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L. 29/07/2010, n. 120

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
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CAPO I - MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285
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Art. 1. - (Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione)

1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato “ decreto legislativo n. 285 del 1992”, è sostituita dalla seguente:

“e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”.

2. Al comma 1, alinea, dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: “elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, no

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Art. 2. - (Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida)

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

“13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è

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Art. 3. - (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di competizioni sportive su strada)
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Art. 4. - (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 9 &egr

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Art. 5. - (Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 nonché abrogazione dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di decoro delle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera f), le parole: “gettare o” sono soppresse;

2) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

“f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 400”;

c) al comma 4, le parole: “ai commi 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 2, 3 e 3-bis&rdquo

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Art. 6. - (Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnaletica stradale)
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Art. 7. - (Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnali luminosi)
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Art. 8. - (Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi)
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Art. 9. - (Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)

1. All'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:

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Art. 10. - (Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida)

1. Il comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

“2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1

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Art. 11. - (Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, di targa personale, di targa dei rimorchi e di solidarietà nel pagamento delle sanzioni)

1. Il comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

“2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione”.

2. All'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

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Art. 12. - (Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli)

1. All'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente caus

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Art. 13. - (Modifica all'articolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di duplicato della carta di circolazione)
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Art. 14. (Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati, e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori)

1. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole da: “da euro 78 a euro 311” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “da euro 1.000 a euro 4.000. A

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Art. 15. - (Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole)

1. Al comma 8 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: “valida per un anno” sono sostituite dalle seguenti: “valida per due anni”.

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Art. 16. - (Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata e di requisiti per la guida dei veicoli)

1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore

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Art. 17. - (Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: “finale” è soppressa;

b) al sesto periodo, le parole

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Art. 18. - (Modifica all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida)

1. Al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: “superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non s

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Art. 19. - (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida)

1. Al comma 1 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: “nonché” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli

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Art. 20. - (Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole)

1. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122”;

b) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida”.

2. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove”;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento d

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Art. 21. - (Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida)

1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida” sono sostituite dalle seguenti: “un duplicato della patente med

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Art. 22. - (Modifiche all'articolo 126-bis e all'allegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura)

1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: “recuperare 9 punti.” è inserito il seguente periodo: “La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame”;

b) al comma 6, le parole: “A tale fine,” sono sostituite dalle seguenti: “Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti,” ed il terzo periodo è soppresso;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che h

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Art. 23. - (Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida)

1. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: “in servizio permanente effettivo” sono inserite le seguenti: “o in quiescenza”;

b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni”;

c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

“2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articol

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Art. 24. - (Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate da uno Stato estero)

1. Il comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dai seguenti:

“6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.

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Art. 25. - (Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità)

1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “di marcia,” sono inserite le seguenti: “dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,”;

b) al comma 9, le parole da: “da euro 370 a euro 1.458” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi”;

c) al comma 9-bis, le parole: “da euro 500 a euro 2.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 779 a euro 3.119”;

d) sono agg

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Art. 26. - (Modifica dell'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)

1. L'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

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Art. 27. - (Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli)

1. Al comma 7-bis dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole:

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Art. 28. - (Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi)

1. Al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: “secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria”.

2. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ult

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Art. 29. - (Modifica all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)
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Art. 30. - (Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti)

1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

“Art. 174. - (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagam

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Art. 31. - (Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: “L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilan

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62551 6729603
Art. 32. - (Modifica all'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di possesso dei documenti di guida)

1. Il comma 5 dell'artico

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Art. 33. - (Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell'articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni per i neo patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose)

1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole da: “con l'ammenda” fino a: “del reato” sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione”;

2) alla lettera c), le parole da: “da tre mesi” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter”;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

“2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222”;

c) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza”;

d) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradal

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Art. 34. - (Modifica all'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di attraversamenti pedonali)
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Art. 35. - (Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni)

1. All'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

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62551 6729607
Art. 36. - (Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni)

1. All'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “entro centocinquanta giorni” sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: “entro novanta giorni”;

b) al comma 1, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: “Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'arti

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Art. 37. - (Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE)

1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7,

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Art. 38. - (Introduzione dell'articolo 202-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

“Art. 202-bis. - (Rateazione delle sanzioni pecuniarie). - 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del

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Art. 39. - (Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione)

1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

“3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della R

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Art. 40. - (Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: “e delle finanze” sono inserite le seguenti: “, dell'interno”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente”;

c) i commi 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

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Art. 41. - (Introduzione dell'articolo 214-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei veicoli confiscati)

“Art. 214-ter. - (Destinazione dei veicoli confiscati). -

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Art. 42. - (Modifiche all'articolo 218 e introduzione dell'articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati)

1. All'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propr

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Art. 43. - (Modifiche agli articoli 219, 219-bis e 222, modifica dell'articolo 223 e abrogazione dell'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida)

1. All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: “dopo che sia trascorso almeno un anno” sono sostituite dalle seguenti: “dopo che siano trascorsi almeno due anni” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli”;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accerta

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Art. 44. - (Introduzione dell'articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo e disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative)

1. Alla sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 224-bis è aggiunto il seguente:

“Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). - 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo d

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Art. 45. - (Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale)

1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: “i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti” fino a: “predispongono” sono sostituite

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CAPO II - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
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62551 6729618
Art. 46. - (Istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale)

1. Al fine di ottimizzare le sinergie delle attività di sicurezza stradale, sotto ogni profilo svolte da tutti i soggetti istituzionalmente preposti, anche ai vari livelli di governo territoriale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, di seguito denominato “Comitato”.

2. Il Comitato svolge azione di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare al fine di:

a) coordinare e rendere unitaria l'azione dello Stato in coerenza con gli indirizzi in materia di sicurezza stradale definiti dall'Unione europea;

b) individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le linee di azione prioritarie di intervento per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza strad

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62551 6729619
Art. 47. - (Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade)

1. Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, di ammoderna

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62551 6729620
Art. 48. - (Disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete autostradale e stradale di interesse nazionale)

“Art. 1-bis. - 1. Alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del presente decreto, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome d

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Art. 49. - (Introduzione del casco elettronico e della “scatola nera”)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, direttive al fine di preved

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Art. 50. - (Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto)

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Art. 51. - (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di rilascio della patente di guida per l'esercizio di attività di autotrasportatore)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia

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Art. 52. - (Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria)

1. Alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

“Art. 46-bi

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Art. 53. - (Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)

1. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:

“Art. 14. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade). - 1. Nelle aree di servizio situate lung

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62551 6729626
Art. 54. - (Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devo

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Art. 55. - (Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli e dei natanti.

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1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fi

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CAPO III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE E DI SEMPLIFICAZIONE
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Art. 57. - (Misure alternative alla pena detentiva)

1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dall'

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Art. 59. - (Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente)

N4

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CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRETTO ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
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Art. 61. - (Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali)

1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanzi

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