'ammodernamento della rete degli impianti stradali ed autostradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete e l'incremento dei servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente; b) i |
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Art. 100 - Impianto di distribuzione ad uso privato1. Per impianto di distribuzione per autotrazione ad uso privato si intende l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento di mezzi, ad eccezione di quelli agricoli, di proprietà, in locazione e in uso al titolare dell'autorizzazione. L'impianto può anche essere dotato di infrastrutture di ricarica elettrica. 2. L'attivazione di contenitori - distributori mobili di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e nell'esercizio delle attività |
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Art. 101 - Contenitori-distributori mobili ad uso privato1. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio; il titolare dell |
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Art. 102 - Impianti per natanti1. Per impianto di distribuzione di carburante per unità da diporto e avio ad uso pubblico si intende l'impianto ubicato all'interno delle aree portua |
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Art. 103 - Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali1. Il prelievo di carburanti in recipienti omologati presso gli impianti stradali, da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessit |
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Art. 104 - Collaudo degli impianti1. Gli impianti autostradali e stradali, compresi quelli ad uso privato, sono collaudati, prima di essere posti in esercizio, su richiesta degli interessati al Comune competente per territorio, da una commissione costituita da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane, da un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, da un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio e |
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Art. 105 - Monitoraggio, osservatorio1. La struttura regionale competente in materia procede alla costante verifica dei dati relativi alla consistenza e alla dinamica della rete di distribuzione dei carburanti. 2 |
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Art. 106 - Incompatibilità degli impianti stradali1. Gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi: a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita al numero |
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Art. 107 - Deroga per gli impianti di pubblica utilità1. È considerato di pubblica utilità l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel comune e si trova ad una distanza maggior |
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Art. 108 - Vigilanza e controllo1. La vigilanza sull'applicazione di questo titolo è esercitata dalla Regione e dai Comuni. I titolari delle concessioni e delle autorizzazioni sono t |
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Art. 109 - Orari1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti funzionanti con la presenza del gestore osservano il rispetto dell'orario minimo settimanale di apertur |
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Art. 110 - Sospensione e decadenza1. Il titolare dell'autorizzazione comunica al Comune la sospensione temporanea dell'attività degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per altri sei mesi qualora non ostino le esigenze dell'utenza. Nei casi di documentata forza maggiore la sospensione si protrae per tutta la d |
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Art. 111 - Sanzioni1. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 colui che: a) installa o mantiene in esercizio un impianto senza autorizzazione; b) procede ad una modifica dell'impianto o ne modifica la composizione in mancanza di autorizzazione o di comunicazione; |
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Titolo V - Mercati all'ingrosso e centri agroalimentari |
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Art. 112 - Finalità1. Questo titolo disciplina l'istituzione, il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari nonché le relative atti |
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Art. 113 - Definizioni1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute in questa legge si intendono per: |
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Art. 114 - Servizi1. Nel mercato all'ingrosso è assicurata la prestazione dei seguenti servizi: a) direzio |
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Art. 115 - Piano di sviluppo1. La Regione adotta, entro due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge un piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso finalizzato: |
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Art. 116 - Soggetti istitutori e autorizzazioni1. L'iniziativa per l'istituzione, il trasferimento e l'ampliamento dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari può essere assunta: a) dal Comune, dalla Provincia e dalla Cam |
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Art. 117 - Gestione1. I mercati all'ingrosso sono gestiti dai soggetti istitutori o affidati in gestione, con apposita convenzione, ad uno dei soggetti dell'articolo 116. 2. Il soggetto istitutore assegna al gestore la struttura immobiliare ed il compendio delle attrezzature di mercato. La struttura immobiliare è a |
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Art. 118 - Compiti del gestore1. Il gestore del mercato all'ingrosso e del centro agroalimentare provvede: |
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Art. 119 - Regolamento1. Le modalità di funzionamento di ciascun mercato all'ingrosso o del centro agroalimentare sono disciplinate dal regolamento. 2. Il regolamento di mercato all'ingrosso e di gestione per il centro agroalimentare, distinti per settori merceologici e tipologia funzionale, sono approvati dal Comune competente per territorio e vanno redatti nel rispetto di quanto previsto nei commi 3, 4 e 5. 3. Il regolamento di mercato e di gestione per i centri agroalimentari non può recare norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti. 4. Il regolamento stabilisce le norme relative ai criteri e |
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Art. 120 - Commissione1. I Comuni presso ogni mercato all'ingrosso e centro agroalimentare istituiscono una commissione, con funzioni consultive e propositive nei confronti |
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Art. 121 - Direttore1. Ogni mercato e centro agroalimentare nomina un direttore che deve provvedere al regolare funzionamento del mercato e dei servizi. |
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Art. 122 - Cassa del mercato1. Nei mercati può essere istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato. |
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Art. 123 - Vigilanza1. La vigilanza sui mercati all'ingrosso e sui centri agroalimentari è esercitata dal Comune competente per territorio. |
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Titolo VI - Sistema fieristico regionale |
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Art. 124 - Finalità1. L'attività fieristica è libera ed è esercitata secondo i principi di pari opportunità e di parità di trattamento fra gli operatori nazionali e quelli appartenenti a paesi esteri. 2. L'esercizio dell'attività fieristica si ispira |
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Art. 125 - Definizioni1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute in questo titolo, si intende per: a) manifestazioni fieristiche, le attività svolte in via ordinaria, in regime di diritto privato ed in regime di libera concorrenza per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di |
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Art. 126 - Manifestazioni fieristiche1. Tra le manifestazioni fieristiche di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 125, sono individuate in particolare le seguenti tipologie: a) fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti; b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del p |
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Art. 127 - Qualificazione delle manifestazioni fieristiche1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale o locale. 2. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale è attribuita dalla Regione, con decreto del dirigente della struttura organi |
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Art. 128 - Regolamento1. Con il regolamento di cui all'articolo 16 la Giunta regionale stabilisce in particolare: a) i requisiti e le modalità per l'attribuzio |
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Art. 129 - Svolgimento delle manifestazioni fieristiche1. L'organizzatore pubblico o privato che intende svolgere manifestazioni fieristiche nella regione Marche deve inviare una comunicazione agli enti di seguito indicati, contenente i dati relativi alle manifestazioni mede |
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Art. 130 - Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche1. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale è pubblicato a cura della struttura organizzativa regionale competente nel Bollettino uf |
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Art. 131 - Elenco regionale degli enti fieristici e degli organizzatori1. È istituito l'elenco regionale presso la struttura organizzativa competente degli enti fieristici dotati di personalità giuridica. 2. Al |
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Art. 132 - Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale1. Ai fini della promozione e dello sviluppo del sistema fieristico regionale, la Giunta regionale adotta annualmente il programma delle attività promo |
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Art. 133 - Vigilanza e sanzioni1. La vigilanza sul rispetto delle norme di cui a questo titolo è esercitata dai Comuni. 2. In caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche in mancanza della previa comunicazione o in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle comunicate, è disposta l' |
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Titolo VII - Interventi finanziari per il commercio |
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Art. 134 - Interventi finanziari1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo della rete distributiva regionale, promuove, nell'ambito delle proprie competenze, anche attraverso azioni dirette, interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali, finalizzati a: |
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Art. 135 - Interventi e concessione contributi1. La Regione concede contributi per gli interventi regionali di cui all'articolo 134 volti in particolare a: a) realizzare progetti relativi alla riqualificazione e alla valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, con particolare riguardo ai centri storici, zone pedonalizzate e a traffico limitato; b) sistemare e riqualificare le aree destinate ai mercati; c) realizzare progetti di assistenza tecnica, progettazione ed innovazione tecnologica e organizzativa nonché promuovere attività di formazione imprenditoriale e aggiornamento professionale; d) realizzare p |
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Art. 136 - Destinatari dei contributi1. Possono concorrere alla concessione dei contributi previsti da questa legge: a) i Comuni, le Comunità montane e le Unioni di Comuni; |
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Art. 137 - Programma di utilizzo delle risorse1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, approva un programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al fin |
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Titolo VIII - Disposizioni finali |
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Art. 138 - Potere sostitutivo1. In caso di inadempienza degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti stabiliti da questa legge, la Giunta regionale, previa diffida, se |
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Art. 139 - Disposizioni finanziarie1. Alla realizzazione degli interventi previsti da questa legge concorrono risorse europee, statali e regionali. 2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 132, con questa legge è autorizzata per l'anno 2022 la spesa massima di euro 75.000,00 nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 1 dello stato di previ |
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Art. 140 - Norme transitorie e finali1. Le disposizioni di questa legge prevalgono sulle eventuali diverse previsioni degli strumenti urbanistici provinciali e comunali, finché le Provinc |
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Art. 142 - Dichiarazione d'urgenza1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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