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Sent.C. Cass. 25/05/1984, n. 3232

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Opportunità di disporla - Potere discrezionale del giudice - Diniego di ammissione - Obbligo di motivazione del giudice.
1. Sebbene la consulenza tecnica non sia un mezzo istruttorio nella disponibilità delle parti, ma espressione del potere del giudice, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o la opportunità, tuttavia il giudice, nel caso in cui non abbia ritenuto di dover ricorrere all'ausilio di un esperto, deve dimostrare, con motivazione adeguata, d'aver potuto risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, in quanto non può respingersi l'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e ritenere non accertati i fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare, senza incorrere nel vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

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