Sent. C. Cass. civ. 02/03/1988, n. 2203 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 02/03/1988, n. 2203

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1. Appalti oo.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi ex artt. 35 e 36 Cap. gen. - Applicabilità solo per acconti e saldo del prezzo contrattuale. 2. Appalti oo.pp. - Custodia - Obbligo dell'appaltatore sino al collaudo - Cessazione prima del collaudo - Ammissibilità - Condizioni.

1. Le disposizioni degli artt. 35 e 36 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, le quali attribuiscono all'Appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia predeterminata misura e con varie decorrenze nel caso di ritardo della P.A., si riferiscono esclusivamente al pagamento dell'acconto ed al saldo del prezzo contrattuale e non sono analogicamente ed estensivamente applicabili ad altre diverse ipotesi di ritardato pagamento od al caso di inadempimenti sostanziali ad obblighi assunti dall'Amministrazione appaltante per i quali, ove sia accertato che sono ad essa addebitabili è dovuto il risarcimento dei danni secondo le regole ordinarie, compresi quelli dipendenti da svalutazione monetaria.

2. Con riguardo ad appalto di opere pubbliche, l'obbligo di custodia dell'Appaltatore ed il connesso diritto a compenso cessano prima dell'effettuazione del collaudo (contemplato dall'art. 21, D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 come termine finale della custodia stessa), qualora venga meno l'interesse dell'Amministrazione committente, come nel caso in cui, trattandosi di alloggi per lavoratori, intervenga la loro assegnazione.

Conf. Cass. 25 luglio 1986, n. 4756; Cass. 6 aprile 1982, n. 2102; Cass. 4 gennaio 1978, n. 21; Cass. 19 novembre 1973, n. 3089.


Artt. 16, 35 e 36 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063.

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