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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Beni e Att. Culturali 15/03/2018
D. Min. Beni e Att. Culturali 15/03/2018
D. Min. Beni e Att. Culturali 15/03/2018
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PremessaIL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», e successive modificazioni; Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell’audiovisivo»; |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Oggetto1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 220 del 2016, le disposizioni applicative degli incentivi fiscali previsti dalla Sezione II della medesima legge e, in particolare: a) il credito di imposta per le imprese di distribuzione, di cui all’art. |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016. 2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per: a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; b) «DG Cinema»: la Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; c) «Consiglio superiore»: il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, previsto all’art. 11 della legge n. 220 del 2016; d) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell’ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L’opera audiovisiva si distingue in: 1) «film» ovvero «opera cinematografica», se l’opera è destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 220 del 2016; 2) «opera televisiva», se l’opera è destinata prioritariamente alla diffusione attraverso un’emittente televisiva di ambito nazionale, come definita al comma 3, lettera o) del presente articolo; 3) «opera web», se l’opera è destinata alla diffusione mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi ovvero attraverso fornitori di servizi di hosting, come definiti al comma 3, lettere p) e q), del presente articolo; e) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l’opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana di cui all’art. 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo art. 5; f) «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l’opera cinematografica e audiovisiva realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell’art. 5, comma 2 della legge n. 220 del 2016; g) «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale» l’opera cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o pi |
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Art. 3. - Disposizioni comuni sull’utilizzo dei crediti di imposta1. I crediti d’imposta previsti nel presente decreto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’ |
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Capo II - OMISSIS |
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Capo III - SALE CINEMATOGRAFICHE |
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Art. 9. - Oggetto e requisiti1. Il credito d’imposta di cui al presente Capo spetta alle imprese dell’esercizio cinematografico per la realizzazione di nuove sale cinematografiche o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. |
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Art. 10. - Credito d’imposta in favore delle sale cinematografiche1. Alle imprese dell’esercizio cinematografico è riconosciuto un credito di imposta pari al: a) 25 per cento del costo eleggibile per la realizzazione di nuove sale o per il ripristino di sale inattive, nonché per la ristrutturazione di sale esistenti che comportino l’incremento del numero di schermi; b) 20 per cento del costo eleggibile per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnol |
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Art. 11. - Richiesta preventiva1. Il credito d’imposta di cui all’art. 10 del presente decreto spetta a condizione che l’impresa di esercizio cinematografico presenti alla DG Cinema, non oltre centoventi giorni prima della data di inizio dei lavori, la richiesta preventiva, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema, contenente i seguenti elementi: a) il preventivo dei lavori da effettuare, redatto da un tecnico iscritto all’albo degli architetti o ingegneri, con l’indicazione della durata dei lavori che non può co |
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Art. 12. - Richiesta definitiva1. A pena di decadenza, l’impresa di esercizio presenta, entro novanta giorni dal termine dei lavori, apposita richiesta definitiva alla DG Cinema, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema. 2. Nella richiesta definitiva devono essere riportati: a) il certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, iscritto all’albo professionale degli architetti o ingegneri, e, se richiesto dalla normativa vigente, certificato di collaudo; b) l’attestazione del costo complessivo e del costo eleggibile dei lavori, con attestazione della effettività e congruità delle spese sostenute, rilasciata dal preside |
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Art. 13. - Utilizzo del credito di imposta1. Il credito d’imposta di cui al presente Capo è riconosciuto sui costi eleggibili previsti nella Tabella 4, allegata al presente decreto, come specificati nella modulistica predisposta dalla DG Cinema. 2. Il credito d’imposta di cui al presente Capo matura ed è |
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Art. 14. - Ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari e decadenza del credito di imposta1. Le imprese di esercizio beneficiarie dei crediti d’imposta ai sensi del presente decreto, a pena di inammissibilità ovvero di decadenza del credito concesso, devono impegnarsi a programmare |
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Capo IV - CAPO VI OMISSIS |
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Capo VII - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 31. - Cedibilità del credito d’imposta1. I crediti d’imposta di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto all’art. 26, comma 5, del presente decreto nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. 2. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d’imposta o contributivi, ai se |
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Art. 32. - Monitoraggio e sanzioni1. La DG Cinema, qualora, a sèguito dei controlli effettuati, accerti l’indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d’imposta di cui al presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 2. Il recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato è effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi. 3. L’Agenzia delle entrate, in ogni caso, |
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Art. 33. - Controllo della spesa1. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 220 del 2016, è stabilito il limite massimo annuo di risorse destinato a ciascuna delle tipologie di credito d’imposta previste dalla medesima legge, fermo rimanendo quanto previsto dall’art. 13, commi 4 e 6, e dall’art. 21, comma 6, della medesima legge. |
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Art. 34. - Abrogazioni1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sono abrogati: a) il decreto ministeriale 21 gennaio 2010, recante «Disposizioni applicative dei crediti d |
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Art. 35. - Disposizioni transitorie e finali1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la DG Cinema predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dei crediti di imposta di cui al presente decreto. 2. Per l’anno 2017, le richieste di credito d’imposta possono essere presentate in due sessioni stabilite, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con apposito decreto del Direttore generale Cinema. |
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ALLEGATOTABELLA 1 - TABELLA 3 Omissis TABELLA 4 - Costi eleggibili per le imprese di esercizio cinematografico (come specificati nella modulistica predisposta dalla DG Cinema) - impianti di proiezione digitale e relativi accessori - impianti audio - impianti di climatizzazione - impianti e attrezzature di biglietteria automatica - impianti di produzione di en |
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