N8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articoli abrogati dal D. Leg.vo 31/07/2020, n. 101, così recitavano:

“Art. 3.

Chiunque detiene materie fissili speciali o altre materie prime fonti, in qualsiasi quantità, deve farne denuncia nel termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'industria e del commercio.

Chiunque, dopo l'entrata in vigore della presente legge, venga in possesso delle materie suddette deve farne denuncia al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di cinque giorni. Il Comitato nazionale per l'energia nucleare eserciterà sulle materie detenute i controlli necessari.

È parimenti soggetto all'obbligo della denunzia al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di cinque giorni, chi detiene materie radioattive in quantità tali che la radioattività totale all'atto della denunzia ecceda i valori di quantità totale di radioattività o di peso determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e fissati con decreto dei Ministro per l'industria e il commercio, emanato ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto 13 febbraio 1964, n. 185.

Qualora le materie radioattive siano detenute da istituti universitari per l'esclusivo scopo didattico o di ricerca scientifica, il competente direttore è tenuto ad effettuare la denunzia anche al Ministero della pubblica istruzione.

Restano ferme le disposizioni sulla protezione sanitaria della popolazione contenute nel capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Le denunzie devono essere aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.


Art. 4.

Il commercio nel territorio della Repubblica Italiana dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, qualora la Comunità europea per l'energia, atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 57 del Trattato, è soggetto, fatta salva la disciplina sull'approvvigionamento delle materie tessili prevista dal Trattato Euratom, ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio.

L'autorizzazione s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla data della presentazione della domanda, senza che entro tale termine l'Amministrazione competente si sia pronunciata.

Per l'importazione e l'esportazione dei prodotti minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, l'autorizzazione – quando è prescritta dalle norme in vigore in materia di divieti economici e valutari - è data dal Ministero del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero dell'industria e del commercio.

Lo Stato ha il diritto di opzione per le materie grezze. Il detto diritto deve essere esercitato nel termine di trenta giorni dalla domanda di autorizzazione.”

Dalla redazione