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Regolam. R. Marche 07/06/2022, n. 4

Disciplina dell'attività di commercio in sede fissa, in attuazione dell'art. 16 della L.R. 22/2021.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Regolam. R. 27/10/2022, n. 6
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Oggetto)

1. Il presente Regolamento dà attuazione alle disposizioni del Titolo II, Capo I, Sezione I, II, IV, V della

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Art. 2 - (Indirizzi generali)

1. La programmazione per lo sviluppo del settore si espleta nel rispetto della vigente normativa europea e statale in materia di semplificazione, libertà di stabilimento, tutela della concorrenza, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e proporzionalità nel perseguimento delle finalità elencate all'art. 1 della l.r. 22/2021. Per garantire maggiore efficienza nell'espletamento delle loro attività, deve essere favorito l'uso degli strumenti informatici e telematici nei rapporti interni, tra le amministrazioni e tra questi ed i privati.

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Art. 3 - (Sostenibilità delle strutture di vendita)

1. Per coniugare i principi di libera concorrenza con le finalità del giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sentite le associazioni di categoria del settore del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e la soprintendenza delle Marche, individua m

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Art. 4 - (Onere per la sostenibilità ambientale, territoriale e sociale)

1. Ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 22/2021, il rilascio dell'autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita, anche sotto forma di Centro c

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Art. 5 - (Trasmissione dei dati)

1. In un'ottica di collaborazione tra enti ed al fine di consentire la raccolta, l'analisi ed il monitoraggio dei dati relativi agli esercizi di vendita e della rete distributiva, i Comuni/Unioni di Comuni trasmetton

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Art. 6 - (Indirizzi per le Province)

1. Le Province in attuazione di quanto previsto dall'art. 17 della l.r. 22/2021 ed in conformità alle disposizioni del presente Regolamento stabiliscono i criteri per la pianificazione territoriale nel settore commerciale mediante il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) ed in particolare quelli finalizzati ad individuare le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita, anche sotto forma di Centro commerciale o Parco commerciale, attraverso la valutazione dell'impatto dei flussi di traffico, nonché in relazione alla rete viaria ed agli accessi e ai parcheggi.

2. Il PTC individua le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita, anche sotto forma di Centro commerciale o Parco commerciale e le modalità ed i criteri per la loro localizzazione, tenendo anche conto degli effetti d'ambito sovracomunale e di fenomeni di concentrazione territoriale di

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Art. 7 - (Indirizzi per i Comuni/Unioni di Comuni)

1. I Comuni/Unioni di Comuni promuovono:

a) la congruità dell'insediamento commerciale con le caratteristiche urbanistiche del contesto territoriale e paesaggistiche;

b) il contenimento dell'uso del territorio, tenuto conto della dotazione a destinazione commerciale esistente, in particolare:

- favorendo il riutilizzo di aree degradate o comunque già interessate da precedenti trasformazioni urbanistiche nonché il riutilizzo di siti contaminati previa bonifica degli stessi ai sensi della parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/2006 e smi;

- valutando gli effetti di sconfinamento, separazione, interclusione di aree derivanti dalla localizzazione dell'insediamento e dalle infrastrutture relative;

c) la riqualificazione e rifunzionalizzazione di parti del tessuto urbano e di situazioni di degrado, in sinergia con le politiche di altri settori economici e produttivi;

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Art. 8 - (Divieto di uso della plastica)

1. Per il consumo immediato negli esercizi commerciali che vendono e/o somministrano prodotti alimentari è vietato l'utilizzo dei prodotti di plastica

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Art. 9 - (Consumo immediato di prodotti)

1. Nelle attività che vendono prodotti alimentari è consentito il consumo sul posto solo all'interno del locale mediante la presenza di piani di appoggio/tavoli aventi dimensione congrua rispetto alla capacità ricettiva dei locali non apparecchiati, sgabelli, stoviglie e posate a perdere biodegradabili e riciclabili. Non possono essere arredate aree esterne su suolo pubblico o aree private allo scopo attrezzate.

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Art. 10 - (Aree commerciali)

1. Ai fini della localizzazione delle strutture commerciali, le aree del territorio comunale sono suddivise, secondo quanto stabilito dagli strumenti u

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Art. 11 - (Liberalizzazione dell'attività commerciali)

1. L'esercizio delle attività commerciali è libero.

2. Nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali per l'esercizio delle attività commerciali, possono essere previste limitazioni esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela della salute e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e l'

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Art. 12 - (Riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio)

1. Al fine di consentire lo sviluppo e la valorizzazione delle attività commerciali, artigianali, turistico ricettive, artistiche, la promozione dei prodotti enogastronomici, della sapienza artigianale e della capacità imprenditoriale e la riqualificazione del tessuto urbano, il Comune, previa concertazione con le parti sociali interessate e previo parere della Soprintendenza, può selezionare aree del territorio nelle quali avviare percorsi innovativi o piani di marketing.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le aree sono individuate:

a) in relazione al loro valore o pregio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e culturale;

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Art. 13 - (Distretti del commercio)

1. Al fine promuovere il commercio come efficace fattore di aggregazione in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali, la Regione sostiene la nascita ed il consolidamento dei Distretti del Commercio.

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Art. 14 - (Indirizzi per i parcheggi)

1. La realizzazione degli esercizi di vicinato con superficie di vendita maggiore di 200 mq delle medie e delle grandi strutture di vendita, dei Centri commerciali e dei Parchi commerciali è subordinata al possesso di una dotazione minima di parcheggi, la cui superficie complessiva è calcolata in base ai parametri previsti dal presente Regolamento relativamente alla tipologia di esercizi.

2. I parcheggi devono essere realizzati su aree private, all'interno degli edifici o su aree di pertinenza, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale.

3. In caso di ampliamento della superficie di vendita, la dimensione del parcheggio deve essere commisurata alla parte di superficie oggetto di ampliamento.

4. Le aree di parcheggio devono essere calcolate in relazione alla superficie di vendita come definita dall'articolo 19, comma 1, lett. C) della l.r. 22/2021 e dal presente Regolamento.

5. I parametri di parcheggio previsti nel presente Regolamento sono comprensivi delle aree di parcheggio private e delle aree di parcheggio pubbliche di cui al Regolamento edilizio regionale o di uso pubblico.

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Art. 15 - (Sussidiarietà orizzontale e collaborazione tra enti)

1. Gli enti locali, per quanto di rispettiva competenza, stabiliscono criteri e modalità per l'acquisizione delle intese, dei pareri e delle altre forme di concertazione o di consultazione, comunque denominate, previste dalla l.r. 22/2021 e dal presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo e sentite le

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CAPO II - COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO
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Sezione I - Disposizioni relative alla vendita al dettaglio e all'ingrosso
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Art. 16 - (Settori merceologico alimentare e non alimentare)

1. L'attività commerciale è esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare, non alimentare e misto.

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Art. 17 - (Superficie di vendita)

1. La superficie di vendita, come definita dall'articolo 19, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2021, si determina per ciascun esercizio commerciale calc

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Art. 18 - (Area espositiva non aperta al pubblico)

1. L'area espositiva non aperta al pubblico è la parte dell'unità immobiliare separata e distinta dall'area di vendita. Si considera area espositiva

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Art. 19 - (Attività stagionali)

 

1. Le attività stagionali ossia prive del carattere della continuità costituiscono una modalità efficace per realizzare l'equilibrio fra domanda e offerta in contesti terr

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Art. 20 - (Temporary shop)

1. I negozi temporanei o temporary shop sono attività commerciali che offrono prodotti specifici, aperte per un periodo di tempo limitato non superiore a sei settimane.

2. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta in qualsiasi zona del territorio comunale, purché in locali a destinazione d'uso commerciale liberi da altre attività. I Comuni/Unioni di Comuni possono prevedere lo svolgimento dell'attività in locali a destinazione non co

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Art. 21 - (Temporary shop on line)

1. Il temporary shop online, anche "pop-up shop" o pop-up store è una attività commerciale di tipo occasionale e a tempo limitato.

2. L'apertura di un n

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Art. 22 - (Outlet)

1. Gli outlet sono disciplinati dalle disposizioni di cui alla l.r. 22/2021 e dal presente Regolamen

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Art. 23 - (Attività di vendita all'ingrosso)

1. L'attività di commercio all'ingrosso di cui all'articolo 21 della l.r. 22/2021 è esercitata:

a) previa comunicazione alla Camera di Commercio nel caso di attività di commercio all'ingrosso non alimentare/alimentare svolta in esercizi con superficie totale lorda non superiore ai 400 mq;

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Art. 24 - (Esercizio congiunto vendita all'ingrosso e al dettaglio)

1. L'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio è soggetto al regime abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio per le attività con uguale superficie di vendita e al rispetto dei requisiti della normativa statale nonché dei Regolamenti comunali. Le due tipologie di attività devono essere identificabili e devono svolgersi in spazi separati tra loro.

2. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo di cui al comma 1, la superficie di vendita è costituita dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e delle superfici destinate alla vendita all'ingrosso, salvo quanto previsto al comma 3.

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Art. 25 - (Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita)

1. È esercizio specializzato nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita l'esercizio che effettua in modo esclusivo o prevalente l'attività di vendita di una delle tipologie dei prodotti elencati al comma 3.

2. L'attività è considerata prevalente quando almeno l'80% della superficie di vendita dell'esercizio è destinata a tale tipologia.

3. Sono merci ingombranti e a consegna differita i seguenti prodotti:

a) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti, relativi accessori e parti di ricambio;

b) legnami;

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Art. 26 - (Vendite sottocosto)

1. Alle vendite sottocosto si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, ovvero la corrispon

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Art. 27 - (Vendite promozionali e di liquidazione, saldi)

1. Le vendite promozionali, liquidazioni e saldi di fine stagione sono libere.

2. Lo svolgimento delle vendite promozionali non è soggetto ad autorizzazioni preventive né a limitazioni di tipo quantitativo e/o qualitativo o temporale.

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Art. 28 - (Affidamento della gestione del reparto)

1. L'affidamento della gestione di uno o più reparti ai sensi dell'articolo 53 della l.r. 22/2021 non costituisce subingresso. Il gestore deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'artic

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Art. 29 - (Modifiche societarie)

1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale dell'impresa e il trasferimento della sede legale che non comporta il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonc

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Sezione II - Disposizioni particolari per gli esercizi di vicinato
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Art. 30 - (Criteri per la localizzazione e il trasferimento)

1. Gli esercizi di vicinato possono essere insediati nell'intero territorio comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 22/2021 e dal presente Regolamento nonché dal PRG ovvero da altri strumenti urbanistici o regolamentari idonei. Qualora l'esercizio ricada in una zona soggetta a tutela, il Comune deve sentire le Autorità preposte alla tutela dei beni

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Art. 31 - (Avvio e requisiti della comunicazione)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie fino al limite massimo della superficie di vendita ammessa, come individuato nella Tabella 1, la riduzione della superficie di vendita, la modifica di settore merceologico e la cessazione di un esercizio di vicinato sono soggetti a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio e deve indicare:

a) il possesso dei r

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Art. 32 - (Parcheggi per esercizi di vicinato)

1. I parcheggi per gli esercizi di vicinato possono essere reperiti oltre che su aree private anche su aree pubbliche con esclusione delle carreggiate stradali nel rispetto dei parametri di cui alla Tabella 2.

2. I parcheggi a servizio delle attività sono individuati sulla base dei criteri che seguono:

a) per le attività commer

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Sezione III - Disposizioni particolari per le medie strutture di vendita
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Art. 33 - (Classificazione, ampliamento, localizzazione e trasferimento)

1. Le medie strutture di vendita alimentari e miste, classificate come da Tabella 3, sono costituite da un'unica struttura edilizia anche articolata su più immobili funzionalmente collegati, comprendente un unico esercizio ovvero un insieme di più esercizi di vicinato o di medie strutture. Una media struttura può essere qualificata come Centro commerciale/Parco commerciale quando ricorrono le condizioni di cui agli articoli 43 e 44 del presente Regolamento.

2. La struttura edilizia si considera unica sia quando al suo

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Art. 34 - (Titoli abilitativi)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 22/2021 e dal presente Regolamento, nonché dal PRG o da altri strumenti urbanistici o regolamentari idonei.

1-bis. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

2. Nel caso di:

a) media struttura composta da un unico esercizio commerciale: si rilascia un'unica autorizzazione al richiedente;

b) media struttura composta da più esercizi di vicinato o medie strutture e attività non commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande: gli aventi diritto presentano tante SCIA quante sono le medie strutture e tante comunicazioni quanto sono gli esercizi di vicinato. Per le attività non commerciali e di somministrazioni di alimenti e bevande si applicano le relative norme di settore;

c) media struttura sotto forma di Centro commerciale o Parco commerciale: si rilascia un'unica autorizzazione al promotore e successivamente, prima dell'effettivo in

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Art. 35 - (Parametri di parcheggio)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14, il rilascio di un'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento e le modifiche del settore merceologico di medie strutture di vendita è soggetto ai parametri di parcheggio previsti nella Tabella 6.

2. Qualora si tratti di attività commerciali anche sotto forma di Centro commerciale o Parco commerciale del settore alimentare o miste, le dotazioni di parcheggio previste devono essere incrementate di una percentuale pari ad almeno il dieci per cento.

3. Nel caso di insediamento di nuove medie strutture all'interno della zona A, qualora si renda impossibile la realizzazione delle prescritte dotazioni di parcheggio di pertinenza previste in contiguità con le nuove strutture, il

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Art. 36 - (Raccordi viari)

1. Per la localizzazione di medie strutture devono essere assicurati requisiti di localizzazione e di organizzazione degli accessi tali da offrire un'efficace accessibilità rispetto al bacino di utenza previsto e da minimizzare l'impatto della struttura sull'efficienza della rete stradale.

2. Il raccordo tra

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Art. 37 - (Concentrazione di medie strutture di vendita)

1. Costituisce concentrazione di medie strutture di vendita il complesso di esercizi contigui o adiacenti costituente un'unica entità economico-commerciale, in cui la superficie di vendita complessiva dei singoli esercizi raggiunge le dimensioni di una grande struttura di vendita e che è percepito dal consumatore come un insieme unico dotato di maggiore attrattività commerciale rispetto al singolo esercizio. Le strutture di vendita in forma concentrata mantengono carattere dimensionale unitario, anche se sono costituite da più unità immobiliari, se sono attraversate da viabilità privata o pubblica e se appartengono a Comuni/Un

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Art. 38 - (Agevolazioni)

1. Al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui all'

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Art. 39 - (Medie strutture di vendita nei centri storici)

1. Nel rispetto dei principi di libertà di concorrenza, parità, non discriminazione possono essere localizzate medie strutture di vendita nei centri storici al fine di consentire l'insediamento di strutture funzionali a realizzare un Centro commerciale naturale o un distretto urbano del commercio.

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Sezione IV - Disposizioni particolari per le grandi strutture di vendita
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Art. 40 - (Classificazione e localizzazione)

1. Le grandi strutture di vendita del settore alimentare, non alimentare o misto sono costituite da un'unica struttura edilizia anche se articolata su più immobili funzionalmente collegati, composta da un unico esercizio o da un insieme di più esercizi di vicinato o di medie o grandi strutture e sono classificate per dimensione come indicato nella allegata Tabella 7. Una grande struttura di vendita può essere qualificata come Centro commerciale o Parco commerciale ove ricorrano le condizioni di cui agli articoli 43 e 44.

2. La struttura edilizia si considera unica sia quando al suo interno sia previsto un u

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Art. 41 - (Titoli abilitativi)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica del settore merceologico di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione, in conformità alla disciplina e agli strumenti di pianificazione in materia di urbanistica e di ambiente e in coerenza con i principi di tutela ambientale, inteso anche come ambiente urbano, di salvaguardia del territorio, di tutela della qualità dell'architettura, anche ai fini della valorizzazione del paesaggio, di una coerente e sostenibile pianificazione urbanistica e di tutela dei consumatori.

1-bis. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

2. In caso di:

a) grande struttura composta da un unico esercizio commerciale: a seguito del nullaosta della conferenza di servizi di cui all'art. 26 della l.r. 22/2021, il SUAP competente per territorio rilascia un'unica autorizzazione al richiedente;

b) grande struttura composta da più esercizi di vicinato o da medie o grandi strutture e attività non commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande che non costituiscono un Centro commerciale: a seguito del nullaosta della conferenza di servizi di cui all'art. 26 della l.r. 22/2021, il SUAP competente per territorio rilascia un'unica autorizzazione al richiedente e successivamente, gli aventi diritto, presentano tante SCIA quante sono le medie e grandi strutture, e tante comunicazioni quanti sono gli esercizi di vicinato. Per le attività non commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande si applicano le relative norme di settore;

c) grande struttura sotto forma di Centro commerciale o Parco commerciale: a seguito del nullaosta della conferenza di servizi di cui all'art. 26 della l.r. 22/2021, il SUAP competente per territorio rilascia un'unica autorizzazione al promotore del Centro commerciale/Parco commerciale e successivamente, prima dell'effettivo inizio dell'attività, gli aventi diritto presentano tante comunicazioni quanti sono gli esercizi di vicinato e tante SCIA, per ogni media o grande struttura di vendita. Per le attività non commerciali e di somministraz

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Art. 42 - (Parametri di parcheggio)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14, il rilascio di una nuova autorizzazione per l'apertura, il trasferimento, la modifica del settore merceologico e l'ampliamento di grandi st

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8830443 9382763
Art. 43 - (Accessi)

1. Gli accessi delle grandi strutture di vendita devono realizzare il raccordo tra parcheggio, viabilità pubblica e rete del trasporto pubblico locale in modo da garantire:

a) il flusso veicolare di picco, determinato in relazione al numero massimo di presenze consentite dalle norme di sicurezza, ridotto delle quote di utenti prevedibili non motorizzati e tenuto conto del tempo medio di permanenza valutato sulla base di dati recenti rilevati in analoghe strutture operanti;

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Art. 44 - (Disposizioni in materia ambientale ed energetica)

1. Il rilascio dell'autorizzazione di una grande struttura di vendita, oltre al rispetto della normativa vigente in materia ambientale ed energetica, è subordinato all'ottenimento del certificato di sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'articolo 6 della L.R. 14/2008, "norme per l'Edilizia sostenibile" e smi.

2. I Comuni/Unioni di Comuni possono prevedere ulteriori prestazioni, med

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CAPO III - CENTRI COMMERCIALI E PARCHI COMMERCIALI
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Art. 45 - (Centri commerciali)

1. Il Centro commerciale è una struttura edilizia unitaria, anche se articolata su più immobili funzionalmente collegati a destinazione specifica, sorta o trasformata al fine di ospitare il centro, anche se all'interno operano più esercizi commerciali. In essa deve essere prevista la suddivisione degli spazi destinati ai vari esercizi, nonché la presenza di infrastrutture comuni e spazi di servizio la cui gestione sia organizzata e garantita unitariamente. Il Centro commerciale comporta la condivisione delle aree di parcheggio, delle aree di accesso, dei corridoi interni di collegamento tra i vari

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Art. 46 - (Parchi commerciali)

1. Il Parco commerciale consiste nell'aggregazione di esercizi di vicinato, medie o grandi strutture di vendita nonché di altre attività non commerciali insistenti in immobili anche distinti e ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, che condividono la fruizione di un sistema di accessibilità comune o un percorso che consente la

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Art. 46 - (Riorganizzazione delle superfici interne)

1. Nei Centri commerciali/Parchi commerciali e nelle grandi strutture di vendita in generale non è richiesta la

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Art. 47 - (Parcheggi)

1. I parcheggi degli esercizi commerciali con superficie di vendita di cui alle Tabelle 6 e 9 devono avere le seguenti caratteristiche:

a) differenziazione tra le varie aree di parcheggio per gli utenti, per il personale di servizio e per carico e scarico merci;

b) rispetto delle norme di sicurezza;

c) asse

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Art. 48 - (Servizi igienici)

1. Fermi restando il numero e le caratteristiche dei servizi igienici ad uso del personale addetto previsti dalla normativa vigente, le medie e le grandi strutture di vendita devono garantire la presenza di servizi igienici a d

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Art. 49 - (Accessibilità agli esercizi commerciali da parte delle persone con disabilità)

1. Per garantire l'accesso e l'utilizzo degli esercizi commerciali da parte delle persone con disabilità, si applicano le disposizioni di cui alla leg

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Art. 50 - (Aree promozionali)

1. Al fine di favorire l'osmosi tra distribuzione commerciale e territorio, le grandi strutture di vendita e/o Centri e Parchi commerciali possono dota

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Art. 51 - (Condivisione di spazi/sede commerciale)

1. La condivisione di sede commerciale finalizzata alla condivisione di costi e servizi presuppone la presentazione da parte di ciascun titolare dell'a

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CAPO IV - FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO
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Art. 52 - (Spacci interni)

1. In base a quanto previsto dall'articolo 33 della l.r. 22/2021, l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio negli spacci interni è subordinato:

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Art. 53 - (Distributori automatici)

1. Per l'avvio dell'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici deve essere presentata la comunicazione al SUAP competente per territorio o dove ha sede legale l’impresa.

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Art. 54 - (Vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione)

1. Nella comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio per l'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione devono essere indicati la sussistenza dei

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Art. 55 - (E-commerce/commercio elettronico)

1. Il commercio elettronico si svolge nel rispetto delle disposizioni sovranazionali e nazionali in vigore, del principio di trasparenza e delle norme a tutela dei consumatori.

2. L'attività commerciale svolta in rete può essere esercitata in riferimento ai settori merceologici.

3. L'attività è soggetta a comunicazione al SUAP competente per terri

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Art. 56 - (Attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina)

1. La Regione promuove la vendita di prodotti sfusi e alla spina anche a chilometro zero da effettuare in appositi "corner" e "dispenser" all'interno delle attività commerciali.

2. Per prodotti

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CAPO V - SUBENTRO
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Art. 57 - (Trasferimento di titolarità o gestione dell'attività)

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 54 della l.r. 22/2021 al trasferimento di titolarità o gestione dell'attività per atto tra vivi si provvede mediante presentazione di comunicazione al SUAP competente per territorio, entro quarantacinque giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento, allegando l'originale del titolo abilitativo, copia del contratto di cess

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Art. 57-bis - (Decadenza del titolo abilitativo)

1. Il Comune dispone la decadenza del titolo abilitativo se l'attività commerciale non è stata attivata entro i termini di cui all'art 55, comma 1 le

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CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 58 - (Norme transitorie e finali)

1. Le Province adeguano il proprio PTC entro 12 mesi dall'approvazione del presente Regolamento. In attesa si applicano le disposizioni del PTC vigente in quanto compatibili. I Comuni individuano entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tramite il PRG o mediante altri strumenti urbanistici o regolamentari, le zone del territorio dove localizzare le medie strutture di vendita anche sotto forma di Centri Commerciali o Parchi Commerciali, nel rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 22/2021 e nel presente Regolamento.

2. I Comuni adeguano i propri Regolamenti alle presenti disposizioni entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. In attesa si applicano le disposizioni vigenti in quanto compatibili.

3. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici da parte dei Comuni, possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per medie/grandi strutture di vendita solo se compatibili con gli strumenti urbanistici comunali vigenti e nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 22/2021 e dal presente Regolamento.

4. Le domande di a

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Art. 59 - (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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Art. 60 - (Tabelle)

 

Tabella 1 - Esercizi di vicinato:

(art. 31, comma 1)

 

Superficie di vendita

- Non superiore a 200 metri quadrati nei Comuni/Unioni di Comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti;

- Non superiore a 400 metri quadrati nei Comuni/Unioni di Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

 

Tabella 2 - Parametri di parcheggio per esercizi di vicinato:

(art. 32, comma 1)

 

- Esercizi di vicinato fino a 250 mq: facoltà del Comune a prevedere parcheggi fino a 0,5 mq per ogni mq di superficie di vendita;

- Esercizi di vicinato da 250 mq fino a 400 mq: obbligo del Comune a prevedere parcheggi fino a 0,5 mq per ogni mq di superficie di vendita.

 

Tabella 3 - Medie strutture di vendita (alimentari e non):

(art. 25, comma 5; art. 33, commi 1, 6; art. 34, comma 3; art. 45, comma 5; art. 46, comma 4)

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