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Sent. C. Stato 18/12/1997, n. 1581

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1. Edilizia ed Urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Demolizione ed integrale ricostruzione - Configurabilità - Condizioni.
1. La ristrutturazione edilizia di un fabbricato può consistere anche nella demolizione di un altro preesistente sulla sua successiva ricostruzione, sempre che restino immutate la tipologia edilizia e la volumetria originarie.

1a. La giurisprudenza del Consiglio di Stato è praticamente costante nel considerare come ristrutturazione la demolizione e la successiva ricostruzione: ved. C. Stato V 18 agosto 1997 n. 917 R (La ricostruzione di edificio già demolito non è ristrutturazione), V 14 aprile 1997 n. 348R; V 24 marzo 1997 n. 291R; 15 gennaio 1997 n. 45R; 14 novembre 1996 n. 1359R; 12 luglio 1996 n. 861R; Csi 21 giugno 1996 n. 198R; C. Stato V 11 novembre 1994 n. 1269R (Ma la demolizione e ricostruzione di strutture interne non rientra nella ristrutturazione); 6 dicembre 1993 n. 1259R; V 8 ottobre 1992 n. 962R; V 3 febbraio 1992 n. 86R; V 3 gennaio 1992 n. 4R.

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