Sent.C. Cass. 05/12/1987, n. 9044 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 05/12/1987, n. 9044

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1. Geometri - Limiti di competenza - Progettazione e direzione di opere in cemento armato - Esclusione.
L'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, per ciò che concerne le costruzioni in cemento armato, ammette la competenza dei geometri solo relativamente ad opere con destinazione agricola, che non implichino pericolo per l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ex art. 1 R.D. n. 2229 del 1939, agli ingegneri ed architetti iscritti all'albo. La disciplina del suddetto regolamento professionale non è stata modificata dalle leggi n. 1086 del 1971 e n. 64 del 1974, le quali ribadiscono (entrambe) tale distribuzione di competenze menzionandola espressamente sia pure senza richiamo esplicito delle citate fonti, con la conseguenza che le stesse non aggiungono nuove competenze a quelle previste dal regolamento professionale e che, quindi, i geometri, in base alla normativa vigente, non hanno competenza in tema di costruzioni in cemento armato, salvo che per le piccole costruzioni in campo rurale previste dall'art. 16, lett. E) del regolamento del 1929 (nella specie, in applicazione di tale principio, la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito, i quali, dalla nullità del rapporto - sul quale la domanda era fondata - tra geometra e cliente per violazione di quelle norme imperative, avevano fatto discendere l'inesistenza del diritto del geometra al compenso per le sue prestazioni di progettazione di opere in cemento armato).

1. Ved. Cass. 5 agosto 1987 n. 6728 R, 25 febbraio 1986 n. 2368[R=W25F862368] , 17 ottobre 1985 n. 5113, R 25 maggio 1984 n. 3232 R, 28 aprile 1981 n. 2572[R=W28A812572], 19 maggio 1980 n. 3275[R=W19MA803275]; contra: Cass. pen. 24 novembre 1979 n. 9973.[R=WP24N799973]
C.c. art. 2231; L. 24 giugno 1923 n. 1395R; R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 16R; R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, artt. 1 e 3[R=RD222939]; L. 2 marzo 1949 n. 144R; L. 5 novembre 1971 n. 1086, artt. 1 e 2R; L. 2 febbraio 1974 n. 64, artt. 5, 14 lett. a) e 17, 2° c.R; D.M. 3 marzo 1975

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