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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 04/08/2017
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- D.P.C.M. 21/10/2020
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PremessaIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 |
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Art. 1. - Oggetto e finalità1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative del piano straordinario per il potenziamento del circuito de |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti di attuazione della medesima legge. 2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per: a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; b) «DG Cinema»: la Direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; |
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Art. 3. - Riparto delle risorse1. Le risorse del fondo per il cinema e l’audiovisivo di cui all’art. 13 della legge n. 220 del 2016, destinate agli interventi di cui al presente decreto ai sensi dell’art. 28 della medesima legge, sono pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a 20 milioni di euro per il 2020 e a 10 milioni di euro per il 2021. 2. Le risorse di cui al comma 1, fatta salva la destinazione della quota di cui al comma 2-bis, sono destinate all |
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Art. 4. - Requisiti di ammissibilità1. I contributi di cui al presente decreto sono destinati alle imprese di esercizio cinematografico italiane, che abbiano sede legale nello Spazio economico europeo e che siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all’attività commerciale esercitata. 2. Il contributo, a pena di inammissibilità ovvero di decadenza, spetta a condizione che ciascuna sala cinematografica o spazio polivalente: |
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Art. 5. - Presentazione delle richieste di contributo1. Le richieste di contributo sono presentate alla DG Cinema e audiovisivo entro il 30 aprile di ciascun anno, utilizzando la modulistica predisposta dalla medesima DG Cinema e audiovisivo.N2 2. Alla richiesta di contributo sono allegati: a) il preventivo dei lavori da effettuare, redatto da un tecnico abilitato, con l’indicazione della durata dei lavori, il cui inizio non può avvenire oltre i dodici mesi successivi e la cui |
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Art. 6. - Assegnazione del contributo1. I contributi sono assegnati, nell’ambito delle risorse rispettivamente disponibili per ciascuna delle finalità di cui all’art. 3, commi 2 e 2-bis, sulla base delle priorità indicate nel comma 2. In caso di incapienza delle risorse disponibili, i contributi sono assegnati alle sale cinematografiche ubicate in zone del territorio nazionale maggiormente sprovviste di sale cinematografiche, ai sensi del comma 3. 2. I contributi sono assegnati sulla base del seguente ordine di priorità, fino a concorrenza delle risorse rispettivamente assegnate per ciascuna delle finalità di cui all’art. 3, commi 2 e 2-bis: a) sale cinematografiche ubicate in comuni in cui, a seguito del verificarsi di eventi sismici, sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d’emergenza e sale cinematografiche ubicate in comuni aventi popolazion |
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Art. 7. - Monitoraggio e sanzioni1. La DG Cinema, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l’indebita fruizione, anche parziale, dei contributi previsti dal presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 2. La |
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Art. 8. - Disposizioni transitorie e finali |
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Tabella 1 - Costi ammissibili (secondo le ulteriori specifiche contenute nella modulistica)progettazione, oneri amministrativi e concessori, direzione lavori, sicurezza e collaudo - tali costi sono ammissibili entro il limite massimo del 12% dei costi totali dell’intervento, e comunque non superiore a 20.000 euro solo con riferimento alle linee di intervento di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 3, comma 2, del presente decreto, acquisto dei locali entro il 15% del costo totale di acquisto dei locali stessi, come certificabile nell’atto di acquisto da allegare alla domanda consuntiva lavori edili e impianti elettrici strettamente funzionali alla realizzazione di nuove sale, al ripristino di sal |
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