Sent. C. Cass. 19/03/1993, n. 3264 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 19/03/1993, n. 3264

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1. Ingegneri e architetti - Onorari - Compensi accessori per vocazioni e spese - Rimborso a percentuale o conglobamento - Possibilità di scelta - Scelta per il rimborso a percentuale - Contestazione - Onere di prova del professionista 2. Ingegneri e architetti - Onorari - Sospensione di incarico - Maggiorazione del 25% ex art. 18 tabella allegata alla L. 1949 n. 143 - Incarico parziale - Applicabilità 3. Ingegneri e architetti - Onorari - Incarico parziale - Artt. 15 e 18 L. 1949 n. 143 - Calcolo del compenso sul consuntivo lordo o sull'attendibile preventivo - Necessità - Consuntivo lordo - Nozione - Mancata prova del costo reale dell'opera - Conseguenza
1. Ai sensi del D.M. 21 agosto 1958, recante norme di adeguamento e modificazioni alla tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, approvata con L. 2 marzo 1949 n. 143, i compensi accessori relativi alle vocazioni ed alle spese (eccettuate le spese di ufficio e del personale di ufficio, che restano a carico del professionista) possono essere, a scelta del professionista, rimborsati in aggiunta agli onorati a percentuale, ovvero conglobati in una cifra che non può superare il 60% degli onorati a percentuale; il professionista, nel caso in cui scelga il rimborso in aggiunta agli onorari a percentuali, è tenuto in caso di contestazione a dimostrare che le prestazioni accessorie siano effettivamente avvenute, nel mentre lo stesso non è tenuto a dare una tale dimostrazione nel caso in cui scelga la seconda modalità di rimborso. 2. Ai sensi dell'art. 18 della tabella allegata alla L. 2 marzo 1949 n. 143, che ha approvato la tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, la maggiorazione del 25% degli onorari, prevista dall'art. 18 legge cit., compete non solo nell'ipotesi di sospensione di un incarico già conferito, ma anche allorché le prestazioni del professionista non seguano lo sviluppo dell'opera, ma riguardino solo alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario. 3. Ai sensi degli artt. 15 e 18 L. 2 marzo 1949 n. 143, che ha approvato la tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, le competenze del professionista vanno computate, in caso di incarico parziale originario, sulla base del consuntivo lordo dell'opera o, in mancanza, del suo attendibile preventivo, intendendosi per consuntivo lordo la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese per lavori o forniture, aumentati degli eventuali importi suppletivi e senza tener conto delle detrazioni effettuate durante il corso dei lavori od in sede di conto finale o di collaudo; pertanto, per la determinazione delle aliquote per il calcolo del compenso del professionista deve aversi riguardo non al costo dell'opera nei confronti dei terzi, ma al costo reale, sicché, in mancanza di dimostrazione di quest'ultimo da parte del committente, è corretto il ricorso al criterio del costo presunto, determinato mediante la moltiplicazione della cubatura totale dell'opera nei confronti dei terzi, ma al costo reale, sicché, in mancanza di dimostrazione di quest'ultimo da parte del committente, è corretto il ricorso al criterio del costo presunto, determinato mediante la moltiplicazione della cubatura totale dell'opera per il relativo costo minimo di mercato, quale determinato per legge dall'apposita tabella della Cassa nazionale ingegneri.

1. Ved. Cass. 27 gennaio 1988 n. 730 R e 22 giugno 1989 n. 2972 R (Sulle condizioni, per i compensi accessori, di un conglobamento di una percentuale forfettaria degli onorari).
L. 2 marzo 1949 n. 143 R; D.M. 21 agosto 1958

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