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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 27/06/2003, n. 168
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- D.L. 23/12/2013 n. 145 (L. 21/02/2014, n. 9)
- D.L. 24/01/2012, n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27)
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Premessa |
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Art. 1. - Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Geno |
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Art. 3. - Competenza per materia delle sezioni specializzate1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo; N9 b) controversie |
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Art. 4. - Competenza territoriale delle sezioni1. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello. N7 |
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Art. 5. - Competenze del Presidente della sezione specializzata1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d'appello spettano |
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Art. 6. - Norma transitoria1. I giudizi aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 ed iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003, sono assegnati alla trattazione del |
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Art. 7. - Entrata in vigore1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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