Il D. Leg.vo 21/11/2005, n. 286 ha disposto che il presente titolo è abrogato a decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, così recitava:

“TITOLO III - Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada

Art. 50. Istituzione di un sistema di tariffe a forcella

Le disposizioni del presente titolo si applicano agli autotrasporti di merci effettuati per conto di terzi.

I trasporti suddetti sono assoggettati ad un sistema di tariffe obbligatorie a forcella.

Per sistema di tariffe obbligatorie si intende un sistema di tariffe approvate dalle autorità competenti, le cui disposizioni devono essere osservate ai fini della determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, fatte salve le eccezioni e le deroghe previste dal presente titolo.


Art. 51. Definizione delle tariffe a forcella

Il sistema di tariffe a forcella ai sensi dell'articolo precedente consiste in tariffe definite ciascuna da un limite massimo e un limite minimo. Lo scarto fra detti limiti costituisce l'apertura della forcella.

L'apertura della forcella è fissata al 23 per cento del limite massimo della tariffa.

I prezzi per un trasporto determinato possono essere liberamente fissati tra il limite massimo e il limite minimo della tariffa a forcella corrispondente. È vietata la stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle.

Le tariffe minime e massime di cui al presente titolo dovranno essere affisse in tutti gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché in quelli degli autotrasportatori di cose, in modo ben visibile al pubblico.


Art. 52. Criteri per la fissazione delle tariffe a forcella

Ciascuna tariffa è calcolata su un prezzo di base situato al centro della forcella. Il prezzo di base è determinato tenendo conto del costo medio delle corrispondenti prestazioni di trasporto, comprese le spese commerciali, calcolato per imprese ben gestite e che godono di normali condizioni di impiego della loro capacità di trasporto, nonché della situazione di mercato, e in modo da permettere alle imprese di trasporto di conseguire un'equa remunerazione.

Le tariffe possono essere differenziate secondo:

le condizioni delle prestazioni di trasporto, in particolare in base alle caratteristiche tecniche ed economiche della spedizione;

le relazioni di traffico;

i termini di resa;

le differenti condizioni di tonnellaggio;

le categorie di merci.

Possono essere inoltre fissati condizioni e prezzi particolari di esecuzione dei trasporti in funzione del tonnellaggio complessivo di merce trasportato da una stessa impresa per conto di uno stesso mittente in un determinato periodo di tempo.


Art. 53. Procedure relative alla fissazione delle tariffe a forcella

Le tariffe di trasporto e le rispettive condizioni particolari di applicazione, nonché le relative successive modifiche, sono proposte dal comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Questi - sentite le regioni nonché le rappresentanze confederali nazionali di settori economici direttamente interessati - sulla base delle direttive del CIP approva le tariffe, le condizioni e le relative modifiche, rendendole esecutive con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte ovvero le rimanda al comitato centrale per l'albo con le proprie osservazioni entro lo stesso termine.

Se il Ministro rimanda con sue osservazioni le proposte tariffarie al comitato centrale per l'albo, questo gli sottopone nuove proposte modificate in conformità di dette osservazioni ovvero formula proprie controsservazioni confermando le proposte tariffarie già presentate. Ove il Ministro accetti le nuove proposte o le controsservazioni del comitato, il decreto di approvazione delle proposte tariffarie è emanato entro sessanta giorni dal ricevimento delle nuove proposte o delle controsservazioni; il Ministro se non ritiene soddisfacenti le nuove proposte o le controsservazioni del comitato centrale per l'albo, procede alla rettifica delle proposte presentate dal comitato stesso, rendendole esecutive con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dal ricevimento delle controsservazioni o delle nuove proposte.

Il Ministro formula le osservazioni di cui al primo comma o procede alle rettifiche previste al secondo comma, qualora le tariffe, le condizioni di applicazione o le relative modifiche siano state determinate senza l'osservanza delle norme del presente titolo oppure qualora le rispettive determinazioni siano da rettificare sotto l'aspetto tecnico ed economico.

Nelle tariffe pubblicate sono specificati i limiti massimi e minimi delle forcelle.

Il Ministro - di sua iniziativa o su indicazione delle rappresentanze dei settori economici di cui al primo comma - può richiedere al comitato centrale per l'albo eventuali modifiche delle tariffe e delle condizioni tariffarie in vigore. Il comitato centrale per l'albo - entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta - è tenuto a formulare in merito al Ministro proposte ed osservazioni. Il Ministro, ricevute le proposte del comitato, le approva secondo quanto stabilito al primo comma del presente articolo. Se non ritiene soddisfacenti le proposte o le osservazioni del comitato o non abbia ricevuto da questo risposta nel termine stabilito, il Ministro - sentite le rappresentanze dei settori economici direttamente interessati - adotta i provvedimenti tariffari che, secondo i criteri di cui al terzo comma, ritiene più appropriati, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle proposte o delle osservazioni stesse o, in caso di mancata risposta, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto al comitato per la formulazione di proposte od osservazioni.


Art. 54. Momento di applicazione delle tariffe

Il vettore è tenuto ad applicare le tariffe in vigore nel giorno in cui viene effettuata la consegna della merce per la spedizione.


Art. 55. Fissazione del prezzo per contratti di trasporto con l'intervento di un ausiliario

Quando il contratto di trasporto è concluso con l'intervento di un ausiliario, il prezzo percepito dal trasportatore al netto del compenso da corrispondere all'ausiliario, deve risultare all'interno di una forcella il cui limite superiore sia inferiore del 5 per cento a quello della tariffa applicabile. Il nome, l'indirizzo e la qualità dell'ausiliario di trasporto, nonché il prezzo spettante al trasportatore, al netto del compenso spettante all'ausiliario, devono risultare sull'esemplare del documento di accompagnamento di cui al successivo articolo 56 conservato dal trasportatore e su quello destinato al controllo.


Art. 56. Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi

Per ogni spedizione soggetta a regime tariffario è obbligatoria la compilazione di un apposito documento, emesso dal vettore e contenente tutte le indicazioni atte a consentire il controllo sull'osservanza delle norme del presente titolo, secondo le modalità che verranno stabilite con le norme di esecuzione di cui al successivo articolo 66.

Il documento di cui al primo comma deve essere redatto in almeno quattro esemplari dei quali:

il primo viene rilasciato al mittente;

il secondo accompagna la merce per essere consegnato al destinatario ed essere esibito per i controlli in corso di trasporto;

il terzo deve essere conservato dal vettore per un periodo di almeno due anni dopo la data di esecuzione del trasporto;

il quarto è utilizzato per fini di controllo secondo le modalità che verranno stabilite con l'emanazione delle norme di esecuzione di cui al successivo articolo 66.

In caso di più trasporti dello stesso tipo effettuati a navetta fra una determinata località di partenza e una determinata località di destinazione può essere prescritto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile l'uso di un unico documento giornaliero riferito ai diversi movimenti di andata e ritorno effettuati nello stesso giorno.


Art. 57. Obbligo di informazioni e notizie[Le imprese di trasporto, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, nonché gli spedizionieri e gli altri intermediari di trasporto sono tenuti a fornire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - e ai funzionari da questo dipendenti nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dallo stesso incaricati tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie ai fini dell'applicazione del presente titolo. Detti funzionari ufficiali ed agenti hanno facoltà di verificare libri e documenti, estrarne copia, accedere nei locali e sui veicoli delle imprese, nonché di esigere chiarimenti e informazioni. Le informazioni e notizie ottenute in attuazione del presente titolo sono coperte dal segreto professionale.


Art. 58. Sanzioni

Il vettore è responsabile della mancata compilazione del documento di cui all'articolo 56. Se non provvede a detta compilazione, egli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 200.000.

Il conducente del veicolo, che durante l'esecuzione del trasporto non è in grado di esibire l'esemplare del documento di cui all'articolo 56, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000.

Il vettore che non provvede a conservare per due anni le copie del documento di cui all'articolo 56 destinato al controllo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000.

Il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000. La stessa sanzione si applica al vettore che viola le disposizioni concernenti le condizioni generali di applicazione della tariffa.

In caso di ripetute infrazioni alle norme del presente titolo il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ne fa comunicazione al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, e al comitato provinciale dell'albo, il quale delibera i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 21 della presente legge.

I vettori, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, gli spedizionieri e gli altri intermediari dei trasporti, i quali non forniscano, nel termine che verrà ad essi prescritto, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, od ai funzionari da questo dipendenti, tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie, ovvero forniscano informazioni e notizie false, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca reato.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai precedenti commi si osservano le norme degli artt. 14 e 15 del D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1228 .

Nei casi in cui il vettore si opponga ai controlli stabiliti in applicazione degli articoli 56 e 57, il direttore della motorizzazione civile può disporre l'accesso agli impianti dei funzionari indicati all'articolo 57. Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui agli articoli 56 e 57 è punito con la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 1.800.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato.


Art. 59. Trasporti esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella

Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) ai trasporti di merci inviate da un mittente a uno stesso destinatario, purché il peso non superi le 5 tonnellate;

b) ai trasporti di merci effettuati nell'àmbito dei centri abitati di cui all'art. 2 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;

c) ai trasporti che richiedono necessariamente l'impiego di veicoli eccezionali a norma dell'articolo 10 - primo comma, lettera a) - del predetto testo unico;

d) ai trasporti sotto elencati:

trasporti occasionali di merci destinate o provenienti da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi proveniente;

trasporti postali;

trasporti di veicoli danneggiati ma non fuori uso;

trasporti di rifiuti e immondizie;

trasporti di animali morti, per lo squartamento;

trasporti di api e avanotti;

trasporti funebri;

trasporti di oggetti e d'opere d'arte per esposizioni o ai fini commerciali;

trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicità o all'informazione;

traslochi effettuati da imprese specificamente attrezzate per quanto riguarda sia il personale che il materiale;

trasporti di materiali, di accessori e di animali destinati o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche ed alla televisione;

trasporti di merci per mezzo di autoveicoli il cui peso complessivo a pieno carico, compreso quello del rimorchio (o dei rimorchi) non supera le 6 tonnellate.”

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