L. 12/04/2019, n. 31 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. 12/04/2019, n. 31

Disposizioni in materia di azione di classe.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 28/10/2020, n. 137 (L. 18/12/2020, n. 176)
- D.L. 09/11/2020, n. 149
- D.L. 30/12/2019, n. 162 (L. 28/02/2020, n. 8)
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Art. 1. - Introduzione del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe

1. Dopo il titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

“TITOLO VIII-bis - DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI

Art. 840-bis (Ambito di applicazione). — I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo.

A tale fine, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell’autore della condotta lesiva per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, ferma la legittimazione di ciascun componente della classe, possono proporre l’azione di cui al presente articolo esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia.

L’azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

In ogni caso, resta fermo il diritto all’azione individuale, salvo quanto previsto all’articolo 840-undecies, nono comma.

Non è ammesso l’intervento dei terzi ai sensi dell’articolo 105.

Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti ricorrenti, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l’estinzione. A seguito dell’estinzione, resta comunque salvo il diritto all’azione individuale dei soggetti aderenti oppure all’avvio di una nuova azione di classe.


Art. 840-ter (Forma e ammissibilità della domanda). — La domanda per l’azione di classe si propone con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l’agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.

Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti ed è definito con sentenza, resa nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il mutamento del rito. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.

La domanda è dichiarata inammissibile:

a) quando è manifestamente infondata;

b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell’articolo 840-bis;

c) quando il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente;

d) quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.

L’ordinanza che decide sull’ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.

Quando l’inammissibilità è dichiarata a norma del quarto comma, lettera a), il ricorrente può riproporre l’azione di classe quando si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

L’ordinanza che decide sull’ammissibilità dell’azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Sul reclamo la corte di appello decide, in camera di consiglio, con ordinanza entro trenta giorni dal deposito del ricorso introduttivo del reclamo. In caso di accertamento dell’ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo avverso le ordinanze ammissive non sospende il procedimento davanti al tribunale.

Con l’ordinanza di inammissibilità e con quella che, in sede di reclamo, conferma l’ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese.


Art. 840-quater (Pluralità delle azioni di classe). — Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell’area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840-ter, secondo comma, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo. Le azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine di cui al primo periodo sono riunite all’azione principale.

Il divieto di cui al primo comma, primo periodo, non opera quando l’azione di classe introdotta con il ricorso di cui al predetto comma è dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva né quando la medesima causa è cancellata dal ruolo ovvero è definita con provvedimento che non decide nel merito. Ai fini di cui al presente comma, i provvedimenti di cui al primo periodo sono pubblicati immediatamente nell’area pubblica del portale dei servizi telematici a cura della cancelleria.

Quando una nuova azione di classe è proposta fuori dei casi di cui al secondo comma, la causa è cancellata dal ruolo e non è ammessa la riassunzione.

È fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza di cui al primo comma.


Art. 840-quinquies (Procedimento). — Con l’ordinanza con cui ammette l’azione di classe, il tribunale fissa un termine perentorio non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840-ter, secondo comma, per l’adesione all’azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall’articolo 840-sexies, primo comma, lettera c). Si app

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Art. 2. - Introduzione del titolo V-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, in materia di azione di classe

1. Dopo il titolo V delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

“TITOLO V-bis - DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI

Art. 196-bis (Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe). — Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previ

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Art. 3. - Applicabilità della sanzione penale prevista dall’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. All’articolo 76 del testo unico di cui al

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Art. 4. - Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane,

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Art. 5. - Abrogazioni

1. Gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al

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Art. 6. - Disposizioni di coordinamento
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Art. 7. - Entrata in vigore

1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi “venticinque mesi”

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