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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 29/09/1994, n. 7944
Sent. C. Cass. civ. 29/09/1994, n. 7944
Sent. C. Cass. civ. 29/09/1994, n. 7944
1. Edilizia ed urbanistica - Muro di cinta - Facoltà di appoggio - Limiti - Preesistenza di edificio a distanza inferiore a metri tre - Art. 878, 2° c., C.c. - Preesistenza di costruzione in aderenza - Inapplicabilità. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Criterio della prevenzione - Eliso solo da norme che impongono distacchi inderogabili dal confine.1. La circostanza prevista dall'art. 878 del Codice civile, secondo comma, ultima parte (preesistenza, al di là del muro di cinta, di edificio a distanza minore di metri 3), quale eccezione alla facoltà di appoggio normalmente concessa ad entrambi i proprietari confinanti, riguarda la preesistenza di costruzioni autonome e distaccate dal muro divisorio comune e poste da questo ad una distanza minore da quella legale, e dunque non è da ritenere sussistente ove al di là del muro preesista una costruzione in aderenza. 2. Il criterio della prevenzione, stabilito dagli artt. 873 e 875 del Codice civile (per cui le distanze tra le costruzioni non vincolano il confinante che intenda costruire per primo, dovendo essere osservate, per intero, dal secondo confinante qualora il primo non le abbia osservate, salva la facoltà di costruire in aderenza), resta eliso soltanto da norme di regolamenti edilizi, e di strumenti urbanistici in genere che impongano in modo assoluto un distacco minimo inderogabile della costruzione dal confine. (Nella specie non è stata ritenuta esistente tale eccezione nel regolamento edilizio del Comune di Roccadaspide, che con riferimento alla "zona intensiva B", pur prescrivendo la distanza di metri 10 tra le costruzioni, ammette la facoltà di costruire in aderenza). 1. Ved. in particolare Cass. 3 settembre 1991 n. 9348 sulle condizioni perché il muro di cinta non vada considerato ai fini della distanza. |
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