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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 31/12/1962, n. 1860
L. 31/12/1962, n. 1860
L. 31/12/1962, n. 1860
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- L. 23/07/2020, n. 97
- D. Leg.vo 31/07/2020, n. 101
- D. Leg.vo 04/03/2014, n. 45
- D. Leg.vo 15/02/2010, n. 31
- D.P.R. 10/05/1975, n. 519
- Sentenza C. Cost. 27/11/1974, n. 265
- D.P.R. 30/12/1965, n. 1704
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CAPO I - DEFINIZIONI |
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Art. 1.Per l'applicazione della presente legge valgono le definizioni concernenti le materie fissili speciali, l'uranio arricchito, le materie grezze nonché i minerali, di cui all'art. 197 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203. Sempre per l'applicazione della presente legge ai fini delle disposizioni sulla responsabilità civile e in conformità delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive, insieme con i relativi atti aggiuntivi, con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, valgono inoltre le seguenti definizioni: a) “incidente nucleare” significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni nucleari; N9 b) “impianti nucleari” significa i reattori nucleari, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli impianti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli impianti per il riprocessamento di combustibili nucleari irraggiati; gli impianti per l’immagazzinamento delle materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; gli impianti destinati allo smaltimento di sostanze nucleari; ogni reattore, stabilimento o impianto in corso di disattivazione; tutti gli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi |
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CAPO II - DEI MATERIALI ED IMPIANTI NUCLEARI |
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Art. 2.Le concessioni per i minerali definiti al comma quarto dell'articolo 197 del Trattato della Comunità europea dell'e |
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Art. 3. - Art. 4. |
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Art. 5. |
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Art. 6.L'esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali nonché gli impianti per il trattamento e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, con esclusione degli impianti comunque destinati alla produzione di energia elettrica, sono autorizzati c |
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Art. 7.La costruzione degli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare è sottoposta a vigilanz |
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Art. 8.Effettuato il collaudo, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'e |
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Art. 9.L'esercizio tecnico degli impianti nucleari deve essere affidato a persone riconosciute idonee per il detto compito. Con dec |
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Art. 10 |
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Art. 11.Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, senti |
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Art. 12.Per gli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi i provvedimenti del Ministro per l'industria e per il |
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Art. 13.Oltre quanto prescritto dagli articoli 91, 96 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, l'impiego degli isotopi radioattivi, quando la quantità di radioattività che si intende utilizzare è pari o superiore ai valori di quantità totale di radioattività |
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Art. 14.Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e col Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la |
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CAPO III - DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DIPENDENTE DALL'IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE |
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Art. 16.Nel caso di trasporto di materie nucleari, ivi compreso il deposito in un magazzino nel corso del trasporto, l'esercente di un impianto nucleare è responsabile di qualsiasi danno “nucleare” N12, in conformità della presente legge, se risulta provato che il danno stesso è causato da un incidente nucleare avvenuto fuori del suddetto impianto e che ha coinvolto materie nucleari trasportate, provenienti dal predetto impianto, a condizione che l'incidente avvenga: a) prima che la responsabilità dell'incidente nucleare causato da materie nucleari sia stata assunta, con convenzione scritta, dall'esercente di un altro impianto nucleare; o, in mancanza, prima che l'esercente di altro impianto nucleare abbia preso in consegna le materie nucleari; b) se le materie nucleari sono destinate a un reattore facente parte di un mezzo di trasporto, prima che la persona autorizzata all'esercizio di tale r |
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Art. 17.Se i combustibili nucleari, i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un incidente nucleare sono stati detenuti successivamente in più di un impianto nucleare e si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui è causato il danno “nucleare” N12, nessuno degli esercenti degli impianti nucleari nei quali sono stat |
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Art. 18.Il diritto al risarcimento dei danni “nucleari” N12 causati da un incidente nucleare può essere esercitato soltanto contro un esercente che sia responsabile a norma della presente legge; oppure contro l'assicuratore o contro qualsiasi altra persona che abbia dato una garanzia finanziaria all'esercente a norma dell'art. 21. Nessun'altra persona è tenuta al risarcimento dei danni “nucleari” N12 causati da un incidente nucle |
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Art. 19.Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 20, secondo comma, il limite delle indennità dovute dall’esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati da un incidente nucleare è fissato nella misura di euro |
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Art. 20. |
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Art. 21.Per i trasporti in transito nel territorio nazionale, il trasporto non può essere autorizzato se non è forni |
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Art. 22.Ogni esercente stipula e mantiene un’assicurazione o un’altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilità civile per un importo non inferiore ai limiti delle indennità stabilite ai sensi dell’articolo 19. Qualora l’esercente dimostri di non essere in grado di reperire sul mercato la relativa assicurazione o garanzia finanziaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere un’idonea garanzia, a condizioni di mercato, a favore dell& |
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Art. 23.1. Le azioni per il risarcimento dei danni nucleari dipendenti da incidenti nucleari devono essere esercitate, a pena di decadenza, nel termine di tre anni a decorr |
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Art. 24. |
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Art. 25.Le azioni per il risarcimento dei danni prodotti da incidenti nucleari debbono essere proposte davanti al Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'impianto nuclear |
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CAPO IV - DEI BREVETTI |
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Art. 26.L'Ufficio centrale brevetti è tenuto a comunicare al Comitato nazionale per l'energia nucleare tutte le domande di |
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Art. 27.Il Ministro per l'industria e per il commercio, quando ricorrano particolari motivi di pubblico interesse, può concedere al Comitato nazionale per l'energia nucleare licenz |
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CAPO V - DISPOSIZIONI PENALI |
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Art. 28. |
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Art. 29.Chiunque commerci o trasporti i minerali di cui all'articolo 197 del trattato istitutivo della. C.E.E.A. approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, senza, autorizzazione del |
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Art. 30.Chiunque pone in esercizio un impianto nucleare senza averne ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge &egra |
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Art. 31.Chiunque impiega isotopi radioattivi senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 13 è punito con la ammenda da li |
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Art. 32.Nei carsi previsti dagli articoli precedenti è sempre ordinata la confisca delle materie fissili speciali, delle ma |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 33.Tutte le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 6, si applicano anche agli impianti nucleari comunq |
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Art. 34.Nulla è innovato per quanto concerne la vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro, |
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Art. 35.Entro un anno dall'entrata in vigore della, presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a provvedere al riordinamento e |
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Art. 36.Alle spese per l'espletamento dei compiti nel settore dell'energia nucleare assegnati dalla presente legge al Ministero dell'industria e del commercio si provvede con la somma di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa dei Ministero dell'industria, e del commercio nell'esercizio finanziario 1962-63 e negli esercizi successivi. All'onere suddetto si provvede con una corrispondente riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario p |
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