N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 21/11/2005, n. 284, così recitava:

“Art. 4. Comitati provinciali

Ogni comitato provinciale è composto:

a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di presidente;

b) dal funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di vice-presidente;

c) da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato;

d) da un funzionario dell'intendenza di finanza;

e) da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato;

f) da sei rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente articolo 3;

g) da un esperto.

I componenti del comitato provinciale sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti; quelli di cui alle lettere c), d), e), f) e g) durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.

Le nomine avvengono su designazione:

del prefetto, per il componente di cui alla lettera c);

della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i componenti di cui alla lettera e);

delle associazioni locali per i componenti di cui alla lettera f);

della giunta provinciale per il componente di cui alla lettera g).

Ogni comitato elegge un secondo vicepresidente, scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera f).”

Dalla redazione