Sent.C. Cass. 15/05/1990, n. 4187 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 15/05/1990, n. 4187

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1. Architetto - Consiglio provinciale dell'Ordine - Invito agli iscritti di astenersi da un concorso -Inosservanza - Illecito disciplinare - Configurabilità.
1. L'attribuzione ai Consigli provinciali dell'Ordine degli architetti, come in genere agli analoghi organi degli altri Ordini professionali, del potere di fissare limitazioni all'attività degli iscritti all'albo, al fine di tutelare la dignità professionale dei medesimi e dell'intera categoria, rende qualificabile come illecito disciplinare il comportamento del singolo iscritto, il quale partecipi ad un concorso, nonostante l'invito ad astenersi che il competente Consiglio dell'Ordine abbia impartito a norma dell'art. 43 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 in relazione alle suddette finalità (nella specie, trattandosi di concorso per la progettazione di opera pubblica, cui venivano indiscriminatamente ammessi, accanto agli ingegneri ed agli architetti, anche i geometri).

1. Ved. Cass. 5 dicembre 1987 n. 9044, R 16 luglio 1968 n. 102[R=W16L68102], 18 giugno 1965 n. 1266, [R=W18G651266] 14 aprile 1965 n. 24[R=W4A6524], 15 marzo 1960 n. 12[R=W15M6012]; su responsabilità disciplinare per violazione di leggi, regolamenti e capitali ved. Cass. S.U. 19 novembre 1979 n. 6018.[R=W19N796018] Sulla violazione di regole di etica professionale e sulla legittimità del relativo provvedimento disciplinare adottato dagli Organi professionali competenti, ved. Cass. S.U. 11 novembre 1982 n. 5932.[R=W11N825932]
C.c. art. 2229 ss.; L. 24 giugno 1923 n. 1395, art. 5 n. 4R; R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, artt. 43 e 45R; R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 16R; R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, art. 1[R=RD222939,A=1]; Norme deontologiche dell'Ordine degli architetti di Bergamo)

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