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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 20/04/2015, n. 19
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- L.R. 14/12/2021, n. 36
- D. Dirig. R. 08/11/2019, n. 150
- L.R. 30/12/2019, n. 43
- L.R. 04/12/2017, n. 34
- L.R. 04/07/2017, n. 21
- L.R. 27/12/2016, n. 37
- L.R. 02/05/2016, n. 10
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Art. 1 - (Oggetto)1. La Regione disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, al fine di sostenere il contenimento dei consumi energetici e promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici stessi. 2. Con questa legge in particolare la Regione dà attuazione agli adempimenti prev |
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Art. 2 - (Autorità competenti)1. Gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di cui all’articolo 9 del d.p.r. 74/2013 sono affidati ai Comuni con |
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Art. 3 - (Soggetti responsabili)1. L’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell’impianto termico, nonché il rispetto delle disposizioni in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarli ad un terzo conformemente a quanto stabilito nell’articolo 6 del d.p.r. 74/2013. |
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Art. 4 - (Manutenzione e controllo)1. Come stabilito dall’articolo 7, comma 4, del d.p.r. 74/2013, gli installatori per i nuovi impianti e i manutentori per gli impianti esistenti devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e con riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi, le istruzioni relative al controllo periodico degli impianti, indicando i singoli controlli da effettuare e la loro frequenza. La dichiarazione, redatta conformemente ai modelli definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente rispettivamente per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma, per gli impianti dotati di macchine frigorifere o pompe di calore, per gli impianti dotati di scambiatore di calore della sottostazione di teleriscaldamento o teleraffrescamento e per gli impianti costituit |
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Art. 5 - (Trasmissione del rapporto di controllo)1. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 4, comma 8, è trasmessa al soggetto esecutore, a cura del manutentore o terzo responsabile, nei trent |
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Art. 5-bis1. Al fine di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della dist |
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Art. 6 - (Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni)1. Come previsto dall’articolo 9 del d.p.r. 74/201 |
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Art. 7 - (Accertamenti)1. Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma e alimentati a gas (metano o GPL), destinati alla climatizzazione invernale o alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica è sostitutivo dell’ispezione. 2. |
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Art. 8 - (Ispezioni)1. Ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità: a) rilievo di criticità emerso nel corso della fase di accertamento di cui all’articolo 7; b) mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica; c) rapporto di controllo di efficienza energetica privo del segno identificativo di cui all’articolo 11; d) mancata o ritardata trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui al comma 4 dell’articolo 4; e) ordine e cadenze previsti nell’Allegato 4, in funzione della potenza e della tipologia degli impianti. 2. Nel cronoprogramma delle ispezioni si deve partire dagli impianti con età superiore a quindici anni. 3. L’autorità competente stabilisce il numero di ispezioni da effettuare annualmente, anche in base al numero di rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti. 4. Per gli impianti con generatori a fiamma aventi potenza termica al focolare nominale superiore a 100 kW, le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica come da Allegato 5, tranne che nei casi previsti al comma 1, lettere a), b) e c), per i quali le ispezioni potranno essere effettuate anche in periodi diversi. 5. L’ispezione è annunciata al responsabile dell’impianto a cura del soggetto esecutore, con almeno quindici giorni d’anticipo, mediante: a) apposita cartolina di avviso o altro mezzo idoneo, compresa la posta elettronica certificata, in cui sono indicati il giorno e la fascia oraria, non maggiore di due ore, della visita; b) accordi diretti o telefonici tra l’utente e il personale incaricato delle ispezioni, successivi all’invio della cartolina di cui alla lettera a); c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l’utente e non rechino eccessivi disagi. 6. La data programmata per l’ispezione può essere modificata per non più di due volte consecutive se l’utente ne fa richiesta per iscritto o ne dà comunicazione, anche telefonica, con almeno tre giorni di anticipo. La nuova data è fissata entro e non oltre i venti giorni successivi rispetto alla data originariamente proposta. |
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Art. 9 - (Impianti termici o generatori disattivati)1. Sono considerati impianti termici disattivati o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l’impianto termico o il generatore non può funzionare e |
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Art. 10 - (Situazioni particolari)1. Nel caso in cui durante le operazioni di ispezione si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 6 e mai denunciati, l’ispettore ne prende nota. Il responsabile dell’impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrativ |
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Art. 12 - (Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici)1. È istituito presso la struttura organizzativa regionale competente il Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici. 2. Il Catasto assegna un codice univoco, detto codice catasto, a ogni impianto termico registrato. I generatori che sono al servizio di un unico sistema di distribuzione operano come unico impianto termico e devono essere censiti attraverso un unico codice catasto e un’unica targa |
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Art. 13 - (Formazione e informazione)1. La Giunta regionale, anche attraverso l’autorità competente o il soggetto esecutore, promuove programmi per la |
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Art. 14 - (Tariffe)1. Le tariffe relative al segno identificativo e alle ispezioni con addebito sono differenziate per tipologie di impianto e per potenza, secondo quanto riportato negli Allegati 6 e 7. |
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Art. 15 - (Attività di monitoraggio)1. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente convoca periodicamente i rappresentanti dei soggetti interessati dall’attuazione di questa legge, al fine di: a) discutere eventuali problematiche sorte nell’applicazi |
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Art. 16 - (Sanzioni)1. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in mat |
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Art. 17 - (Disposizioni finanziarie)1. Le risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 14, quantificate per il 2017 in euro 511.276,34, sono iscritte a carico dell’UPB 30102 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale 2015 |
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Art. 18 - (Disposizioni transitorie e finali)1. Al fine di completare le attività di autocertificazione di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 maggio 2008, n. 9 (Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici) e le attività di controllo e ispezione degli impianti termici per i bienni fino al 2013/2014, nonché dare inizio all’applicazione di questa legge, si osservano le seguenti disposizioni: a) le autorità competenti di cui all’articolo 2, comma 1, che hanno stabilito di concludere entro il 31 dicembre 2014 la campagna di autocertificazione per il biennio 2013/2014 e hanno concluso alla data di entrata in vigore di questa legge i controlli e le ispezioni relative ai bienni precedenti, effettuano i controlli documentali e le ispezioni relative al biennio 2013/2014 entro il 31 dicembre 2016 N6 con le modalità previste dalla l.r. 9/2008; b) le autorità competenti che, alla data di entrata in vigore di questa legge, non hanno ancora concluso i controlli e le ispezioni previsti dall’articolo 5 della l.r. 9/2008 per i bienni 2009/2010 e 2011/2012 effettuano i controlli e le ispezioni relative a tali bienni entro il 31 dicembre 2016 con le modalità previste dalla medesima l.r. 9/2008; c) le autorità competenti, individuate alla lettera b), entro un mese dalla data di entrata in vigore di questa legge possono disporre, per il biennio di autocertificazione 2013/2014, la proroga del termine entro il quale è possibile regolarizzare l’autocertificazione da parte dei responsabili degli impianti termici con generatori di calore a |
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Art. 19 - (Abrogazione)1. La l.r. 9 |
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Allegato 1Definizioni (articolo 1, comma 3): a) accertamento: è l’insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti; b) autorità competente: l’autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni di cui all’articolo 283, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); c) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell’edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa; d) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all’interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti; e) cogenerazione: produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011 (Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell’energia, e modificativa della direttiva 92/42/CEE); f) combustione: processo mediante il quale l’energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici; f bis) condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni; N14 g) conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico; h) conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili o di strumentazione al di fuori di quella installata sull’impianto; i) contratto servizio energia: contratto che, nell’osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell’Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia; l) controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato a operare sul mercato, sia al fine dell’attuazione di eventuali operazioni di manutenzione o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni; m) dichiarazione di avvenuta manutenzione: il documento, redatto e inviato dal manutentore o dal terzo responsabile al soggetto esecutore |
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Allegato 2 - Compiti del responsabile, del terzo responsabile, del manutentore e del conduttore dell’impianto termico (articolo 3, comma 5)1. Responsabile dell’impianto termico Il responsabile dell’impianto termico è garante dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto. In tale veste, tra l’altro, è tenuto a: a) condurre l’impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all’articolo 3 del d.p.r. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all’articolo 4 dello stesso d.p.r.; b) demandare la conduzione dell’impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW a un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore); c) demandare a operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, come previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra); d) provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto con le modalità e la tempistica di cui all’articolo 7 del d.p.r. 74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008; e) provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell’efficienza energetica dell’impianto con le modalità e la tempistica di cui all’articolo 8 del d.p.r. 74/2013, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del |
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Allegato 3 - Periodicità dei controlli di efficienza energetica e cadenza della trasmissione dei rapporti di control-lo di efficienza energetica muniti del segno identificativo (bollino) (articolo 4, comma 6 e articolo 5, comma 1)
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Allegato 4 - Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici (articolo 8, comma 1)
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Allegato 5 - Periodi di accensione in base ai Gradi Giorno e alla zona climatica della località (articolo 8, comma 4)
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Allegato 6 - Costo delle ispezioni in campo con addebito (articolo 8, commi 7 e 9)
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Allegato 7 - Costo del segno identificativo (articolo 11, comma 3)
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Allegato 8 - Composizione del codice catasto (articolo 12, comma 3)Il codice catasto o codice univoco è composto da 4 lettere che identificano l’ente preposto alle ispezioni (autorità competente) e da 8 numeri che rappresentano il numero progressivo dell’impianto, senza spazi vuoti:
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