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Sent. C. Cass. civ. 11/06/1997, n. 5246

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Edilizia ed urbanistica - Distanze - Tra costruzioni - Norme applicabili anche per sopraelevazioni.

La disciplina delle distanze legali tra costruzioni su fondi finitimi si applica anche alle sopraelevazioni, che rappresentano, a tutti gli effetti, nuove costruzioni, come espressamente prevedeva l'art. 571 u.c., Cod. civ. abrogato.

1. Circa l'applicazione delle norme sulle distanze legali alle sopraelevazioni ved. Cass. 22 febbraio 1996 n. 1362 R; Cass. 26 maggio 1995 n. 5892 R (Norma regolamentare sopravvenuta sul principio della prevenzione, integrativa del Codice civile, applicabile anche alla sopraelevazione); Cass. 17 maggio 1994 n. 4803 R(Obbligo di rispetto, da parte del preveniente, della disciplina urbanistica più restrittiva, sopravvenuta, riguardante il principio della prevenzione); Cass. 27 settembre 1993 n. 9726 R (Principio della prevenzione applicabile alla sopraelevazione - Ammissibilità della sopraelevazione in aderenza sulla verticale della costruzione preesistente); Cass. 17 ottobre 1992 n. 11434 R(Osservanza, per la sopraelevazione, di distanza proporzionale alle altezze degli edifici); Cass. 22 aprile 1992 n. 4799 R [Nel caso di sopraelevazione la distanza tra edifici vicini, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967 n. 765R, ultimo comma, lett. c), non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire; dove l'altezza è riferita alla parte dell'edificio da realizzare e non all'intero corpo di fabbrica sopraelevato).

Dalla redazione