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Sent. C. Stato 02/02/2010, n. 431

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Restauro e risanamento conservativo - Nozione
1. Affinché un intervento edilizio possa essere qualificato in termini di restauro e risanamento conservativo occorre che siano rispettati gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio senza modificare l’identità, la fisionomia e la struttura dello stesso, né i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari prevedendo altresì che tale intervento sia diretto a conservare l’organismo edilizio, attraverso il consolidamento, il ripristino o il rinnovo di suoi elementi costitutivi ed a restituirgli una funzionalità non più esistente o compromessa. (Nella specie gli interventi realizzati non avevano affatto uno scopo conservativo, consistendo piuttosto in opere di modifica dei prospetti dell’edificio nonché in una aggiunta edilizia sulla copertura del corpo di fabbrica adiacente, interventi estranei comunque alla previsione normativa e suscettibili di alterare la originaria fisionomia e struttura dell’edificio).

1. Conf. C. Stato V 6 luglio 2002 n. 3728; R V 23 luglio 1994 n. 897 [R=WCS23L94897] 1a. (ATED-RISTR.2) - Sull’attività edilizia di restauro e risanamento conservativo ved. Cass. pen. III 11 maggio 2006 n. 16048 [R=W11MA0616048] (Nell’attività edilizia sono compresi i lavori di restauro e di risanamento conservativo); C. Stato V 28 giugno 2004 n. 4794 R (Rientra nel risanamento e restauro di immobile l’inserimento di elementi accessori e di impianti tecnici); Csi 7 luglio 2003 n. 266 R (Il restauro ed il risanamento conservativo possono comprendere interventi di recupero abitativo); C.Stato V 6 luglio 2002 n. 3715 R (Le opere interne di consolidamento statico rientrano nel risanamento conservativo); V 17 dicembre 1996 n. 1551 R (Il restauro ed il risanamento conservativo, per i quali è prevista l’autorizzazione gratuita, lasciano sostanzialmente inalterata la struttura anche interna dell’edificio, a differenza della ristrutturazione che comporta una modifica della struttura anche solo parziale); V 6 giugno 1996 n. 660 R (Non rientra nella suddetta attività la copertura di un terrazzo - che era in precedenza a cielo aperto - in coppi); V 23 luglio 1994 n. 807 R(Sono compresi in dette attività gli interventi rivolti al recupero abitativo di edificio preesistente, purchè nel rispetto dei suoi elementi, senza modifiche alla sua struttura e fisionomia nè ai volumi e superfici delle singole unità immobiliari); Cass.pen. III 26 maggio 1994 n. 6197 [R=W26MA946197] (Come C.Stato V 94/807; è ammesso soltanto l’inserimento di elementi accessori); Csi 29 gennaio 1994 n. 6 R (Il risanamento conservativo si distingue dalla ristrutturazione in quanto nel primo le opere non devono modificare in modo sostanziale la struttura dell’edificio e l’assetto edilizio preesistente); Cass.pen. III 18 dicembre 1993 n. 11592 [R=W18D9311592] [Gli interventi suddetti postulano l’innovazione e la sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio ai fini del suo consolidamento e della sua conservazione (nella specie sono stati ritenuti tali il rifacimento parziale delle pareti perimetrali e la rinnovazione completa del tetto)); C.Stato V 12 marzo 1992 n. 211 R (Sono opere di restauro e risanamento conservativo quelle consistenti nella distribuzione di volumi e superfici in modo da creare una pluralità di più appartamenti in un contesto di conservazione dello stesso organismo edilizio e della sua funzionalità).

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