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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 09/06/2017, n. 29
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- Ord. P.C.M. 02/11/2017, n. 41
- Ord. P.C.M. 08/09/2017, n. 36
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[Premessa]Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016; Richiamato il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l’Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n. 33, recante “Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017; Visto l’art. 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come integrato e modificato dal decreto-legge n. 8/2017, convertito in legge n. 45/2017, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari” e, in particolare: |
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Art. 1. - Modifiche all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 20171. All’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’art. 1 è integralmente sostituito dal seguente: “1. La presente ordinanza, in attuazione delle previsioni contenute nell’art. 34, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, come modificate ed integrate dal |
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Art. 2. - Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica e dello schema di Protocollo d’intesa tra il Commissario straordinario ed il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali1. Sono approvati gli schemi di Protocollo d’intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica (allegato A) e tra il Commissario straordinario e il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (allegato B), recanti “Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione”, che sostituisce il precedente Protocollo d’intesa approvato dall’art. 2 dell’ |
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Art. 3. - Approvazione dello schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione postsisma 20161. È approvato lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016, che sostituisce il precedente schema di contratto tipo approvato dall’art. 3 dell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017. 2. Lo schema di contratto, di cui al precedente comma 1, costituente l’allegato “C”, è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. 3. Tutti i professionisti, iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla |
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Art. 4. - Gestione dell’elenco speciale1. Il Commissario straordinario provvede all’aggiornamento periodico dei dati contenuti nell’elenco speciale, sulla base delle informazioni fornite dai professionisti e dei dati emergenti dall’attività di verifica e controllo effettuata su quanto dichiarato. 2. Il Commissario straordinario rifiuta l’iscrizione nell’elenco speciale: a) in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), della presente ordinanza, dall'art. 5, paragrafo §1, lettere da A) ad I) degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza e dall'art. 7, comma 1, lettera a) dell'ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017;N1 b) in caso di violazione dei divieti previsti dal precedente art. 3, commi 3 e 4; |
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Art. 5. - Modifiche all’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 20161. All’art. 1 dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è integralmente sostituito dal s |
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Art. 6. - Compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES e perizia giurata sia nel caso di edificio classificato come agibile e sia inagibile1. In caso di svolgimento di prestazione d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016 consistente nella redazione di scheda AeDES e di perizia giurata a seguito di scheda FAST con esito di inutilizzabilità, è riconosciuto al professionista un compenso differenziato in base al numero delle unità immobiliari dell’edificio residenziale interessati dalla prestazione o alla superficie dell’edificio produttivo. 2. Il compenso è determinato secondo i criteri e gli importi indicati nella tabella costituente l’allegato “D” che è parte integrante della presente ordinanza. 3. Nel caso in cui la scheda AeDES con esito “B”, “C” e “E” e la perizia giurata confermino l’inagibilità, in tutto o in parte dell’edificio, il compenso dovuto è computato sulle spese tecniche dell’intervento di riparazione, miglioramento o ricostruzione e liquidato secondo le modalità e procedure previste nelle ordinanze del Commissario straordinario. 4. Qualora l’edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES “A”, al professionista è riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45 del 2017, un contributo, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, per l’attività di redazione della scheda AeDES e della perizia giurata, determinato secondo gli importi di cui all’allegato “D” alla presente ordinanza. 5. Ai fini della liquidazione del contributo previsto dal comma 1, il professionista provvede a depositare presso il competente ufficio speciale per ricostruzione apposita domand |
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Art. 7. - Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel caso di associazioni, società di professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti1. I limiti previsti all’art. 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) dagli allegati “A” e “B” alla presente ordinanza si applicano anche alle società di professionisti ed alla società di ingegneria, a prescindere dal numero dei soci, dei professionisti, dei dipenden |
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Art. 8. - Osservatorio nazionale per la ricostruzione post-sisma 20161. L’Osservatorio nazionale per la ricostruzione post sisma 2016, previsto dall’art. 4 del protocollo d’intesa approvato con l’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2016 e s.m.i. è composto da tre rappresentanti della struttura del Commissario straordinario, di cui uno con funzioni di presidente, e da quattro rappresentanti della Rete delle professioni dell’area tecnica e scientifica. |
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Art. 10. - Disposizione finanziaria1. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 comma 3 della presente ordinanza si fa fronte mediante le risorse previste dall’art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 2. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’art. 6 commi 4 e seguenti della presente ordinanza si fa fronte mediante le r |
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Art. 11. - Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia1. In considerazione della necessità di dare urgente avvio alle operazione di completamento del censimento dei danni ed alle attività tecniche necessarie per l’effettuazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del C |
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Allegato A - Schema di protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete delle professioni dell’area tecnica e scientifica recante Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzioneProtocollo d’intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione. TRA Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 E Il Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali Il Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori Il Consiglio nazionale ingegneri Il Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati Il Consiglio nazionale dei geologi Il Consiglio nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati Il Consiglio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati Il Consiglio nazionale dei chimici Il Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari riuniti nella Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica e di seguito denominati per brevità come “i Consigli nazionali” L’anno....................., il giorno.................. del mese di .........................., presso la sede del Commissario straordinario per la per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, sita in Roma, Largo Chigi, n. 19: il sig. Vasco Errani, Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016; l’ing. Armando Zambrano, coordinatore della Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica; il dott. Agronomo Andrea Sisti, presidente del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali; l’arch. Giuseppe Cappochin, presidente del Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori; l’ing. Armando Zambrano presidente del Consiglio nazionale ingegneri; il geom. Maurizio Savoncelli, presidente del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati; il geologo Francesco Peduto, presidente del Consiglio nazionale dei geologi; il perito Giampiero Giovannetti, presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati; il chimico Nausicaa Orlandi, presidente del Consiglio nazionale dei chimici; il tecnologo alimentare Carla Brienza, presidente del Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari; i quali intervengono in rappresentanza di tutti gli ordini e collegi professionali aderenti alla Rete nazionale delle professioni. Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 (d’ora in poi, solo decreto-legge n. 189 del 2016); Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n. 33, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017 (d’ora in poi, solo decreto-legge n. 8 del 2017); Visto l’art. 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari” e, in particolare: a) il primo comma che, alla lettera g), attribuisce al Commissario straordinario il compito di adottare e gestire l’elenco speciale di cui all’art. 34 del medesimo decreto legge, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione; b) il secondo comma che, per le esercizio delle funzioni di cui al comma 1, consente al Commissario straordinario di emanare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri; Visto l’art. 31, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che prevede: a) la perdita totale del contributo erogato nel caso di inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all’art. 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione; b) la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all’importo della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all’art. 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136; Visto l’art. 34 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come integrato e modificato dal decreto-legge n. 8 del 2017 che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato “elenco speciale”), stabilendo, altresì: a) al comma 2, che “i soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco di cui al comma 1”; b) al comma 4, che “il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016 n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa”; c) al comma 7 che sono escluse dal conteggio del numero degli incarichi gli interventi di cui all’art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016; Considerato che, in base alle previsioni contenute nel sopra menzionato art. 34, il Commissario straordinario, anche attraverso provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016: a) individua i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nello “elenco speciale” (comma 1); b) detta la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura massima del 12,5 per cento, nonché dell’ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento (comma 5), entrambi al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali; c) con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, elabora criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale (comma 7); Rilevato che i criteri previsti dal sopra menzionato art. 34 possono essere raggruppati in due macro-categorie: 1) criteri per la qualificazione dei professionisti ai fini dell’iscrizione all’elenco speciali; |
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Allegato B - Schema di protocollo d’intesa tra il Commissario straordinario ed il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali recante Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzioneProtocollo d’intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione. TRA Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, E Il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali L’anno....................., il giorno........................ del mese di .........................., presso la sede del Commissario straordinario per la per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, sita in Roma, largo Chigi, n. 19: il sig. Vasco Errani, Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016; l’agrotecnico Roberto Orlandi, il quale interviene in rappresentanza del Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 (d’ora in poi, solo decreto-legge n. 189 del 2016); Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n. 33, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017 (d’ora in poi, solo decreto-legge n. 8 del 2017); Visto l’art. 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari” e, in particolare: a) il primo comma che, alla lettera g), attribuisce al Commissario straordinario il compito di adottare e gestire l’elenco speciale di cui all’art. 34 del medesimo decreto legge, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione; b) il secondo comma che, per le esercizio delle funzioni di cui al comma 1, consente al Commissario straordinario di emanare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri. Visto l’art. 31, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che prevede: a) la perdita totale del contributo erogato nel caso di inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all’art. 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione; b) la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all’importo della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all’art. 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136; Visto l’art. 34 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come integrato e modificato dal decreto-legge n. 8 del 2017 che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l’istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato “elenco speciale”), stabilendo, altresì: a) al comma 2, che “i soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco di cui al comma 1”; b) al comma 4, che “il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016 n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa”; c) al comma 7 che sono escluse dal conteggio del numero degli incarichi gli interventi di cui all’art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016; Considerato che, in base alle previsioni contenute nel sopra menzionato art. 34, il Commissario straordinario, anche attraverso provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016: a) individua i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nello “elenco speciale” (comma 1); b) detta la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura massima del 12,5 per cento, nonché dell’ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento (comma 5), entrambi al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali; c) con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, elabora criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale (comma 7); Rilevato che i criteri previsti dal sopra menzionato art. 34 possono essere raggruppati in due macro-categorie: 1) criteri per la qualificazione dei professionisti ai fini dell’iscrizione all’Elenco speciali; 2) criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi. Rilevato che l’art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come integrato e modificato dal decreto-legge n. 8 del 2017, stabilisce un limite all’entità del contributo pubblico che può essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell’attività tecnica prevedibile per interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ma non anche criteri per la determinazione dei compensi dovuti al professionista incaricato; Considerato che, nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione sia delle opere pubbliche e beni culturali che degli privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, per i quali sia stato accertato il nesso di causalità, appare necessario procedere all’individuazione del limite massimo ammissibile al finanziamento per il contributo relativo alle spese tecniche dei professionisti abilitati, sulla base dei seguenti criteri: a) descrizione della tipologia di prestazioni e di spese tecniche suscettibili di contributo e di quelle escluse; b) qualificazione della percentuale del 12,5% indicata al comma 5 dell’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, come valore massimo del contributo erogato, ed individuazione di un contributo minimo pari al 7,5% al fine di tenere conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista; |
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Allegato C - Schema contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato D - Compenso previsto per redazione scheda AeDES e perizia giurataParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato E - Domanda richiesta di contributo per redazione scheda AeDES con esito “A”Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato F - Ripartizione dei 3.803.400,00 € tra i 140 comuni per studi di MS3 |
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15/11/2024
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