N7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 21/11/2005, n. 284, così recitava:

“Art. 7. Durata del mandato

I componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali, scaduto il quinquennio del loro mandato, restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.”

Dalla redazione