Sent. C. Stato 03/02/1992, n. 86 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 03/02/1992, n. 86

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1. Edilizia ed urbanistica Concessione edilizia - Impugnative - Sospensione ex art. 44 L. 1985 n. 47 Inapplicabilità. 2. Edilizia ed urbanistica - Ristrutturazione - Lavori di demolizione e successiva fedele ricostruzione - Vi rientrano.
1. La sospensione del procedimento giuridicamente prevista dall'art. 44 L. 28 febbraio 1985 n. 47 riguarda solo i provvedimenti in materia di applicazione delle sanzioni e non quelli in cui si discute della legittimità delle concessioni edilizie. 2. Nella nozione di «ristrutturazione edilizia» interpretata ai sensi dell'art. 31 L. 5 agosto 1978 n. 457, debbono farsi rientrare anche gli interventi consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato.

1. Ved. C. Stato V 25 novembre 1988 n. 745 [R=WCS25N88745] e 11 aprile 1990 n. 337[R=WCS11A90337]. 2. Conf. C. Stato V 3 gennaio 1992 n. 4 R e relativa nota 1 e C. Stato V 9 luglio 1990 n. 594[R=WCS9L90594] e 28 giugno 1988 n. 416.[R=WCS28G88416]
L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 44R L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31R

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