Con sentenza n. 103 del 12 luglio 1967, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 141 nella parte in cui dispone che l'aumento del 10 per cento previsto dall'art. 123 spiega automatica efficacia ai fini dell'imposta complementare sul reddito. Vedi, anche, nota 12/a dell'art. 123. Con la stessa sentenza, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 142 nella parte in cui fa salvo l'effetto dell'aumento del 10 per cento, previsto dall'art. 141, primo comma, ai fini dell'imposta complementare sul reddito complessivo.

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