Sent. C. Cass. 01/03/1995, n. 2342 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 01/03/1995, n. 2342

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Calcolate in relazione all'altezza ex art. 41 quinquies, 1° comma, lett. c) L. 1942 n. 1150 - Interpretazione ex art. 873 Cod. civ. - Criterio - Muro di fabbrica non facente parte di edificio - Applicabilità.
1. L'art. 41 quinquies 1° comma, lett. c) L. 17 agosto 1942 n. 1150, nel testo introdotto dall'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765, nella parte in cui dispone che la distanza di ogni edificio da costruire, dagli edifici vicini, non può essere inferiore all'altezza del suo fronte, da un lato, in quanto norma integrativa di quelle dettate dal Codice civile in materia di distanze legali nei rapporti di vicinato, va interpretata alla luce del principio generale di cui all'art. 873 C.c. dell'inammissibilità di intercapedini di larghezza inferiore a tre metri e, dall'altro lato, per effetto del coordinamento con la disposizione relativa all'altezza degli edifici, formante con la parte in questione un unico periodo sotto la stessa lett. c), deve intendersi nel senso del divieto di creazione di intercapedini di larghezza inferiore all'altezza del più alto degli edifici fronteggiantisi; ne consegue che, dovendo il termine «edificio» considerarsi sinonimo di «costruzione» per quanto attiene alla normativa di cui all'art. 873 C.c. o di altre norme speciali in materia perché ambedue sono suscettibili di determinare, con l'elevazione, intercapedini dannose, donde l'obbligo di distanziarle, è corretta l'applicazione della distanza prescritta dalla norma speciale, nei casi in cui si tratti di «costruzione» di muro di fabbrica, sia che esso faccia parte di un fabbricato vero e proprio, sia che non faccia materialmente parte di un edificio (nella specie, di contenimento di un terrapieno).

1. Ved. Cass. S.U. 28 agosto 1962 n. 2689[R=W28AG622689], 21 aprile 1981 n. 2340[R=W21A812340], 15 ottobre 1983 n. 6060[R=W15O836060], 2 agosto 1984 n. 4593[R=W2AG844593], 15 novembre 1986 n. 6737[R=W15N866737], 26 novembre 1987 n. 8787[R=W26N878787], 27 novembre 1992 n. 12691 R 1a. Come nota 2a. a Cass. 23 gennaio 1995 n. 724R.
Cod. civ. artt. 873 e 889 ; L. 17 agosto 1942 n. 1150 art. 41 quinquies, 1° comma R; L. 6 agosto 1967 n. 765 art. 17 R

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