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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 14/11/2016, n. 220
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 30/12/2023, n. 213
- D.L. 18/11/2022, n. 176 (L. 13/01/2023, n. 6)
- D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91)
- L. 30/12/2021, n. 234
- L. 30/12/2020, n. 178
- D.L. 28/06/2019, n. 59 (L. 08/08/2019, n. 81)
- L. 30/12/2018, n. 145
- D. Leg.vo 07/12/2017, n. 203
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Oggetto e finalità1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e nel quadro dei prin |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per: a) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell’ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione; b) «film» ovvero «opera cinematografica»: l’opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministro», da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; c) «film d’essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione»: i film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo quanto stabilito con i decreti di cui al comma 2; |
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Art. 3. - Princìpi1. L’intervento pubblico a sostegno del cinema e dell’audiovisivo: a) garantisce il pluralismo dell’offerta cinematografica e audiovisiva; |
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Art. 4. - Funzioni e compiti delle regioni1. Nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e sulla base della rispettiva legislazione, concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valorizzano e promuovono il patrimonio artistico del cinema attraverso progetti di |
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Art. 5. - Art. 7 Omissis
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Art. 8. - Valorizzazione delle sale cinematografiche1. La dichiarazione di interesse culturale |
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Art. 9. - Omissis
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Capo II - Organizzazione |
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Art. 10. - Funzioni statali1. Il Ministero: a) promuove, coordina e gestisce le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all’estero, anche d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; b) concorre a definire la posizione italiana nei rapporti con le istituzioni dell’Unione europea e con le altre istituzioni internazionali, in materia di promozione dell’industria cinematografica e della produzione audiovisiva; c) cura, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le attività di rilievo internazionale concernenti la |
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Art. 11. - Omissis
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Capo III - Finanziamento e fiscalità |
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Sezione I - Finalità e strumenti |
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Art. 12. - Obiettivi e tipologie di intervento1. Lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l’adattamento all’evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e internazionali. 2. Il Ministero, per la realizzazione delle finalità della presente legge, dispone i necessari interventi finanziari, distinti nelle seguenti tipologie: a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d’imposta, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione II del presente capo; |
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Art. 13. - Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo1. A decorrere dall’anno 2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, è istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per il cinema e l’audiovisivo». 2. Il Fondo per il cinema e l’audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e p |
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Art. 14. - Omissis
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Sezione II - Incentivi fiscali |
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Art. 15. - Art. 16 Omissis
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Art. 17. - Credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di postproduzione1. Alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, è riconosciuto un credito d'imposta in misura non infer |
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Art. 18. - Art. 20 Omissis
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Art. 21. - Disposizioni comuni in materia di crediti d’imposta1. I crediti d’imposta di cui alla presente sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19, sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all’articolo 13, comma 5. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d’anno. N3 2. I crediti d’imposta previsti nella presente sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. |
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Art. 22. - Agevolazioni fiscali e finanziarie1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi di |
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Sezione III - Sezione V - Omissis
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Capo IV - Interventi straordinari e altre misure per il rilancio del settore |
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Art. 28. - Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità, è costituita un’apposita sezione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e di 10 milioni di euro per l’anno 2021 fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazion |
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Art. 29. - Omissis
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Art. 30. - Sezione speciale per l’audiovisivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro centoventi giorni dall |
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Art. 31. - Omissis
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Capo V - Riforma e razionalizzazione della normativa vigente |
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Art. 32. - Istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive1. Presso il Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato «Registro». 2. Al fine di realizzare gli effetti di pubblicità notizia del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soggette ad obbligo di iscrizione nel Registro le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell’Unione europea. |
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Art. 33. - Art. 36 Omissis
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Capo VI - Controllo e sanzioni |
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Art. 37. - Vigilanza e sanzioni1. Il Ministero esercita la vigilanza sull’ |
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Capo VII - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 38. - Copertura finanziaria1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 13 della presente legge, pari a euro 233.565.000 per l’anno 2017, euro 233.985.572 per l’anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall’anno 2019, si provvede: a) quanto a euro 63.587.593 annui a decorrere dall’anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art |
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Art. 39. - Abrogazioni |
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Art. 40. - Omissis
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Art. 41. - Entrata in vigore1. Fatta |
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