Articolo abrogato dal D. Leg.vo 21/11/2005, n. 284, così recitava:

“Art. 9. Attribuzioni dei comitati provinciali

I comitati provinciali per l'albo hanno le seguenti attribuzioni:

a) ricevere ed istruire le domande delle imprese per l'iscrizione nell'albo e decidere sul loro accoglimento;

b) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della provincia nell'albo, eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione;

c) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione nell'albo;

d) deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti disciplinari previsti nei successivi articoli;

e) provvedere, nell'àmbito della provincia, a pubblicare le tariffe di trasporto ed a curare la loro osservanza;

f) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla presente legge;

g) promuovere, nell'àmbito locale, anche d'intesa con le associazioni della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;

h) esercitare ogni altro ufficio ad essi delegato dal comitato centrale.”

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