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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 06/06/1974, n. 298
L. 06/06/1974, n. 298
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 28/04/1975, n. 145
- D.L. 30/01/1976, n. 6 (L. 29/03/1976, n. 61)
- D.L. 23/12/1976, n. 851 (L. 21/02/1977, n. 30)
- L. 28/04/1978, n. 141
- D.L. 06/02/1987, n. 16 (L. 30/03/1987, n. 132)
- L. 19/02/1992, n. 142
- D.L. 29/03/1993, n. 82 (L. 27/05/1993, n. 162)
- D. Leg.vo 30/12/1999, n. 507
- D.L. 22 giugno 2000, n. 167 (L. 10/08/2000, n. 229)
- D. Leg.vo 22/12/2000, n. 395
- D. Leg.vo 21/11/2005, n. 284
- D. Leg.vo 21/11/2005, n. 286
- L. 29/07/2010, n. 120
- D.L. 12/09/2014, n. 133 (L. 11/11/2014, n. 164)
- L. 28/12/2015, n. 208
- D.L. 30/12/2016, n. 244 (L. 27/02/2017, n. 19)
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TITOLO I - Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi |
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Art. 1. Istituzione dell'alboPresso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un albo che assume la denominazione di «Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi». Pr |
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Art. 2. Costituzione dei comitati |
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Art. 3. Comitato centrale |
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Art. 4. Comitati provinciali |
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Art. 5. Comitati regionali |
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Art. 6. Componenti effettivi e supplenti |
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Art. 7. Durata del mandato |
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Art. 8. Attribuzioni del comitato centrale |
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Art. 9. Attribuzioni dei comitati provinciali |
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Art. 11. Deliberazioni dei comitati |
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Art. 12. Iscrizione nell'alboLe persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui c |
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Art. 13. Requisiti e condizioni |
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Art. 14. Iscrizione delle imprese estereLe persone fisiche e giuridiche di uno Stato estero membro della Comunità economica europea possono essere iscritte |
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Art. 15. Fusioni e trasformazioniLe imprese individuali e sociali, risultanti rispettivamente dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasforma |
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Art. 16. Abilitazione per trasporti specialiIl Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile determina, secondo le proposte del comitato centrale dell'albo, le attività di trasporto per le quali occorre l'abilitazione ed i requisiti speciali per il loro esercizio in relazione alla natura e all'importanza della singole attività esercitate. |
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Art. 17. Decisioni sulle domande di iscrizione e di abilitazioneI comitati provinciali decidono, entro e non oltre il termine di trenta giorni, sulle domande d'iscrizione all'albo e di a |
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Art. 18. VariazioniLe variazioni nell'albo si eseguono d'ufficio o per comunicazioni di chiunque vi abbia interesse. Le imprese iscritte sono tenute a comunicare ai comitati provinciali ogni fatto che implichi la |
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Art. 19. Sospensione dall'alboL'iscrizione nell'albo è sospesa: 1) quando sia in corso una procedura di fallimento e sia pendente |
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Art. 20. Cancellazione dall'alboL'impresa è cancellata dall'albo: 1) quando la can |
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Art. 21. Sanzioni disciplinariLe imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi: 1) N14; 2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393; 3) |
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Art. 22. Effetti delle condanne penali |
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Art. 23. Reiscrizioni |
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Art. 24. Decisioni - CompetenzeLa cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonimento sono decisi dal comitato provinciale competente ed attuati a cura |
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Art. 25. RicorsiContro i provvedimenti dei comitati provinciali è ammesso ricorso al comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento. |
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Art. 26. Esercizio abusivo dell'autotrasportoChiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di u |
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Art. 27. Omissione di comunicazioni all'alboIl titolare dell'impresa individuale, gli amministratori delle società o l'institore che non eseguano nei termini p |
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Art. 28. Pubblicazione dell'albo nazionaleEntro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato centrale provvede alla pubblicazione dell |
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Art. 29. VigilanzaLa vigilanza sull'albo è esercitata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della |
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TITOLO II - Disciplina degli autotrasporti di cose |
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Art. 30. Campo di applicazioneIl presente titolo regola il trasporto di cose su strada effettuato con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semirimorchi. Non sono soggetti alle norme del presente titolo: a) gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento; b) |
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TITOLO II - Disciplina degli autotrasporti di cose |
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Capo I - Trasporti in conto proprio |
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Art. 31. DefinizioneIl trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni: a) il traspo |
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Art. 32. LicenzeL'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.N28 |
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Art. 33. Commissione per le licenzePer l'esame della domanda di cui al terzo comma del precedente articolo è istituita presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione una speciale commissione composta: a) da funzionario preposto all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che la presiede; b) da un funzionario della prefettura; |
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Art. 34. Esame e parere della commissioneLa commissione esamina la documentazione presentata dall'interessato a corredo della domanda, chiede, ove occorra, altri documenti e raccoglie d'ufficio tutte le informazioni che reputi n |
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Art. 35. Elencazione delle coseGli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o |
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Art. 36. Revoca delle licenzeLa licenza è revocata qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata sono venute meno. |
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Art. 37. RicorsiContro i provvedimenti di diniego o di revoca della licenza, emanati dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile |
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Art. 38. Ispezioni sulle licenzeIl conducente del veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio deve esibire la licenza ad ogni richiesta degli uf |
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Art. 39. Elencazione e dichiarazione circa le cose trasportateOgni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza di cui al terzo comma dell'articolo 32, deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate, che devono rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 31. |
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TITOLO II - Disciplina degli autotrasporti di cose |
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Capo II - Trasporti per conto di terzi |
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Art. 40. DefinizioneÈ trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto |
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Art. 41. Autorizzazioni1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione. 2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'àmbito dell'intero territorio nazionale. 3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese is |
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Art. 42. Servizi di piazzaI comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e previo parere favorevole degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono istituire il servizio di piazza per il trasporto di cose. |
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Art. 43. Disciplina delle autorizzazioniLe autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Le autorizzazion |
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TITOLO II - Disciplina degli autotrasporti di cose |
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Capo III - Disposizioni comuni |
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Art. 44. Trasporti internazionaliLe imprese aventi sede in Italia che siano titolari di autorizzazione o licenza per il trasporto di cose, possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilate |
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Art. 45. ContrassegnoOgni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell |
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Art. 46. Trasporti abusiviFermo quanto previsto dall'art. 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti ne |
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Art. 46-bis. Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria.1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parla |
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Art. 46-ter. Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46-bis, chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto |
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Art. 47. Altre infrazioniChiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 39 è soggetto, per ogni trasporto che non sia accompagnato da |
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Art. 48. Decadenza dalle licenzeNel caso di licenze per il trasporto di cose in conto proprio, qualora il ripetersi delle infrazioni di cui all'articolo 4 |
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Art. 49. Tassa di concessionePer ciascuna delle licenze di cui al precedente articolo 32, siano esse provvisorie o definitive, e per ciascuna autorizza |
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TITOLO III - Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada |
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TITOLO IV - Disposizioni comuni, transitorie e finali |
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Art. 60. Prevenzione e accertamento degli illecitiLa prevenzione e l'accertamento degli illeciti previsti nella presente legge spettano agli ufficiali e agenti di polizia e |
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Art. 61. Norme transitorie riguardanti l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi |
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Art. 62. Norme transitorie riguardanti i trasporti di cose per conto proprio e per conto di terziColoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già possiedono una licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio possono conservarla a condizione che, entro il “31 dicembre 1976” N39 domandino l'iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito a norma dell'ultimo comma dell' |
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Art. 63. Contributo per l'iscrizione all'alboPer far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del titolo I della presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, d |
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Art. 64. Copertura finanziariaAll'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 33 della presente legge, si fa fronte con imputazione della spesa al c |
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Art. 65. Abrogazioni |
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Art. 66. Regolamento di esecuzioneLe norme necessarie per l'esecuzione della presente legge saranno emanate, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vi |
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Art. 67. Entrata in vigore.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |
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