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Sent. C. Cass. 30/10/1998, n. 10864

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Sopraelevazioni - Criterio della prevenzione - Obbligo di rispetto anche dopo norme più restrittive.
1. In caso di sopraelevazione, il criterio della prevenzione non esclude che il preveniente, al pari del prevenuto, sia obbligato al rispetto della sopravvenuta disciplina regolamentare integrativa di quella dettata dal Codice civile e debba, pertanto, effettuare le sopraelevazioni del proprio fabbricato rispettando la diversa distanza legale stabilita da tale disciplina, con la conseguente esclusione del diritto a sopraelevare in allineamento con l'originaria costruzione, ove afferente ad una distanza non più consentita.

1. Ved. Cass. 26 maggio 1995 n. 5892R.

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