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Sent. C. Cass. civ. 26/05/1995, n. 5892

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Sopraelevazione - Principio della prevenzione - Norma regolamentare sopravvenuta integrativa del Cod. civ. - Applicabilità anche alla sopraelevazione. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Tra le costruzioni - Disciplina - Anche per edifici fronteggiantisi in minima parte.

1. In caso di sopraelevazione, il criterio della prevenzione non esclude che il preveniente, al pari del prevenuto, sia obbligato al rispetto della sopravvenuta disciplina regolamentare integrativa di quella dettata dal Codice civile e debba, pertanto, effettuare le sopraelevazioni del proprio fabbricato rispettando la diversa distanza legale stabilita da tale disciplina, con la conseguente esclusione del diritto a sopraelevare in allineamento con l'originaria costruzione, ove afferente ad una distanza non più consentita.

2. La disciplina sulle distanze tra le costruzioni, considerata la sua finalità, trova applicazione anche quando gli edifici, sorgenti su lati opposti rispetto alla linea di confine, si fronteggiano in minima parte, nel senso che le due rispettive facciate, avanzando idealmente in linea retta, si incontrano almeno in un punto.

1. Conf. Cass. 9 febbraio 1989 n. 797.
2. Ved. Cass. 12 dicembre 1986 n. 7384.
1a. e 2a. Come nota 1a. a Cass. 12 aprile 1995 n. 4195R.


Cod. civ. artt. 873 e 875.

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